Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2018
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Dario GALLI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 settembre 2018, ai fini dell'attribuzione dei titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Dario GALLI, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Dario GALLI, e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1874
 
Allegato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti:
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale l'on. Dario Galli e' stata nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 luglio 2018, recante la delega di funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato On. Dario Galli, in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'opportunita'. di rideterminare le funzioni oggetto di delega al Sottosegretario di Stato on. Dario Galli;

Decreta:
Art. 1.

1. All'on. Dario Galli e' delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative all'artigianato (ivi inclusa la responsabilita' sociale delle imprese), alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, nonche' in materia di lotta alla contraffazione e di politiche per la proprieta' industriale.
2. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.
3. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

 
Art. 2.

1. All'on. Dario Galli e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto, la firma dei relativi atti e provvedimenti.
2. All'on. Dario Galli e' altresi' delegata, nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, la definizione dei criteri generali in materia di eventuali ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

 
Art. 3.

1. All'on. Dario Galli sono altresi' delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:
le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorita' indipendenti;
le risposte ai rilievi della Corte dei conti;
le interrogazioni a risposta scritta;
la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1 e' delegato l'esercizio di attivita' in ambito internazionale e la presidenza delle commissioni e dei comitati, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la presidenza del Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

 
Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera b), con le modalita' di cui al successivo comma 2, e lettere e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvedera', qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.
3. Il Vice Ministro dello sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, ai sensi dell'art. 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 
Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali in ambito comunitario e internazionale.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta ad interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

 
Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 13 settembre 2018

Il Ministro: Di Maio
 
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