Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2018 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 39).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l'art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni private il quale prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, gli articoli 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati), 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), 65 (Procedimento sanzionatorio) e 66 (Misure ulteriori);
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. «cresci Italia», recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' ed, in particolare, l'art. 30, commi 1 e 1-bis;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, c.d. «legge concorrenza», recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), per le disposizioni applicabili;
Visto l'art. 149-bis del Codice di procedura civile e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare l'art. 16 in tema di notifiche per via telematica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare l'art. 26, comma 3 che ha attribuito all'ISVAP (ora IVASS) il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonche' l'art. 24, commi 1 e 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
Visto il regolamento dell'IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, modificato ed integrato con provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015, concernente la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa pecuniaria di cui al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento dell'IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013, concernente la disciplina della procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma;
Considerata la necessita' di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013, in relazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento attuativo delle modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;
Considerata, altresi', la necessita' di adeguare la procedura sanzionatoria alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

Adotta

il seguente regolamento:

INDICE

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Principi generali
Art. 4. - Destinatari della disciplina sanzionatoria
Art. 5. - Fasi della procedura
Art. 6. - Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni
Art. 7. - Servizi responsabili del procedimento

Capo II
Fase preliminare

Art. 8. - Accertamento delle violazioni
Art. 9. - Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
Art. 10. - Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle Banche Dati
Art. 11. - Principio della rilevanza della violazione

Capo III
Avvio della procedura

Art. 12. - Contestazione delle violazioni
Art. 13. - Notifica dell'atto di contestazione
Art. 14. - Integrazione della contestazione

Capo IV
Partecipazione al procedimento

Art. 15. - Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione

Capo V
Fase istruttoria

Art. 16. - Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento
Art. 17. - Nozione di fatturato

Sezione I
Istruttoria del Servizio Sanzioni

Art. 18. - Adempimenti del Servizio Sanzioni

Sezione II Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia

Art. 19. - Composizione e struttura del Collegio di garanzia
Art. 20. - Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia
Art. 21. - Adunanza delle Sezioni in seduta comune
Art. 22. - Incompatibilita' ed astensione
Art. 23. - Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
Art. 24. - Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari
Art. 25. - Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia
Art. 26. - Delibera del Collegio di garanzia

Capo VI
Fase decisoria

Art. 27. - Presentazione di ulteriori osservazioni scritte
Art. 28. - Decisione
Art. 29. - Irrogazione della sanzione

Capo VII
Notifica, pubblicazione ed impugnazione del provvedimento

Art. 30. - Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo
Art. 31. - Comunicazioni all'AEAP
Art. 32. - Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

Capo VIII
Accesso agli atti

Art. 33. - Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

Capo IX
Modalita' e termini di pagamento della sanzione

Art. 34. - Pagamento della sanzione
Art. 35. - Pagamento rateale della sanzione

Capo X
Disposizioni finali

Art. 36. - Ambito di applicazione
Art. 37. - Disposizioni transitorie
Art. 38. - Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014
Art. 39. - Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 9, comma 3, 311-bis, 311-quater, 324-ter, 324-quinquies, 324-octies, comma 3, 325-bis, 328, comma 3, e 331-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In aggiunta, si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
b) «Direttorio integrato»: il Direttorio integrato di cui all'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del Codice nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive disposizioni modificative ed integrative, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e da altre norme di legge;
d) «soggetti competenti all'istruttoria del procedimento»: il Servizio Sanzioni o il Collegio di garanzia;
e) «Collegio di garanzia»: l'organo previsto dall'art. 324-octies del Codice;
f) «verifiche a distanza»: verifiche di natura cartolare svolte dall'IVASS sulla base della documentazione trasmessa da altri soggetti (imprese, intermediari assicurativi e riassicurativi ed intermediari assicurativi a titolo accessorio, consumatori, organi di Polizia, altre Autorita', etc.) anche su richiesta dell'Istituto;
g) «violazioni in materia di antiriciclaggio»: le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo (decreto legislativo 231/2007).
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Principi generali

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'IVASS nell'esercizio delle proprie funzioni che sono dirette a garantire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela da parte delle stesse imprese, degli intermediari assicurativi e riassicurativi ed intermediari assicurativi a titolo accessorio e degli altri operatori del settore, della stabilita' del sistema e dei mercati finanziari nonche' la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
2. La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettivita' delle regole. Esse hanno carattere afflittivo nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, correttivo della lesione dello specifico interesse protetto nonche' effetti di prevenzione speciale e generale.
3. L'IVASS accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati l'archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi di: a) dissuasivita' e prevenzione, al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita; b) proporzionalita' dell'intervento sanzionatorio, in relazione alla gravita' dell'illecito; c) oggettivita' per garantire l'omogeneita' di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata; d) trasparenza nei confronti dei soggetti interessati le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo dell'analisi documentale e dell'attivita' ispettiva; e) contraddittorio.
4. Nelle sue valutazioni l'IVASS tiene altresi' conto della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonche' della collaborazione attiva dei soggetti interessati con riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarita', espressione di lealta' e correttezza nei rapporti con l'Istituto e strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.
 
Art. 4

Destinatari della disciplina sanzionatoria

1. Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti individuati dal Codice sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS e comprendono, in particolare:
a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice;
b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV del Codice;
c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice;
d) le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia nell'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi;
e) l'ultima societa' controllante italiana come determinata dall'art. 210, comma 2, del Codice, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV del Codice;
f) le societa' di partecipazione assicurativa, di partecipazione assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista;
g) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o societa' e i relativi responsabili dell'attivita' di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
h) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, persone fisiche o societa' e i relativi responsabili dell'attivita' di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
i) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o societa' e i relativi responsabili dell'attivita' di distribuzione con residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
j) gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Codice, responsabili della violazione.
2. Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti ed il personale al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 311-sexies e 324-septies del Codice. In particolare:
a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
b) i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali e' affidata nell'ambito della struttura aziendale la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali e' affidata la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
d) i componenti dell'organo di amministrazione della societa' di intermediazione.
3. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione o gli intermediari sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS ai sensi del decreto legislativo 231/2007 per violazioni in materia di antiriciclaggio, tali soggetti comprendono in particolare:
a) le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio dei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
b) le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
c) gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) b) e d), del Codice, che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
d) gli intermediari di cui all'art. 116-quinquies del Codice in funzione dell'attivita' concretamente svolta sul territorio della Repubblica italiana nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
e) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione o di controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra;
f) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, i componenti degli organi di controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra.
4. Il presente regolamento si applica a chiunque altro sia assoggettato alla potesta' sanzionatoria dell'IVASS.
 
Art. 5

Fasi della procedura

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
A. Preliminare
- Accertamento delle violazioni
B. Contestazione delle violazioni
C. Istruttoria
- presentazione delle controdeduzioni scritte e della richiesta di audizione;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti;
- proposta al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
- trasmissione della proposta di sanzione ai destinatari della contestazione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4.
D. Decisoria
- eventuale presentazione da parte dei destinatari della contestazione al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, di osservazioni scritte alla proposta di sanzione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4;
- adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione.
E. Notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione del procedimento.
 
Art. 6
Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle
violazioni

1. La competenza, ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, e' ripartita tra i seguenti Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma:
a) Servizio Ispettorato;
b) Servizio Vigilanza Prudenziale;
c) Servizio Tutela del Consumatore;
d) Servizio Vigilanza Intermediari;
e) Servizio Studi e Gestione Dati.
2. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) trasmettono al Servizio Sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase istruttoria, gli atti relativi al procedimento. Il Servizio Ispettorato trasmette i suddetti atti al Servizio Vigilanza Intermediari se riguardanti gli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed i relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Servizio Ispettorato trasmette al Servizio Sanzioni gli atti del procedimento per violazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti gli intermediari indicati all'art. 4, comma 3, lettere c) e d) e le persone fisiche di cui alle lettere e) ed f) operanti presso gli stessi intermediari.
4. Il Servizio Vigilanza Intermediari trasmette al Collegio di garanzia per la successiva fase istruttoria gli atti relativi al procedimento ivi compresi quelli ricevuti dal Servizio Ispettorato secondo quanto previsto al comma 2.
5. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) trasmettono altresi' al Servizio Sanzioni, ai fini dello svolgimento della successiva fase istruttoria, la relazione tecnica di cui all'art. 18, comma 2. La medesima relazione tecnica e' trasmessa dal Servizio Tutela del Consumatore al Servizio Sanzioni a richiesta di quest'ultimo ove la ritenga necessaria.
 
Art. 7

Servizi responsabili del procedimento

1. Le unita' organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio sono le seguenti:
a) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo;
b) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori avviati per violazioni in materia di antiriciclaggio;
c) il Servizio Vigilanza Intermediari per i procedimenti sanzionatori avviati dal medesimo Servizio e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.
 
Art. 8

Accertamento delle violazioni

1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. L'acquisizione degli elementi necessari puo' avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e informazioni alle imprese, agli intermediari assicurativi e riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti. I predetti soggetti forniscono tempestivamente gli atti e le informazioni richiesti dall'IVASS, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale delle persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza. Essi indicano altresi' le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e l'eventuale indirizzo di PEC e le informazioni in merito alle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento); comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite.
2. Nelle materie disciplinate da norme di principio, di carattere generale o gestionale, in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilita' della sanzione, l'IVASS valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a carattere generale emanati allo scopo di precisare, laddove ritenuto necessario, il contenuto del precetto. L'IVASS valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti dei destinatari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.
3. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorita', l'IVASS esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisisce ulteriori elementi.
4. L'accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi o degli intermediari assicurativi a titolo accessorio, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo. Nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi o dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio, l'accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato.
5. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui e' completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione.
6. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
7. Con specifico riguardo alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nel caso di verifiche - a distanza o ispettive - facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, puo' valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell'ultima di esse. In tal caso, l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione dell'ultima.
 
Art. 9

Accertamento unitario per violazioni della stessa indole

1. L'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole delle norme richiamate negli articoli 311-quater, comma 1, 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni, cosi' come previsto dall'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981.
2. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario e' pari al semestre. Le violazioni cosi' accertate sono contestate con unico atto da notificare nel termine di centoventi giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario. Per le violazioni delle norme richiamate nell'art. 311-quater, comma 1, del Codice l'arco temporale si riferisce al periodo dal 1° marzo al 31 agosto e dal 1° settembre al 28/29 febbraio di ciascun anno. Per le violazioni delle norme richiamate nell'art. 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice l'arco temporale si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 2.
3. Nel caso di verifiche ispettive, l'accertamento si perfeziona alla data indicata nell'art. 8, comma 4. Le violazioni sono contestate con unico atto da notificare nel termine di centoventi giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario.
4. Fermo il disposto del comma 2, l'IVASS ai fini della contestazione delle violazioni della stessa indole delle norme richiamate nell'art. 324-quinquies, comma 6, del Codice riguardanti gli intermediari o i relativi esponenti aziendali e personale, puo' prendere in considerazione un periodo inferiore al semestre ove ritenga compiuto l'accertamento.
 
Art. 10
Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle
Banche Dati

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 134, comma 2, o all'art. 135, comma 2, o all'art. 154, commi 4 e 5, del Codice e' contestata con unico atto da notificare entro il termine di centoventi giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento e da' luogo all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 310-quater del Codice.
2. Ai fini dell'accertamento della violazione il semestre si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 3.
 
Art. 11

Principio della rilevanza della violazione

1. Ai sensi degli articoli 311-bis e 324-ter del Codice l'IVASS procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni rivestono carattere rilevante. Nell'esame delle relative fattispecie la rilevanza delle violazioni puo' essere desunta da almeno uno dei seguenti elementi:
- dalla loro idoneita' a determinare significativi rischi legali o reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione all'articolazione territoriale o all'operativita' dell'impresa o dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo prescrittivo, interpretativo od orientativo dell'Autorita' di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa;
- dall'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del mercato nonche' sulla sana e prudente gestione;
- dal numero delle infrazioni, dalla durata del ritardo o dell'omissione nonche' dall'entita', se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi;
- dal pregiudizio arrecato all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 62 del decreto legislativo 231/2007, le sanzioni amministrative sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
 
Art. 12

Contestazione delle violazioni

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione e' effettuata dal Servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'art. 6, comma 1.
2. L'atto di contestazione e' notificato ai soggetti destinatari entro il termine di centoventi giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero.
3. L'atto di contestazione contiene:
a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di vigilanza o alla documentazione acquisita da cui e' emersa la violazione;
b) la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione;
c) la descrizione della violazione;
d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
e) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione di presentare all'Istituto eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione;
f) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, che puo' essere allegata alle controdeduzioni scritte, da presentare nel termine di cui alla lettera e);
g) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione riguardante l'accertamento unitario di violazioni della stessa indole di cui agli articoli 311-quater, comma 2, e 324-quinquies, commi 2 e 6, del Codice di rappresentare in sede difensiva gli elementi e le informazioni utili a dimostrare l'eventuale disfunzione organizzativa dalla quale sono dipese le violazioni e gli interventi adottati o da adottare per eliminare la disfunzione stessa;
h) l'indicazione del soggetto competente all'istruttoria del procedimento al quale devono essere indirizzate, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), le controdeduzioni scritte e la richiesta di audizione;
i) l'indicazione degli altri Servizi dell'IVASS, diversi dal Servizio Tutela del Consumatore, ai quali le controdeduzioni devono essere trasmesse in copia, con l'indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC);
j) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione nelle ipotesi di cui agli articoli 18, comma 5 e 26, comma 4, di inviare al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, sintetiche osservazioni scritte nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di sanzione predisposta a conclusione della fase istruttoria;
k) l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sara' consentito presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera j);
l) per i destinatari imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) e comma 3, lettera a), limitatamente alle sedi secondarie ivi citate, e lettera b), e per i destinatari societa' di intermediazione, la richiesta di fornire le informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
m) per i destinatari persone fisiche diversi dagli intermediari, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta comunicazione scritta, le informazioni in ordine alle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma ad essi riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
n) per i destinatari intermediari persone fisiche o societa' di intermediazione, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta comunicazione scritta, informazioni in ordine ai compensi, in qualunque forma ad essi riconosciuti negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
o) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;
p) l'indicazione del Servizio presso il quale puo' essere presa visione dei documenti istruttori;
q) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
 
Art. 13

Notifica dell'atto di contestazione

1. L'atto di contestazione e' notificato ai destinatari di cui all'art. 4 secondo le modalita' previste dall'ordinamento. In base all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la notificazione puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un rappresentante dell'IVASS.
2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive la notifica dell'atto di contestazione puo' essere effettuata in mani proprie dei destinatari, societa' e persone fisiche, nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.
3. La notifica dell'atto di contestazione puo' avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero indicata dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni con l'IVASS.
4. La data di notifica dell'atto di contestazione al destinatario rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.
 
Art. 14

Integrazione della contestazione

1. Nel caso in cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, I'IVASS puo' integrare la contestazione gia' formulata nei confronti dei soggetti responsabili entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni scritte di cui all'art. 15. L'atto di contestazione integrativo e' notificato con le modalita' previste dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 e non modifica i termini di conclusione del procedimento.
2. Con riferimento alla contestazione integrativa, gli interessati possono presentare le proprie controdeduzioni, chiedere una breve proroga non superiore a trenta giorni e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalita' previsti dall'art. 15.
 
Art. 15
Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione

1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i destinatari possono esercitare il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia ai sensi dell'art. 16, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti addebitati. Le controdeduzioni sono trasmesse inoltre in copia agli altri Servizi indicati nell'atto di contestazione.
2. I destinatari possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a trenta giorni, puo' essere concessa secondo criteri di proporzionalita' anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessita' degli addebiti. Il Servizio Sanzioni ovvero il Collegio di Garanzia comunicano con sollecitudine ai destinatari l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga. A tal fine, ove non vi abbiano gia' provveduto, i richiedenti la proroga comunicano all'IVASS un indirizzo, possibilmente PEC, al quale riscontrare la richiesta.
3. Nel caso di procedura avviata nei confronti di societa' i documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante dell'impresa o della societa' di intermediazione destinataria della contestazione, ovvero dal procuratore generale o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza secondo i criteri di rappresentanza interni alla stessa o a firma di altra persona espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni, anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata. In tutti i casi i destinatari allegano altresi' la documentazione riferita alle remunerazioni/compensi di cui all'art. 12, lettere m) ed n). Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.
4. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attivita' difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita' dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico munito di attestazione di conformita' all'originale utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il legale rappresentante della societa' (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o le persone fisiche destinatarie della contestazione possono chiedere un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive, indirizzata al soggetto competente all'istruttoria. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale; e' consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente. L'audizione ha luogo presso la sede dell'IVASS di norma nei centoventi giorni successivi al ricevimento dell'istanza e ad essa prende parte, laddove ritenuto necessario, anche un rappresentante del Servizio che ha curato l'accertamento e la contestazione degli addebiti. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non e' possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che il destinatario dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile. Dell'audizione e' redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al soggetto competente all'istruttoria. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli scritti difensivi.
6. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
 
Art. 16

Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento

1. Il Servizio Sanzioni cura l'istruttoria di tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati al comma 2 e dei relativi esponenti aziendali e personale di cui all'art. 4, comma 2. Cura altresi' l'istruttoria di tutti i procedimenti per violazioni in materia di antiriciclaggio relativi sia alle imprese sia agli intermediari.
2. Il Collegio di garanzia cura l'istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo che operano presso gli stessi, avvalendosi del supporto tecnico organizzativo del medesimo Servizio Vigilanza Intermediari.
3. L'accentramento della fase istruttoria presso il Servizio Sanzioni ed il Collegio di garanzia e' preordinato ad assicurare omogeneita' di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto della parita' di trattamento in relazione alla tipologia dei destinatari della contestazione.
 
Art. 17

Nozione di fatturato

1. Ai fini della determinazione degli importi edittali massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dall'IVASS alle societa', il fatturato rilevante e' il fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente. Tale fatturato e' calcolato in conformita' ai criteri previsti nell'allegato 2 del presente regolamento.
 
Art. 18

Adempimenti del Servizio Sanzioni

1. Ai fini dell'istruttoria del procedimento il Servizio Sanzioni:
a) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e che sia salvaguardata la possibilita' degli stessi di partecipare al procedimento sanzionatorio;
b) provvede all'esame delle memorie difensive ove presentate e allo svolgimento dell'audizione ove richiesta;
c) provvede all'esame della relazione tecnica di cui al comma 2 trasmessa dai Servizi indicati all'art. 6, comma 5, che hanno curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti;
d) procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento;
e) per le fattispecie di cui agli articoli 311-quater, comma 2, e 324-quinquies, comma 2, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
- esamina gli specifici elementi e le informazioni forniti nella relazione tecnica del Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti in merito alla disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva;
- verifica che il destinatario della contestazione abbia i requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al comma 3 dei medesimi articoli;
- assegna all'impresa il termine per l'adozione degli interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
- richiede all'impresa di comunicare al medesimo Servizio Sanzioni ed al Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti indicato nell'atto contestativo, l'avvenuta adozione delle misure correttive richieste;
- verifica l'idoneita' delle misure adottate anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli esiti all'impresa;
- valuta le osservazioni dell'impresa in ordine agli eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi adottati, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
f) effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, dell'eventuale responsabilita' personale e degli elementi istruttori acquisiti;
g) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni contestate in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria;
h) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di assicurazione e di riassicurazione o, in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio, presso la societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
i) valuta i presupposti per l'adozione della dichiarazione pubblica di cui all'art. 324-bis, comma 4, del Codice ed all'art. 62, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 231/2007, indicante la societa' o la persona fisica responsabile;
j) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento;
k) predispone a conclusione della fase istruttoria la proposta per il Direttorio integrato o per i soggetti da questo delegati;
l) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
2. La relazione tecnica trasmessa dai Servizi indicati all'art. 6, comma 5:
2.1. riporta le valutazioni del Servizio in merito alle singole controdeduzioni difensive, anche contenute nel verbale di audizione ove presente;
2.2. illustra gli ulteriori elementi informativi di cui il Servizio medesimo dispone ai fini della complessiva valutazione delle fattispecie contestate, ivi inclusa l'eventuale cessazione della violazione;
2.3. descrive, all'esito dell'esame complessivo degli atti, se la violazione contestata possa ritenersi connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' in base a quanto previsto dall'art. 311-ter del Codice e dall'art. 62, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 231/2007. In tal caso illustra le misure correttive che ritiene possano essere adottate per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento;
2.4. indica altresi' gli elementi utili ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea prevista dagli articoli 311-sexies, comma 3, e 324-septies, comma 3 del Codice e dall'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 231/2007;
2.5 per le fattispecie di cui agli articoli 311-quater, comma 2, e 324-quinquies, comma 2, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole), riporta gli elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva e del termine da assegnare ai fini dell'adozione degli interventi necessari per eliminare la disfunzione stessa, anche indicando le misure correttive ritenute necessarie; successivamente all'adozione delle predette misure integra la relazione tecnica con la comunicazione degli elementi utili ai fini della loro valutazione;
2.6 indica se possano configurarsi i presupposti per l'eventuale adozione della dichiarazione pubblica di cui all'art. 324-bis, comma 4, del Codice ed all'art. 62, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 231/2007.
3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione la relazione tecnica di cui al comma 2 e' trasmessa senza gli elementi indicati nei punti 2.1. e 2.5.. Nel caso di procedimenti sanzionatori avviati dal Servizio Tutela del Consumatore, il Servizio Sanzioni, ove lo ritenga necessario in rapporto alla natura delle contestazioni, trasmette al citato Servizio copia delle controdeduzioni scritte inviate dai destinatari e dell'eventuale verbale di audizione per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Il Servizio Sanzioni, a conclusione della fase istruttoria, predispone la proposta di irrogazione della sanzione prevista ai sensi di legge o di archiviazione del procedimento che e' trasmessa, previo visto del Segretario generale, al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati.
4-bis. Il Servizio Sanzioni, anche su indicazione del Segretario generale, nei casi in cui ritenga che la fattispecie oggetto dell'istruttoria sia di particolare complessita' o presenti elementi di novita' o profili che richiedono valutazioni significative di ordine tecnico-giuridico, trasmette gli atti del procedimento al Comitato per l'esame delle irregolarita' che, effettuato il relativo esame, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati da parte del Servizio Sanzioni.
5. Per tutti i procedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate negli articoli 310-bis, comma 1, 310-ter e 310-quater del Codice, qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, il Servizio Sanzioni trasmette la proposta di sanzione di cui al comma 4 anche ai destinatari stessi.
 
Art. 19

Composizione e struttura del Collegio di garanzia

1. La nomina del Collegio di garanzia, la durata del mandato, la composizione e la sua articolazione in Sezioni sono disciplinati dall'art. 324-octies del Codice.
2. Se il Collegio e' articolato in Sezioni, ciascuna di esse e' composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 324-octies del Codice.
3. Presso il Servizio Vigilanza Intermediari e' istituita la Segreteria del Collegio di garanzia.
 
Art. 20

Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia

1. Nel caso di pluralita' di Sezioni, il Presidente della Prima Sezione assume il ruolo di Presidente del Collegio di garanzia. In tale veste convoca e presiede l'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 21 e, di regola, una volta l'anno, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.
2. All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:
a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;
b) assicura l'uniformita' di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento che sono riferite all'operativita' del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio e' articolato.
 
Art. 21

Adunanza delle Sezioni in seduta comune

1. Nel caso di articolazione del Collegio di garanzia in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione puo' proporre al Presidente del Collegio di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.
2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Intermediari o il Capo del Servizio Ispettorato ovvero un loro rappresentante all'uopo delegato.
 
Art. 22

Incompatibilita' ed astensione

1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate all'art. 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio o della Sezione si astiene dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al Collegio o alla Sezione stessa.
 
Art. 23

Ruolo cronologico e calendario delle adunanze

1. Il Collegio o le Sezioni provvedono alla propria organizzazione interna e, in particolare:
a) definiscono il ruolo cronologico delle adunanze nel quale sono iscritti i procedimenti;
b) provvedono alla raccolta dei verbali delle adunanze e delle audizioni;
c) fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.
 
Art. 24

Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari

1. Il Servizio Vigilanza Intermediari, in quanto unita' organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori da esso avviati e di quelli avviati dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e comma 2, lettera d), nonche' struttura incaricata di fornire supporto tecnico-organizzativo al Collegio di garanzia per i procedimenti stessi:
a) cura i rapporti con la Segreteria del Collegio di garanzia;
b) verifica la regolarita' della notifica dell'atto di contestazione degli addebiti all'interessato;
c) richiede alla Segreteria del Collegio di garanzia la fissazione dell'adunanza di trattazione;
d) riceve dalla Segreteria la comunicazione della data dell'adunanza, fissata sulla base del calendario di cui all'art. 23, tenendo conto del termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto interessato ai sensi dell'art. 15, comma 1, nonche' di un ragionevole lasso di tempo per l'esame delle controdeduzioni stesse;
e) comunica al destinatario della contestazione che abbia fatto richiesta di audizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con l'IVASS, la data dell'adunanza di trattazione del procedimento dinanzi al Collegio di garanzia;
f) trasmette alla Segreteria del Collegio di garanzia, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 1, il fascicolo del procedimento comprensivo delle informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
g) effettua, su richiesta del Collegio di garanzia, supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;
h) partecipa senza diritto di voto, tramite un suo rappresentante, alle adunanze del Collegio di garanzia per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento;
i) per le fattispecie di cui all'art. 324-quinquies, commi 2 e 6, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
- esamina gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'intermediario in sede difensiva;
- verifica che il destinatario della contestazione abbia i requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al comma 3 del medesimo articolo;
- indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto, gli interventi necessari per eliminare la disfunzione;
- assegna all'intermediario il termine per l'adozione degli interventi correttivi qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
- richiede all'intermediario di comunicare allo stesso Servizio l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;
- verifica l'idoneita' delle misure adottate anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli esiti all'intermediario;
- valuta le osservazioni dell'intermediario in ordine agli eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi adottati anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
- predispone una relazione per il Collegio di garanzia recante gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa rappresentata eventualmente dall'intermediario in sede difensiva e dell'idoneita' delle misure correttive adottate;
j) provvede, nel caso in cui il Collegio di garanzia abbia proposto nei confronti dell'intermediario l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni, a predisporre una relazione recante l'individuazione nel concreto delle misure correttive da adottare per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
k) trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati la proposta formulata dal Collegio di garanzia corredata, ove previsto, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera j);
l) trasmette ai destinatari delle contestazioni la proposta di sanzione formulata dal Collegio di garanzia nell'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera j);
m) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento;
n) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
 
Art. 25

Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia

1. Il Collegio di garanzia esamina gli atti del procedimento, compresi gli scritti difensivi presentati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata ai sensi dell'art. 23.
2. Il Collegio cura l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un avvocato o da altro consulente. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli scritti difensivi. Dell'audizione e' redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), al Servizio Vigilanza Intermediari.
3. Il Collegio puo' chiedere al Servizio Vigilanza Intermediari supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti.
4. Il Collegio puo', altresi', disporre la convocazione in adunanza di soggetti informati sui fatti oggetto del procedimento, nonche' delle imprese e degli intermediari con cui il destinatario della contestazione aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla violazione contestata. Il Collegio fissa il periodo per l'espletamento delle integrazioni istruttorie e per la convocazione dei soggetti indicati.
 
Art. 26

Delibera del Collegio di garanzia

1. Il Collegio di garanzia delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione puo' validamente operare con la presenza, in qualita' di supplente, di uno dei componenti di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi e' sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.
2. La delibera e' sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni.
3. La delibera del Collegio contiene la proposta al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati di irrogazione della sanzione ai sensi di legge, ivi inclusa l'adozione della dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'art. 324, comma 2, del Codice, si deve disporre la cancellazione della societa' nella quale opera l'interessato.
4. Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, la proposta di sanzione di cui al comma 3 e' trasmessa anche ai destinatari medesimi, tranne nei casi di sanzioni proposte ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettere a) e b) del Codice.
 
Art. 27

Presentazione di ulteriori osservazioni scritte

1. Nei casi di cui agli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta conclusiva della fase istruttoria, i destinatari possono presentare al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo indicato nella lettera di trasmissione della predetta proposta, direttamente e/o attraverso propri rappresentanti muniti di delega, sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta formulata. Qualsiasi documento presentato successivamente al predetto termine non sara' preso in considerazione.
2. Alle osservazioni scritte presentate in questa fase del procedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, con riguardo all'essenzialita' e alla pertinenza dei contenuti delle controdeduzioni.
 
Art. 28

Decisione

1. La funzione decisoria e' attribuita al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati. L'attribuzione delle deleghe al Presidente e ai Consiglieri e' pubblicata sul sito dell'Istituto.
2. Il Direttorio integrato o i soggetti da questo delegati, esaminate le ulteriori osservazioni scritte eventualmente presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 27, adottano un provvedimento motivato con il quale possono accogliere la proposta del Servizio Sanzioni o del Collegio di garanzia, chiedere supplementi di istruttoria, discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta, archiviare il procedimento (1) . Se ritenuto necessario, possono acquisire, prima della decisione, per i casi di particolare complessita', il parere dell'Ufficio Consulenza Legale.
3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti interessati volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore.
4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica al destinatario del provvedimento di irrogazione della sanzione effettuata ai sensi dell'art. 13, ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro il termine di due anni dalla data del suo avvio.

(1) In caso di richiesta di supplementi di istruttoria, il
contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al
Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati dal
Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia si svolge secondo le
medesime modalita' previste per la proposta iniziale.
 
Art. 29

Irrogazione della sanzione

1. Il tipo di sanzione amministrativa da applicare, l'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significativita' della violazione e il suo grado di offensivita' o pericolosita'. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona fisica o societa') del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) la durata della violazione;
b) la capacita' finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una impresa o di una societa' di intermediazione, dal fatturato annuo calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato 2 al presente regolamento; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attivita' esercitata presso l'impresa o presso la societa' di intermediazione (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento). Le remunerazioni/compensi risultano dalle informazioni fornite nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;
c) la gravita' della violazione, in particolare in relazione a:
- i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale della societa' e del gruppo di appartenenza, nonche' l'eventuale assunzione nei confronti dell'impresa o dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
- l'attendibilita' della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorita' di Vigilanza;
- le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o piu' violazioni della medesima disposizione;
d) i casi di precedenti violazioni in materia assicurativa o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
e) il pregiudizio arrecato a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il suo ammontare sia determinabile;
f) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
g) l'attivita' svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
h) il grado di responsabilita' dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico);
i) il numero delle infrazioni, la loro tipologia, la durata del ritardo o dell'omissione, l'importo della prestazione assicurativa cui si riferisce la violazione, anche ai fini della sanzione da irrogare al complesso delle violazioni di cui agli articoli 311-quater e 324-quinquies del Codice;
j) in caso di sanzioni in materia di antiriciclaggio irrogate ai sensi del decreto legislativo 231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte del destinatario della contestazione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dell'impresa o dell'intermediario assicurativo;
k) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS.
2. Ai fini dell'applicazione alle persone fisiche della sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di cui agli articoli 311-sexies, 324-septies e 324-novies del Codice assume rilievo il ricorrere di una o piu' delle seguenti circostanze:
- la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un impatto rilevante sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative o un grave pregiudizio alla sana e prudente gestione dell'impresa o della societa' di intermediazione;
- il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;
- al responsabile sono state gia' applicate con provvedimento esecutivo una o piu' sanzioni amministrative per violazioni in materia assicurativa commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei cinque anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.
3. In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti dall'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 231/2007, tenuto conto della gravita' della violazione accertata, agli esponenti puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le imprese e le societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
 
Art. 30
Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo

1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalita' indicate all'art. 13, il provvedimento di irrogazione della sanzione anche di natura non pecuniaria. Nel caso di procedimento riguardante gli intermediari, l'IVASS comunica il provvedimento di irrogazione della sanzione anche alle imprese o agli intermediari con cui il destinatario del provvedimento ha in corso incarichi o collaborazioni.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino e nel sito internet dell'Istituto sono pubblicate per estratto le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
3. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento o l'esclusione della stessa ovvero modalita' ulteriori di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 325-ter del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legislativo 231/2007, e' previsto il differimento o l'esclusione della pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui al medesimo decreto nel caso in cui la stessa possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso.
 
Art. 31

Comunicazioni all'AEAP

1. l'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 325-quater del Codice e dall'art. 66, comma 4, del decreto legislativo 231/2007.
 
Art. 32

Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

1. Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
 
Art. 33

Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

1. I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono accedere ai documenti del procedimento in base alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge ed avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, e' riconosciuto esclusivamente ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. Le richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.
3. L'esercizio del diritto di accesso e' disciplinato dal regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016. Le istanze di accesso sono presentate al Servizio Sanzioni o al Servizio Vigilanza Intermediari, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria. L'istanza deve recare nell'oggetto la dicitura «Procedimento sanzionatorio a carico di .... Atto di contestazione n. ..... del .... - Istanza di accesso a documenti amministrativi». Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, sono riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione, quelli del provvedimento medesimo.
 
Art. 34

Pagamento della sanzione

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 riguardante il pagamento in misura ridotta.
2. Il pagamento della sanzione, unitamente alle spese del procedimento, e' effettuato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalita' di pagamento.
3. Il destinatario della sanzione comunica all'IVASS - Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - l'avvenuto pagamento nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 mediante l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento.
4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre la somma dovuta per la sanzione irrogata e' maggiorata, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'agente della riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
5. In caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS - Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
 
Art. 35

Pagamento rateale della sanzione

1. Il destinatario della sanzione ha facolta' di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta all'IVASS - Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - da presentare entro i termini di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 34.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il numero delle rate nelle quali e' ripartita la somma dovuta, l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale o della maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 e le relative scadenze.
 
Art. 36

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
 
Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013.
2. In relazione all'art. 9, comma 2, il primo arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario delle violazioni richiamate nell'art. 311-quater, comma 1, del Codice corrisponde al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 28 febbraio 2019. Per le violazioni richiamate nell'art. 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice il primo arco temporale si riferisce al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018.
3. In relazione all'art. 10, comma 2, il primo semestre di riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo articolo si riferisce al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conclude il semestre di riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art. 135, comma 2, o all'art. 154, commi 4 e 5, del Codice soggetti alla sanzione dell'art. 316 nella formulazione di cui all'art. 1, comma 28, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. L'art. 11 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018.
 
Art. 38

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

1. All'art. 1 (Ambito di applicazione) del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 il comma 4 e' sostituito come segue:
«4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dall'IVASS che restano disciplinati da apposito regolamento».
 
Art. 39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Roma, 2 agosto 2018

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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