Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2018, n. 112
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 4, 11, 14 e 15;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, e in particolare l'articolo 2, comma 10, in base al quale i Ministeri provvedono ad adottare i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 1 del medesimo articolo;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 7, in base al quale i regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 sono adottati entro il 31 dicembre 2013;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale, e in particolare l'articolo 12, comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Considerato che, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre procedere in termini rapidi alla riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
Considerato altresi', che, nell'ambito della riorganizzazione del predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, occorre adottare anche misure per realizzare una piu' efficace programmazione della spesa relativa all'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' per l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi per le Forze di polizia, favorendo anche la gestione associata dei servizi strumentali;
Considerato che il perseguimento dei predetti obiettivi richiede la modifica degli assetti di uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Ritenuta la necessita' di anticipare gli interventi di riorganizzazione strettamente finalizzati al raggiungimento dei citati obiettivi, nel quadro, comunque, della complessiva riorganizzazione del Ministero dell'interno prevista dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo in data 8 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche concernenti le Direzioni centrali e gli uffici di pari
livello del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno.

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' abrogata;
b) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;».
2. Le competenze e le funzioni della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, soppressa ai sensi del comma 1, lettera a), sono ripartite tra i seguenti uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno: segreteria del Dipartimento, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398 (Organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
novembre 2001, n. 258.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali;
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 11, 14
e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 11 (Prefettura - Ufficio territoriale del
governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio
coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso
fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10
della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma
2, il Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza
provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta
dai responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento
previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di
conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo'
richiedere ai responsabili delle strutture amministrative
periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti
ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel
caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le
necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del
Ministro competente per materia, puo' provvedere
direttamente, informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i
Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo
politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite
direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo e per l'adeguamento della normativa
regolamentare vigente.».
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza
generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 10
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O.:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su
base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 7,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12, comma
1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 125 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n.
40:
«Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli
uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni per
la funzionalita' del Ministero dell'interno (Omissis). -
1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione
illegale e alla predisposizione degli interventi per
l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento
delle richieste di protezione internazionale, il Ministero
dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a
predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il
medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli
effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95
del 2012.».
- La legge 1°aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della L. 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n.
258.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, come modificato dal presente decreto:
«Art 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e
i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile l981, n. 121, e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) (abrogata);
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanita';
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la
Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresi'
l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la
qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della
Polizia di Stato nonche' la Scuola di perfezionamento per
le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto
un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia,
direttore generale della pubblica sicurezza, e sono
assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione e un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.».
 
Art. 2

Norme transitorie e finali

1. Al fine di garantire l'indispensabile continuita' nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza continua ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi riguardanti gli uffici di livello dirigenziale non generale, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 1992
 
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