Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 9 agosto 2018
Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018 per quanto riguarda alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707, dall'anno di domanda 2019, il sostegno accoppiato, finalizzato a fare fronte alla stessa difficolta', puo' essere concesso all'agricoltore, nell'ambito di una sola misura e che tale obiettivo deve essere raggiunto senza alterare il livello del sostegno attuale a parita' di ettari o numero di capi ammissibili;
Considerate le difficolta' che interessano i settori del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro, nonche' gli impegni assunti per migliorare la sostenibilita' ambientale dei relativi processi produttivi, comunque da proseguire ed incoraggiare;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, dall'anno di domanda 2019, alla modifica del sopracitato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 per quanto riguarda le misure per il latte bovino e le vacche nutrici, per adeguarle alle previsioni dell'art. 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707;
Ritenuto necessario aumentare dello 0,92% la percentuale del massimale nazionale annuo da destinare, dall'anno di domanda 2019, al sostegno accoppiato, per incrementare dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso, dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero e dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro;
Ritenuto inoltre necessario, nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, individuare con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, idonei strumenti finalizzati a garantire l'attuale livello di sostegno nei casi di espianto di alberi di olivo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale
7 giugno 2018

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e modificata come segue:
«b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 11 del presente decreto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo;»
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' aggiunta la seguente lettera:
«c) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attivita' agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera b) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attivita' agricola».
 
Allegato

Modello elenchi oneri informativi
ai sensi del d.p.c.m. 14 novembre 2012, n. 252
Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.
Tra le novita' piu' rilevanti introdotte dal presente decreto si sottolinea l'aumento della dotazione finanziaria annuale per i settori della barbabietola da zucchero, del riso e frumento duro.
Gli agricoltori soffrono la crescente concorrenza da parte di prodotti provenienti da mercati esteri, che ha determinato un progressivo peggioramento del margine economico delle aziende agricole, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dei comparti.
Sono stati inoltre presi gli opportuni provvedimenti per quanto riguarda la possibilita' per gli agricoltori residenti in territori extra-doganali di dimostrare il requisito di agricoltore in attivita'.
Il Ministro si e', inoltre, riservato la possibilita' di intervenire a sostegno degli agricoltori colpiti da Xylella fastidiosa con un provvedimento attualmente allo studio dei servizi tecnici. Oneri introdotti
Art. 1, comma 2
Documentazione:
Le persone fisiche e giuridiche che svolgono attivita' agricola e che risiedono in territori extradoganali, non possedendo partita IVA, dovranno dimostrare la propria attivita' agricola ai fini della verifica del requisito di agricoltore in attivita', attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attivita' agricola. Oneri eliminati
Il presente provvedimento non elimina oneri.
 
Art. 2

Modifica dell'art. 19 del decreto ministeriale
7 giugno 2018

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' aggiunto il seguente comma:
«2.bis Una ulteriore percentuale dello 0,92 per cento del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' destinata ad incrementare dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro di cui all'art. 23, comma 5, dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso di cui all'art. 24 e dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero di cui all'art. 25»;
 
Art. 3

Modifica dell'art. 20 del decreto ministeriale
7 giugno 2018

1. L'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Misura premi per il settore latte). - 1. La quota pari al 15,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte di eta' superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
2. Possono accedere al premio di cui comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 3 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.
5. La quota pari al 5,93 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata per premi alle vacche da latte di eta' superiore ai venti mesi associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
6. Possono accedere al premio di cui comma 5, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno uno dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2, fatti salvi i parametri di legge.
7. L'importo unitario dei premi e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento delle misure di cui ai commi 1 e 5 e il rispettivo numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. Detti premi non sono tra loro cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il settore carne di cui all'articolo 21.
8. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
9. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 8 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.
10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.»
 
Art. 4

Modifica dell'art. 21 del decreto ministeriale
7 giugno 2018

1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Misura premi per il settore carne bovina). - 1. La quota pari al 5,57 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici di eta' superiore ai venti mesi iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato V, facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilita' all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
3. La quota pari al 3,13 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata per premi alle vacche nutrici di eta' superiore ai venti mesi, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.
4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
6. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
8. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualita' nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.
10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono fra loro cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'articolo 20.
12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
13. L'allegato V, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.»
 
Art. 5

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dall'anno di domanda 2019.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 760
 
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