Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 111, 113, comma 1, lettera a), 113-bis, comma 1, e 118;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed in particolare l'articolo 1, comma 192;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'articolo 1, commi 291 e 292;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016;
Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, dall'articolo 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di Capo del Dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al Capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001 n. 106).
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
vigente dell'art. 111, 113-bis, comma 1, e 118 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 111 (Organi dell'Agenzia). - 1. Sono organi
dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori;
d) il Comitato consultivo di indirizzo.
2. Il Direttore e' scelto tra figure professionali che
abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno
quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende:
prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati
che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di
professionalita' o delle magistrature superiori. Il
soggetto scelto e' collocato fuori ruolo o in aspettativa
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Il Direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore
dell'Agenzia ed e' composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della
giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore
nazionale antimafia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno
designato dal Ministro dell'interno;
d) da due qualificati esperti in materia di gestioni
aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal
Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
e) da un qualificato esperto in materia di progetti
di finanziamenti europei e nazionali designato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato per la politica di coesione.
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai
sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro
dell'interno.
5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con
decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel
Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un
componente supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto
dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:
a) da un qualificato esperto in materia di politica
di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le
politiche di coesione;
b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, designato dal medesimo Ministro;
c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
d) da un responsabile dei fondi del Programma
operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro
dell'interno;
e) da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
designato dal medesimo Ministro;
f) da un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
g) da un rappresentante dei comuni, designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
h) da un rappresentante delle associazioni che
possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni
sequestrati o confiscati, di cui all'art. 48, comma 3,
lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza,
rappresentativita' e rotazione semestrale, specificati nel
decreto di nomina;
i) da un rappresentante delle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
da un rappresentante delle cooperative e da un
rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro,
designati dalle rispettive associazioni.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare
i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le
aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti
del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi
del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro
dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento comunque denominato.
8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute
degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti
a qualsiasi titolo dovuti.».
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'
determinata in duecento unita' complessive, ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo
contingenti da definire con il regolamento adottato ai
sensi dell'art. 113, comma 1.
(Omissis).».
«Art. 118 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi
alle spese di personale di cui all' art. 117 , commi 2 e 4,
pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2
milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede,
quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila
euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche' per
ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall' art. 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento
dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo
delle strutture ai sensi dell'art. 117, comma 3, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo
V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo
scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 192,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.:
«192. Le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 291 e
292 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O:
«291. Fino all'adeguamento alla dotazione organica
prevista dall'art. 113, comma 1, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e'
autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100
unita' di personale non dirigenziale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti
pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa
quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo
di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione
di comando o di distacco anche in deroga alla vigente
normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo e accessorio,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e
successivo rimborso da parte dell'Agenzia
all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
al trattamento accessorio.
292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata svolge le funzioni e i compiti
previsti dall'art. 110, comma 2, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino all'adeguamento
della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni
dell'art. 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare
le sedi secondarie gia' istituite.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la disciplina
sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi
dell'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2012, n. 50, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 4,
della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro
nelle aziende sequestrate e confiscate), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2017, n. 258.:
«Art. 29 (Disposizioni sull'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata). - (Omissis).
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai
sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro
dell'interno.
(Omissis).».
 
Dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata

Tabella A

(art. 3, comma 2)

=======================================================
|  Qualifiche dirigenziali |  Dotazione organica |
+===============================+=====================+
|Dirigenti di prima fascia - | |
|Dirigenti generali |  4 |
+-------------------------------+---------------------+
|Dirigenti di seconda fascia - | |
|Dirigenti |  15 |
+-------------------------------+---------------------+
| Totale |  19 |
+-------------------------------+---------------------+
Tabella B

(art. 4, comma 2)

=======================================================
|  Qualifiche non dirigenziali |  Dotazione organica |
+===============================+=====================+
|Terza area | 134 |
+-------------------------------+---------------------+
|Seconda area |  47 |
+-------------------------------+---------------------+
| Totale |  181 |
+-------------------------------+---------------------+

Totale dotazione organica: 200 unita'
 
Art. 2

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi:
a) economicita', efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
b) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa;
c) flessibilita' e innovazione dell'ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per rispondere agli obiettivi strategici dell'Agenzia;
d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici e ai lavoratori;
e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilita' di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse.
2. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. All'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresi', le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' quelle in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O.:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). -1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 489,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono
erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati
al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai
sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti
pensionistici di cui al presente comma sono compresi i
vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino
alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
 
Art. 3

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
a) direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale;
b) uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale;
c) servizi, aventi natura di unita' organizzative non dirigenziali.
2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera b), individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell'ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi.
3. I servizi di cui al comma 1, lettera c), sono istituiti, nell'ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi.
4. Con atto del direttore dell'Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresi', istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita' di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applical'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui aldecreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 4

Dirigenti generali e dirigenti

1. L'Agenzia e' articolata nelle Direzioni generali di seguito indicate, cui sono preposti dirigenti generali:
a) Direzione degli affari generali e del personale, che svolge le funzioni e i compiti di: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; adempimenti connessi alla normativa in tema di Amministrazione trasparente ed alla prevenzione della corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni; organizzazione del lavoro; contenziosi e rapporti con l'Avvocatura dello Stato con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; affari generali; rapporti con l'Unione europea, partecipazione dell'Agenzia a progetti europei e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni; definizione delle linee evolutive, dello sviluppo e della gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del funzionamento dei siti intranet, internet e dei flussi documentali ed informativi; svolgimento delle funzioni di selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico del personale; relazioni sindacali; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale;
b) Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: istruzione, coordinamento e monitoraggio dei processi amministrativi connessi alla trattazione dei procedimenti giudiziari di sequestro e confisca trasmessi dall'Autorita' giudiziaria; programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse; predisposizione delle relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia, elaborazione della normativa la cui applicazione e' demandata all'Agenzia; rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attivita', trattazione degli affari contenziosi e rapporti con l'Avvocatura dello Stato in materia; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull'attivita' da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia;
c) Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, valorizzazione, custodia e destinazione delle aziende e dei beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse; cura dei rapporti con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie;
d) Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, che svolge le funzioni e i compiti di: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell'Ente e dei beni confiscati; pianificazione e realizzazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia e delle attivita' negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; cura della conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprieta' dell'Agenzia; cura del trattamento economico degli organi dell'Agenzia e dei consulenti e degli esperti esterni nell'ambito delle attivita' di pertinenza delle Direzioni di cui alle lettere b) e c), nonche' del trattamento economico e previdenziale del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia; gestione separata della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia e quella relativa alle attivita' di amministrazione, custodia, destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche' adempimenti fiscali e gestioni fuori bilancio relative, comprese le fasi di approvazione e di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte le procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e cura dell'incasso e del versamento dei proventi; gestione di tutte le attivita' di riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze relative al Fondo unico giustizia ivi comprese le vicende giudiziarie dei beni finanziari confiscati.
2. Con successivo atto organizzativo del direttore dell'Agenzia, previa comunicazione al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' la graduazione degli uffici.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 110, commi 1 e
2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma,
la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta sotto la
vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone,
compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che
le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile
confiscato ai sensi del presente decreto.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione, attraverso il proprio sistema
informativo, dei flussi informativi necessari per
l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati,
documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in
modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con
le banche dati e i sistemi informativi delle
prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti
territoriali, delle societa' Equitalia ed Equitalia
Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in
particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti, accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per
l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa
di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin
dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei
beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o
sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di
cui all'art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penalee
12-sexies deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine
di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,
l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle
aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle
associazioni e alle cooperative di cui all'art. 48, comma
3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'art.
38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca
emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di
prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione, dal provvedimento di confisca
emesso dalla corte di appello nonche' di sequestro o
confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione
dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penalee 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, nonche' dei beni definitivamente
confiscati dal giudice dell'esecuzione;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti
necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove
necessario, di commissari ad acta.
(Omissis).».
 
Art. 5

Uffici di staff del direttore dell'Agenzia

1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, due dirigenti di seconda fascia. Essi svolgono funzioni di supporto al direttore dell'Agenzia, favorendo l'individuazione e l'implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Direzioni e gli Uffici dell'Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione istituzionale.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono:
a) la segreteria tecnica, con funzioni di supporto e collaborazione al direttore, anche in relazione al rapporto con gli altri organi dell'Agenzia, nonche' per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente;
b) l'Ufficio relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, curando la presenza, l'immagine e la visibilita' dell'Agenzia e promuovendone le attivita' allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente.
 
Art. 6

Funzioni vicarie

1. Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianita' di ruolo.
 
Art. 7

Funzioni di sostituzione

1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato dal direttore dell'Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale.
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero puo' essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente.
3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
 
Art. 8

Dotazione di personale

1. La dotazione organica dell'Agenzia, costituita da 200 unita', e' indicata nelle Tabelle A e B allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale.
2. Con apposito atto del direttore dell'Agenzia e' istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia.
3. Il sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali vigente individua, nell'ambito della terza area funzionale, uno o piu' profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita', quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilita' tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilita' dei documenti contabili; tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie.
4. I dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati.
5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia avvengono con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 9

Formazione e relazioni sindacali

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia.
2. L'Agenzia adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Reclutamento del personale

1. L'Agenzia, per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalita'.
2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1.
3. Le procedure per l'inquadramento di cui all'articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalita' per valutare il possesso di professionalita' specifiche ed adeguate nonche' i termini per l'eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate.
4. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro.
5. Il personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell'Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell'amministrazione di provenienza.
6. Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle procedure di mobilita' di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.
7. Alla copertura delle restanti unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia). - (Omissis).
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione
organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si
provvede mediante le procedure di mobilita' di cui all'art.
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Il passaggio del personale
all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita'
determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di provenienza e il contestuale
trasferimento delle relative risorse finanziarie al
bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a
carico del bilancio medesimo.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al
comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
a prestare servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, il personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici
economici, in servizio, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli
dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta
giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene
conto prioritariamente delle istanze presentate dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia
determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente
trasferimento delle relative risorse finanziarie al
bilancio dell'Agenzia medesima.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2015 (Inserimento dell'Autorita' nazionale
anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Gestione e sviluppo del personale

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:
a) riconoscimento dei risultati;
b) mobilita' professionale e responsabilizzazione personale;
c) pari opportunita' e benessere organizzativo.
 
Art. 12

Valutazione del personale

1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' negli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e' garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno.
2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si vedano le note all'art. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2016 n. 105 (Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
giugno 2016, n. 140.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento della dotazione organica prevista dall'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica l'articolo 1, commi 291 e 292, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 159 del
2011, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n.
205, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 15

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2201

Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la disciplina
sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi
dell'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159), abrogato dal presente decreto,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2012, n.
50, S.O.
 
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