Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2018 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione. (Provvedimento n. 76).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. «cresci Italia» e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. «legge concorrenza», recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche al regolamento ISVAP
n. 9 del 14 novembre 2007

1. L'art. 1 (Definizioni) e' modificato come segue:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «"elenco annesso al Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) "intermediario": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio»;
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «"Registro" o "RUI": Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
2. All'art. 3 (Utilizzo riservato della denominazione assicurativa), il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'art. 308, comma 2, del decreto e' riservato agli intermediari iscritti nel registro, in coerenza con l'attivita' corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell'elenco annesso al registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel ruolo».
3. All'art. 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 e' sostituito dal seguente: «In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, puo' essere utilizzato dagli intermediari iscritti nel registro, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attivita' di intermediazione. Gli intermediari iscritti nel registro come inoperativi possono conservare il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale».
4. L'art. 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto) e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «I soggetti che non svolgono attivita' assicurativa, riassicurativa, attivita' di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione»; e dopo le parole: «attivita' imprenditoriali o professionali diverse dall'attivita' assicurativa, riassicurativa, di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione» e dopo la parola «assicurativa» e' aggiunta la parola «o riassicurativa»;
b) al comma 2, lettera a), la parola «intermediazione» e' sostituita dalla parola «distribuzione».
 
Art. 2

Modifiche al regolamento ISVAP
n. 23 del 9 maggio 2008

1. L'art. 2 (Definizioni) e' modificato come segue:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «"intermediari": le persone fisiche o le societa', iscritte nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «"intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa": l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtu' di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l'attivita' svolta».
2. All'art. 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet), comma 2, lettera b), le parole: «alla nota informativa precontrattuale» sono sostituite dalle parole: «alla documentazione informativa precontrattuale di cui all'art. 185 del Codice,».
3. L'art. 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari) e' modificato come segue:
a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet» sono aggiunte le parole: «o del profilo di social network»;
b) al comma 4, le parole: «all'art. 60, commi 2 e 3, del regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «all'art. 73, commi 3, 4 e 5 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018»;
c) al comma 5, le parole: «il modello n. 7B allegato al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «l'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
 
Art. 3

Modifiche al regolamento ISVAP
n. 24 del 19 maggio 2008

1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue:
a) la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «"dipendenti e collaboratori": i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del registro, svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa all'interno o, se iscritti nella sezione E del registro, fuori dai locali dell'intermediario per il quale operano, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio»;
b) alla lettera i-ter), le parole: «regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018»;
c) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis): "intermediario assicurativo a titolo accessorio": l'intermediario assicurativo, come definito dall'art. 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
d) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «"intermediari assicurativi" o "intermediari": le persone fisiche o le societa' iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
e) alla lettera n-bis), le parole: «all'art. 116» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 116-quater e 116-quinquies»;
f) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: «"prodotti di investimento assicurativo": i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
g) la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente: «"registro": il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
h) la lettera v) e' soppressa.
2. All'art. 4 (Presentazione dei reclami), comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, lettera w-bis), del testo unico dell'intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni».
3. All'art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), il comma 5-bis e' modificato come segue: dopo le parole «le imprese pubblicano annualmente» e' inserita la seguente frase: «entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare».
4. All'art. 10-decies (Informazioni sulla procedura reclami), comma 1: le parole «al modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «all'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
5. Dopo l'art. 10-quaterdecies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni) e' inserito il seguente articolo:
«Art. 10-quindecies (Disposizioni applicabili alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro). - Le disposizioni del presente capo che disciplinano la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro si applicano alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro».
 
Art. 4

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
2. Le imprese e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3 entro il 23 febbraio 2019.

Roma, 2 agosto 2018

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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