Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2018 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 40).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonche' le disposizioni regolamentari attuative adottate dall'IVASS;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. "cresci Italia" e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. "legge concorrenza", recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza;
Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'art. 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
Visto il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul controllo delle reti distributive di cui all'art. 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
Visto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Visto il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;
Considerata, altresi', la necessita' di revisione periodica della normativa, di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonche' di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

A d o t t a
il seguente regolamento:

INDICE

Parte I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Ambito di applicazione

Parte II
Accesso all'attivita' di intermediazione

Titolo I DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE
LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Capo I
Disciplina del Registro

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 4. - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
Art. 5. - Persone fisiche
Art. 6. - Societa'
Art. 7. - Aggiornamento dei dati e pubblico accesso
Art. 8. - Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata
Art. 9. - Adempimenti per la gestione del Registro

Sezione II
Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B
del Registro

Art. 10. - Requisiti per l'iscrizione
Art. 11. - Contratto di assicurazione della responsabilita' civile
Art. 12. - Domanda di iscrizione

Sezione III
Iscrizione delle societa' nelle sezioni A o B
del Registro

Art. 13. - Requisiti per l'iscrizione
Art. 14. - Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle societa' che intendono esercitare l'attivita' di distribuzione riassicurativa
Art. 15. - Contratto di assicurazione della responsabilita' civile
Art. 16. - Domanda di iscrizione

Sezione IV
Iscrizione nella sezione C del Registro

Art. 17. - Requisiti per l'iscrizione
Art. 18. - Modalita' per l'iscrizione

Sezione V
Iscrizione nella sezione D del Registro

Art. 19. - Requisiti per l'iscrizione
Art. 20. - Requisiti del responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa
Art. 21. - Domanda di iscrizione

Sezione VI
Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22. - Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
Art. 23. - Requisiti per l'iscrizione delle societa'
Art. 24. - Copertura assicurativa della responsabilita' civile
Art. 25. - Modalita' per l'iscrizione

Sezione VII
Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26. - Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
Art. 27. - Requisiti per l'iscrizione delle societa'
Art. 28. - Modalita' per l'iscrizione

Sezione VIII Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina
del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29. - Iscrizione nel Registro
Art. 30. - Cancellazione dal Registro
Art. 31. - Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro
Art. 32. - Reiscrizione delle societa' nel Registro
Art. 33. - Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E
Art. 34. - Passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 35. - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici

Capo II Attivita' in regime di stabilimento e di libera prestazione di
servizi degli intermediari iscritti
nel Registro

Art. 36. - Estensione dell'esercizio dell'attivita' in altri Stati membri
Art. 37. - Collaborazione tra Autorita'

Titolo II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE
LEGALE IN ALTRI STATI MEMBRI

Art. 38. - Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
Art. 39. - Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso
Art. 40. - Misure nei confronti degli intermediari

Parte III
Esercizio dell'attivita' di distribuzione

Titolo I
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Capo I
Disposizioni generali

Art. 41. - Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte dell'impresa
Art. 42. - Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte degli intermediari
Art. 43. - Obblighi di comunicazione
Art. 44. - Adempimenti annuali
Art. 45. - Verifiche periodiche
Art. 46. - Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione

Capo II Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari
iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47. - Condizioni per la distribuzione

Capo III Esercizio dell'attivita' per il tramite di addetti operanti
all'interno dei locali dell'intermediario

Art. 48. - Requisiti per lo svolgimento dell'attivita'

Capo IV
Disposizioni particolari

Art. 49. - Collocamento di forme pensionistiche complementari
Art. 50. - Reti di vendita multilevel marketing
Art. 51. - Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A

Titolo II
REGOLE DI PRESENTAZIONE
E COMPORTAMENTO

Capo I
Ambito di applicazione

Art. 52. - Ambito di applicazione

Capo II
Regole di comportamento

Art. 53. - Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione
Art. 54. - Regole generali di comportamento
Art. 55. - Conflitti di interesse
Art. 56. - Informativa precontrattuale
Art. 57. - Informativa sulle remunerazioni
Art. 58. - Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Art. 59. - Vendita con consulenza
Art. 60. - Documentazione da consegnare ai contraenti
Art. 61. - Modalita' dell'informativa
Art. 62. - Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale
Art. 63. - Obblighi di separazione patrimoniale
Art. 64. - Fideiussione bancaria
Art. 65. - Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
Art. 66. - Contratti in forma collettiva
Art. 67. - Conservazione della documentazione
Art. 68. - Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari

Capo III
Promozione e collocamento di contratti
di assicurazione mediante tecniche di comunicazione
a distanza

Art. 69. - Ambito di applicazione
Art. 70. - Attivita' esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
Art. 71. - Divieto di discriminazione
Art. 72. - Collocamento di contratti non richiesti
Art. 73. - Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza
Art. 74. - Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza
Art. 75. - Trasmissione della documentazione
Art. 76. - Utilizzo di call center
Art. 77. - Sito internet delle imprese di assicurazione
Art. 78. - Registrazione dei domini
Art. 79. - Sito internet e profili di social network degli intermediari
Art. 80. - Servizi di comparazione
Art. 81. - Procedure per il collocamento tramite internet
Art. 82. - Comunicazioni commerciali non richieste
Art. 83. - Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza

Parte IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
REQUISITI PROFESSIONALI - FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

Art. 84. - Prova di idoneita'
Art. 85. - Commissione esaminatrice
Art. 86. - Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento
Art. 87. - Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento
Art. 88. - Formazione professionale
Art. 89. - Aggiornamento professionale
Art. 90. - Modalita' di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica

Titolo II
MODALITA' DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
EQUIVALENTI ALL'AULA

Art. 91. - Formazione a distanza
Art. 92. - Videoconferenza e webinar
Art. 93. - E-learning
Art. 94. - Funzionalita' della piattaforma di e-learning

Titolo III
DISCIPLINA DEI PRODOTTI FORMATIVI

Art. 95. - Contenuti minimi dell'obbligo formativo e di aggiornamento

Titolo IV
SOGGETTI FORMATORI

Art. 96. - Soggetti formatori

Parte V
Disposizioni transitorie e finali

Titolo I
ABROGAZIONI

Art. 97. - Abrogazioni

Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 98. - Gestione del Registro
Art. 99. - Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro
Art. 100. - Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
Art. 101. - Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro
Art. 102. - Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice
Art. 103. - Termini per l'impresa che opera in qualita' di distributore
Art. 104. - Termini per l'adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione
Art. 105. - Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice
Art. 106. - Formazione e aggiornamento professionale

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107. - Pubblicazione ed entrata in vigore

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Allegato 1. Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.
Allegato 2. Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Allegato 3. Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.
Allegato 4. Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.
Allegato 5. Materie della prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.
Allegato 6. Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
a) «aderente»: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;
b) «addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso, che svolgono l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
c) «addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
d) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
e) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) «banche»: le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;
g) «call center»: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
h) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
i) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) «contraente»: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;
k) «contratto di assicurazione della responsabilita' civile»: la copertura assicurativa prevista dall'art. 110, comma 3, e dall'art. 112, comma 3, del Codice;
l) «contratti standardizzati»: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
m) «contributo di vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
n) «corso»: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o piu' moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
o) «dipendenti dell'impresa»: il personale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell'attivita' di distribuzione;
p) «distributore»: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
q) «distribuzione assicurativa e riassicurativa»: l'attivita' consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente e' in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;
r) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
s) «e-learning»: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
t) «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
u) «firma elettronica», «firma elettronica avanzata» e «firma elettronica qualificata»: firme definite dall'art. 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
v) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
w) «formazione in aula»: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
x) «impresa che opera in qualita' di distributore»: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
y) «imprese preponenti»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell'Elenco annesso;
z) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
aa) «intermediario»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
cc) «LCMS (Learning Content Management System)»: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
dd) «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalita' e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attivita' on-line e l'analisi delle statistiche;
ee) «locali dell'intermediario»: le sedi o le dipendenze in cui opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;
ff) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
gg) «modulo formativo»: unita' didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o piu' argomenti didattici omogenei;
hh) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del codice civile;
jj) «posta elettronica»: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
kk) «posta elettronica certificata»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »;
ll) «Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta»: la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
nn) «pubblicita'»: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalita', avente la finalita' di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) «Registro» o «RUI»: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
pp) «responsabili della distribuzione dell'impresa»: le persone fisiche che, nell'ambito dell'impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilita' ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attivita' distributiva dell'impresa che opera in qualita' di distributore;
qq) «responsabili dell'attivita' di distribuzione dell'intermediario»: le persone fisiche che, nell'ambito della societa' di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilita' ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attivita' di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla societa';
rr) «rete distributiva diretta»: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all'attivita' di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonche' gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) «societa' di intermediazione mobiliare» o Sim»: le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
uu) «strumenti di pagamento elettronici»: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
ww) «videoconferenza»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) «webinar (o web-based seminar)»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall'art. 2, comma 1, lettera q), e l'esercizio della stessa.
2. Costituisce altresi' attivita' di distribuzione assicurativa l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attivita' commerciale, professionale o di una diversa attivita' principale e anche se tale attivita' riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attivita' principale.
3. Costituisce, inoltre, attivita' di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
4. Il presente Regolamento non si applica:
a) alle attivita' di cui all'art. 107, comma 3, del Codice;
b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate dall'art. 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall'art. 107, comma 5, del Codice.
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi

1. E' istituito presso l'IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Il Registro e' suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'art. 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
a) sezione A: gli agenti;
b) sezione B: i mediatori;
c) sezione C: i produttori diretti;
d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta;
e) sezione E: gli addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'art. 109-bis, comma 5, del Codice, nonche' gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non e' richiesta l'iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'art. 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione.
3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:
a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non e' stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11;
b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non e' stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11;
c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.
 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

Persone fisiche

1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita';
e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l'attivita'.
2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
a) la tipologia dell'attivita' di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di distribuzione, ovvero:
i) se operano individualmente;
ii) se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di distribuzione di societa' iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le societa' iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di societa' iscritte nella medesima sezione;
c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di stabilimento, della sede;
e) l'eventuale operativita' in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice;
f) nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita'.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attivita';
b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di distribuzione, ovvero:
i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
ii) se operano individualmente;
iii) se operano in qualita' di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
iv) se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di distribuzione di societa' iscritte nella sezione E;
v) se operano in qualita' di addetti all'attivita' di distribuzione di una societa' iscritta nella sezione E;
vi) se operano ai sensi dell'art. 109-bis, comma 5, del Codice in qualita' di intermediari a titolo accessorio.
 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Societa'

1. Per le societa', il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le societa' iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di stabilimento, della sede;
ii) l'eventuale operativita' in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice;
iii) nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita';
e) per le societa' iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita';
f) per le societa' iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'.
2. Per le societa' iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) la tipologia dell'attivita' di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell'attivita' di distribuzione e, per le societa' iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
3. Per le societa' iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell'attivita' di distribuzione assicurativa.
4. Per le societa' iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attivita';
b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell'attivita' di distribuzione;
c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attivita' di distribuzione.
 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

Aggiornamento dei dati e pubblico accesso

1. L'IVASS assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonche' delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
2. L'IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.
 
Art. 8

Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi
di un indirizzo di posta elettronica certificata

1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
a) le imprese italiane;
b) i soggetti che richiedono l'iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;
e) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro che richiedono l'iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'indirizzo di posta elettronica certificata e' indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.
 
Art. 9

Adempimenti per la gestione del Registro

1. I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all'IVASS:
a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
b) delle domande di cancellazione di cui all'art. 30;
c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E di cui all'art. 33;
d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all'art. 34;
e) delle domande di estensione dell'esercizio dell'attivita' in altri Stati membri di cui all'art. 36;
f) delle comunicazioni di cui all'art. 43.
2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonche' tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilita', sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell'IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
 
Art. 10

Requisiti per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneita' di cui all'art. 84;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le quali svolgeranno l'attivita';
e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
 
Art. 11

Contratto di assicurazione della responsabilita' civile

1. Il contratto di assicurazione della responsabilita' civile e' stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilita' civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del Codice o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilita' civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le societa' iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attivita' di distribuzione, ancorche' denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
c) l'inserimento di franchigie o scoperti non puo' essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l'intermediario svolga attivita' relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attivita'.
4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione nelle sezioni A o B.
5. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.
 
Art. 12

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.
 
Art. 13

Requisiti per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le societa' devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la societa' chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all'art. 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le societa' comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonche' i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Ai fini dell'iscrizione delle societa' nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, e' necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
b) le stesse societa' abbiano aderito al Fondo di garanzia.
4. Le societa', in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3.
 
Art. 14
Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle societa' che intendono
esercitare l'attivita' di distribuzione riassicurativa.

1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'art. 13, le societa' che intendono esercitare l'attivita' di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa le societa' devono inoltre:
a) avere affidato la responsabilita' delle due attivita' a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la societa' chiede l'iscrizione, in qualita', rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attivita', in termini di risorse umane e dotazioni operative.
 
Art. 15

Contratto di assicurazione della responsabilita' civile

1. Il contratto di assicurazione della responsabilita' civile stipulato dalle societa' di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall'art. 11 e garantire la responsabilita' civile derivante da danni arrecati a terzi dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione, dai responsabili dell'attivita' di distribuzione nonche' dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le societa' iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le societa' da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonche' agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2. Alle societa' che esercitano contemporaneamente l'attivita' assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'art. 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attivita'.
 
Art. 16

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la societa' ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.
 
Art. 17

Requisiti per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attivita' svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l'impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l'impresa attesta altresi' di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall'art. 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. In relazione a tali requisiti e' considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.
 
Art. 18

Modalita' per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro e' presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
3. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'Istituto.
 
Art. 19

Requisiti per l'iscrizione

1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
a) le banche, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
b) le Sim, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 19 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purche' siano iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 del Testo unico bancario;
d) gli istituti di pagamento, purche' siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 114-septies del Testo unico bancario;
e) Poste italiane spa - Divisione servizi di bancoposta.
2. Per ottenere l'iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta, la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa ad una o piu' persone fisiche aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq);
b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice;
c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonche' i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.
 
Art. 20
Requisiti del responsabile dell'attivita' di distribuzione
assicurativa

1. Il responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all'art. 19 deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalita' e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
i) mercati assicurativi e finanziari;
ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attivita' di distribuzione;
v) attivita' e prodotti assicurativi e finanziari.
2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della societa' o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessita', anche operativa, tipologia di attivita' svolta e i rischi ad essa connessi.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 e' accertata dall'organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate e' fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione e' conservata ai sensi dell'art. 67.
4. L'intermediario di cui all'art. 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l'insussistenza, comunica all'IVASS, entro il termine di cui all'art. 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
 
Art. 21

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all'art. 19 e' presentata all'IVASS con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell'attivita' di distribuzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) e attesta che la societa' da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.
 
Art. 22

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche

1. Gli addetti all'attivita' di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell'Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', non e' richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attivita' di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E.
4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti e' considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.
5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:
a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonche', ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata;
b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell'IVASS.
6. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui e' svolta l'attivita' i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
 
Art. 23

Requisiti per l'iscrizione delle societa'

1. Le societa' addette all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa';
d) aver affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
e) preporre all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali della societa' esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
3. Il possesso dei requisiti da parte delle societa' di cui ai commi 1 e 2 e' accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.
 
Art. 24

Copertura assicurativa della responsabilita' civile

1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
2. La copertura di cui al comma 1 si estende altresi' all'attivita' dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all'interno dei locali di questi ultimi.
 
Art. 25

Modalita' per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
 
Art. 26

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualita' di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o piu' imprese di assicurazione, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le quali svolgeranno l'attivita';
d) essere in possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
 
Art. 27

Requisiti per l'iscrizione delle societa'

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le societa', che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o piu' imprese di assicurazione, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici o societa' controllate da enti pubblici;
c) aver affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione F e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le societa' comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonche' i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Le societa', in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
 
Art. 28

Modalita' per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la societa' ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
 
Art. 29

Iscrizione nel Registro

1. L'IVASS procede all'iscrizione nel Registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'art. 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione nel Registro.
 
Art. 30

Cancellazione dal Registro

1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:
a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 324, comma 1, lettera d) del Codice;
b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
c) in caso di mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attivita' o di iscrizione agli albi di appartenenza;
f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.
2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'art. 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'IVASS procede alla cancellazione d'ufficio.
3. La domanda di cancellazione dal Registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
4. L'IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione e' effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
 
Art. 31

Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la prima iscrizione al Registro purche':
i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale e' richiesto il superamento della prova di idoneita' non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneita';
iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui e' prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;
b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell'anno immediatamente successivo a quello in cui e' avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui e' avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:
i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;
e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;
f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del Codice.
2. I soggetti cancellati a seguito dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).
3. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B e' altresi' necessario il superamento della prova di idoneita' di cui all'art. 84 in data successiva a quella in cui e' stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
4. L'IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.
 
Art. 32

Reiscrizione delle societa' nel Registro

1. Le societa' cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purche':
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;
b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;
c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del Codice.
I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.
2. La reiscrizione delle societa' nelle diverse sezioni del Registro e' effettuata dall'IVASS secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.
 
Art. 33
Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un
intermediario gia' iscritto nella sezione E

1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e societa' gia' iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell'Elenco annesso che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel Registro della persona fisica o della societa' in qualita' di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'art. 29, comma 1.
4. Qualora le persone fisiche e le societa' di cui al comma 1 per le quali e' stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attivita' di distribuzione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. Si applica l'art. 43, comma 7.
 
Art. 34

Passaggio ad altra sezione del Registro

1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale e' stata svolta l'attivita', ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 43, comma 7.
2. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle societa' e' consentito a condizione che le societa' richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di societa' provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale e' svolta l'attivita', ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 43, comma 7.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del Registro e' effettuato dall'IVASS secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.
 
Art. 35

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
e decadenza dai benefici

1. L'IVASS effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneita' e dell'iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
2. L'assenza di veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneita' conseguita o dall'iscrizione o reiscrizione nel Registro.
 
Art. 36

Estensione dell'esercizio dell'attivita' in altri Stati membri

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.
2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l'operativita' in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l'estensione dell'operativita' anche per questi ultimi, in conformita' a quanto disposto dall'art. 116, comma 2, del Codice.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, e' presentata all'IVASS apposita comunicazione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
 
Art. 37

Collaborazione tra Autorita'

1. Nell'ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorita' previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l'IVASS collabora con le Autorita' degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l'IVASS informa le Autorita' di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'art. 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorita', l'IVASS comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
2. L'IVASS comunica altresi' alle Autorita' di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'art. 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.
 
Art. 38
Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio e riassicurativi

1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attivita' di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine ne da' notifica all'IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalita';
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
d) regime di attivita' svolta;
e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;
f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine;
g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica;
h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attivita' sul territorio della Repubblica nei confronti dell'intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice;
i) indirizzo del sito internet dove e' possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'IVASS provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'Elenco di cui al comma 2, eliminando dall'Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d'origine.
4. L'IVASS assicura il pubblico accesso all'Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
5. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformita' a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.
 
Art. 39

Disposizioni applicabili agli intermediari
iscritti nell'Elenco annesso

1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell'elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell'art. 43, comma 7.
 
Art. 40

Misure nei confronti degli intermediari

1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l'IVASS venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attivita' d'intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'art. 38, ne informa l'Autorita' di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul proprio territorio.
2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, l'IVASS puo' adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalita' ivi previste.
3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell'attivita' adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso, l'IVASS da' pubblicita' sul proprio sito internet e nel Bollettino.
 
Art. 41

Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte dell'impresa

1. Ai fini di cui all'art. 109, comma 1-bis del Codice, l'impresa che opera in qualita' di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all'IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalita' e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
i) mercati assicurativi e finanziari;
ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attivita' di distribuzione;
v) attivita' e prodotti assicurativi e finanziari.
3. I criteri che l'impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all'art. 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell'impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessita', anche operativa, tipologia di attivita' svolta e i rischi ad essa connessi.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e' accertato dall'organo amministrativo dell'impresa. Delle valutazioni effettuate e' fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile della distribuzione.
5. L'impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l'insussistenza, lo comunica all'IVASS entro il termine di cui all'art. 43, comma 3, lettera c).
6. L'impresa puo' avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
7. L'impresa di cui al comma 6:
a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
8. Le imprese conservano, ai sensi dell'art. 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
 
Art. 42

Modalita' di esercizio dell'attivita'
da parte degli intermediari

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di distribuzione loro conferito o dell'accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attivita' di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11 e abbiano in corso uno o piu' incarichi di distribuzione;
b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11;
c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o piu' incarichi di distribuzione;
d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.
4. La collaborazione orizzontale e' formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente e' fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' e' svolta in collaborazione tra piu' intermediari, di cui e' indicata: l'identita', la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice.
 
Art. 43

Obblighi di comunicazione

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell'Elenco annesso al Registro.
2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell'attivita', trasmettono all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperativita', una comunicazione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. La ripresa dell'attivita' e' subordinata:
a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operativita';
b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o piu' incarichi di distribuzione;
c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 89.
3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3:
a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita';
c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell'attivita' di distribuzione delle societa' iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonche', per le societa' iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.
4. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.
5. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante l'invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 disponibile sul sito dell'Autorita'.
6. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'art. 50 comunicano all'IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
7. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell'Istituto.
8. Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'Istituto.
 
Art. 44

Adempimenti annuali

1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il contributo di vigilanza e' dovuto anche in caso di inoperativita'. Il pagamento del contributo di vigilanza e' effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 336 del Codice.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia e' effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del Codice.
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilita' civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.
 
Art. 45

Verifiche periodiche

1. L'IVASS puo' verificare in capo ai soggetti che svolgono attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per l'esercizio dell'attivita';
b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l'assenza delle cause di incompatibilita', previste per l'iscrizione nella sezione di appartenenza.
2. L'IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art. 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilita' e delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
3. L'IVASS verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilita' civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonche' l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'art. 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.
 
Art. 46
Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione

1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall'organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilita', previsti per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive;
b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell'ambito dell'attivita' distributiva, l'osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell'ottica di un'appropriata protezione del consumatore.
2. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresi', le modalita' idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all'art. 53, comma1.
3. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell'art. 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalita' di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l'anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonche' dell'evoluzione dell'operativita' aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all'organo amministrativo.
4. Annualmente l'impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'IVASS, che illustri:
a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
b) le eventuali criticita' rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
5. L'IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonche' le modalita' e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
 
Art. 47

Condizioni per la distribuzione

1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro puo' essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operativita' dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attivita' all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilita' di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonche', in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D puo' essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali:
a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilita' civile professionale.
 
Art. 48

Requisiti per lo svolgimento dell'attivita'

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell'art. 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
 
Art. 49

Collocamento di forme pensionistiche complementari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari e' consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonche' agli addetti operanti all'interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorita' di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non e' consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.
 
Art. 50

Reti di vendita multilevel marketing

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing e' ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non e' consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed e' comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.
2. In ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 puo' essere effettuato purche':
a) l'attivita' non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'art. 41 del Codice;
b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operativita' di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa;
c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'art. 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarita' operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui e' concentrata l'attivita' assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull'attivita' di distribuzione svolta dai componenti della rete;
b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonche' l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa;
d) si dotano di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalita' di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosita' e preparazione professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, istituiscono un apposito numero verde. All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto, l'indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post-vendita o dell'eventuale numero verde.
 
Art. 51
Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di
distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A

1. Nel caso in cui l'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, puo' assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attivita' a condizione che:
a) entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato sciolto l'incarico di distribuzione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'IVASS entro i successivi dieci giorni;
b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attivita' per l'intermediario con il quale il rapporto si e' sciolto, nonche' degli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilita' per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell'intermediario al quale e' stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione al di fuori dei propri locali.
2. Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
3. L'IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
4. L'impresa preponente comunica all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e' stato sciolto l'incarico di distribuzione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attivita' dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonche' il nominativo del dipendente preposto in qualita' di institore. L'impresa da' notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.
5. L'intermediario a cui e' stato conferito l'incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione al di fuori dei propri locali. L'IVASS provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.
6. Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario con il quale il rapporto si e' sciolto, l'IVASS provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.
 
Art. 52

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:
a) dagli iscritti nel Registro;
b) dagli addetti a tale attivita' all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attivita' di distribuzione.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del Codice.
 
Art. 53

Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione

1. L'attivita' di intermediario non e' compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
 
Art. 54

Regole generali di comportamento

1. Nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
a) comportarsi con equita', onesta', professionalita', correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull'attivita' svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall'art. 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacita' professionali in conformita' a quanto disposto dalla Parte IV.
4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonche' nei casi di cui all'art. 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalita' diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
5. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilita', intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualita';
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
6. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
7. Ai distributori e' fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'art. 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilita' civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilita' civile auto.
 
Art. 55

Conflitti di interesse

1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'art. 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
2. I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di societa' del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
3. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attivita' svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.
 
Art. 56

Informativa precontrattuale

1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all'Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all'Allegato 3.
3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attivita' e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'art. 119-bis, comma 7 e all'art. 120-ter del Codice;
b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente.
5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
6. La documentazione di cui al comma 3 puo' essere fornita tramite sito internet, purche' ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice.
7. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice.
8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del Codice.
 
Art. 57

Informativa sulle remunerazioni

1. Ai sensi dell'art. 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
a) dall'intermediario che distribuisce il contratto;
b) dall'impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informazione e' relativa al compenso percepito rispettivamente dall'intermediario proponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati gia' previsti nel contratto concluso.
3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall'art. 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 58

Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative gia' in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessita' del contratto offerto.
3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessita' del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
5. Il rifiuto di fornire una o piu' delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacita' di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
6. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.
8. Dell'attivita' svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell'art. 67.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del Codice.
 
Art. 59

Vendita con consulenza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto e' ritenuto piu' indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
2. Se la consulenza e' basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice, l'intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo piu' adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, e' conservata con le modalita' di cui all'art. 67.
 
Art. 60

Documentazione da consegnare ai contraenti

1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'art. 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest'ultimo sottoscritto.
 
Art. 61

Modalita' dell'informativa

1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui all'art. 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilita' di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.
2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell'indicazione relativa all'indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.
3. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l'informazione che la modalita' di comunicazione prescelta puo' essere modificata in ogni momento.
4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l'informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalita' informatiche.
5. Il contraente puo' riferire la scelta sulle modalita' di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
6. In ogni caso, la scelta di cui all'art. 120-quater del Codice non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
 
Art. 62
Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica
qualificata e della firma digitale

1. I distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
2. La polizza puo' essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
 
Art. 63

Obblighi di separazione patrimoniale

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualita'. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento puo' essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalita' sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per piu' imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Gli intermediari rimettono all'impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b).
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 65, comma 1.
 
Art. 64

Fideiussione bancaria

1. Le disposizioni dell'art. 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l'operativita' della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del rilascio della fideiussione e' preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.
4. In caso di piu' incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l'importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 e' calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall'intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 
Art. 65

Adempimento delle obbligazioni pecuniarie

1. L'art. 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purche':
a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attivita' indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'art. 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.
 
Art. 66

Contratti in forma collettiva

1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui e' responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale e' effettuata con le modalita' scelte dal contraente ai sensi dell'art. 120-quater del Codice.
2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalita' di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all'aderente, con le modalita' di cui al comma 1, la documentazione di cui all'art. 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.
3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono l'informativa contrattuale con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi.
 
Art. 67

Conservazione della documentazione

1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonche' la prova delle attivita' svolte per il tramite del contraente ai sensi dell'art. 66;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
d) la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'art. 89, comma 6;
e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attivita' di distribuzione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;
f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all'art. 114-bis, comma 2, del Codice;
g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 48 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali, nonche' l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), e' conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
2. In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'art. 89, comma 6.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 puo' essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le procedure e le modalita' di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
 
Art. 68

Documentazione agli atti delle imprese
e degli intermediari

1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalita' di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui gia' dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validita'.
 
Art. 69

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
a) il sito internet contenga l'esplicita avvertenza che il relativo contenuto e' rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall'Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell'Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;
b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
 
Art. 70
Attivita' esercitata in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi

1. L'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 69, comma 1, e' consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 38.
 
Art. 71

Divieto di discriminazione

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non e' consentito l'utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.
2. In particolare non e' consentito, ai sensi del comma 1, l'utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l'elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell'inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.
 
Art. 72

Collocamento di contratti non richiesti

1. Non e' consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell'aderente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalita' di presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.
 
Art. 73
Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a
distanza

1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all'art. 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell'art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresi' allo stesso:
a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 120-quater del Codice e di poter modificare la modalita' di comunicazione prescelta;
b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza puo' essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformita' a quanto previsto dall'art. 121, comma 3, del Codice.
2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalita' prescelte dal contraente:
a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all'art. 56, comma 3;
b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresi' un documento conforme all'Allegato 3.
4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'art. 121, comma 2, del Codice.
5. I distributori conservano, ai sensi dell'art. 67, la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.
 
Art. 74
Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a
distanza

1. Nello svolgimento dell'attivita' di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.
2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;
b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).
3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalita' e l'oggetto delle stesse, nonche' l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformita' alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilita', anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.
 
Art. 75

Trasmissione della documentazione

1. I distributori trasmettono al contraente:
a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
 
Art. 76

Utilizzo di call center

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
a) l'impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilita' del relativo operato. In tale ultimo caso, l'impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell'attivita' svolta dal call center;
b) l'intermediario assuma la piena responsabilita' dell'operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attivita'.
2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalita', la denominazione dell'impresa di assicurazione e, in caso di call center dell'intermediario, anche il nominativo di quest'ultimo;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
 
Art. 77

Sito internet delle imprese di assicurazione

1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell'impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l'indicazione che l'impresa opera attraverso il sito in qualita' di distributore di prodotti assicurativi.
 
Art. 78

Registrazione dei domini

1. I distributori che svolgono attivita' di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
2. In conformita' a quanto disposto dall'art. 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 e' svolta da un intermediario, il titolare del dominio e' la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la societa' di intermediazione.
3. E' fatta salva la facolta' dell'impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.
 
Art. 79

Sito internet e profili di social network degli intermediari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell'intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l'indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) di essere soggetto alla vigilanza dell'IVASS;
e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
2. Per gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' in Italia;
b) la sede legale e l'eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, in caso di operativita' in regime di stabilimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine;
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell'attivita' di distribuzione.
 
Art. 80

Servizi di comparazione

1. Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o piu' contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalita' di cui all'art. 106, comma 1, del Codice:
a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell'home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall'home page;
b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
c) in caso di mancata quotazione di una o piu' delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell'impedimento e comunicano all'utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;
d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
f) adottano modalita' operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilita' civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volonta' di adesione (opt-out) ;
g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all'intermediario per il servizio di comparazione, nonche' dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformita' a quanto previsto dall'art. 120-bis del Codice;
h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall'art. 54, comma 2;
i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell'attivita' svolta in linea con quanto previsto dall'art. 54, comma 4.
 
Art. 81

Procedure per il collocamento tramite internet

1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:
a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
b) i mezzi tecnici e le modalita' per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.
 
Art. 82

Comunicazioni commerciali non richieste

1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all'utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l'acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l'evidenza della prestazione del consenso.
2. Il consenso di cui al comma 1 e' prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed e' revocabile in ogni momento.
3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia gia' fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purche' il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilita' di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalita'.
 
Art. 83

Comunicazioni commerciali mediante tecniche
di comunicazione a distanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
a) se la comunicazione commerciale e' finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
c) che ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell'art. 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell'art. 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
d) sulle modalita' per l'esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:
a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l'indicazione del relativo indirizzo.
 
Art. 84

Prova di idoneita'

1. La prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro e' indetta dall'IVASS, di norma una volta l'anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'Istituto.
2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o piu' sessioni d'esame e stabilisce le sedi nonche' le modalita' di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneita' e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. La prova di idoneita' e' diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
a) Modulo assicurativo, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 1);
b) Modulo riassicurativo, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 2);
c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2).
5. Per l'ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalita' necessari per l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualita' di intermediario assicurativo.
6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.
 
Art. 85

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata, per una o piu' sessioni e/o per una o piu' sedi, con provvedimento dell'IVASS ed e' composta da:
a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attivita', uno dei quali scelto dall'IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'IVASS.
3. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei candidati, alla pluralita' di sessioni o di sedi, puo', prima dello svolgimento della prova di idoneita', suddividere la Commissione in due o piu' sottocommissioni. Il presidente della Commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l'espletamento della prova di idoneita'.
4. I componenti della Commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
5. La Commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione sono determinati dall'IVASS nel provvedimento di nomina.
 
Art. 86

Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento

1. Sono tenuti all'obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
a) gli addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro;
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell'iscrizione nella sezione C del Registro;
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
d) gli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonche' gli addetti dei call center dell'intermediario, prima di intraprendere l'attivita';
e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonche' gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l'attivita'.
2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
b) i soggetti di cui al comma 1.
 
Art. 87

Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.
2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 96, comma 2.
3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:
a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
b) per gli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all'interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;
c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attivita' di formazione e di aggiornamento professionale, purche' sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarita' dei diversi prodotti distribuiti.
6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E' preclusa la possibilita' di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale e' stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario puo' affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purche' in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dall'art. 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
 
Art. 88

Formazione professionale

1. La formazione professionale e':
a) pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attivita', a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 91 della presente Parte IV.
3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
4. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell'attivita', se l'inattivita' non si protrae per oltre cinque anni.
 
Art. 89

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale e' finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacita' professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attivita' svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attivita'.
2. L'aggiornamento professionale e' svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell'attivita' di distribuzione. In ogni caso, l'aggiornamento professionale e' effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.
4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 91.
5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all'attivita' di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attivita' svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attivita' svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.
6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite societa' iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperativita' nelle forme stabilite dall'art. 43;
b) i soggetti di cui all'art. 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
i) gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla maternita' in presenza di figli minori;.
ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
c) gli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attivita' di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
7. Prima della ripresa dell'attivita', ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all'attivita' di distribuzione operanti all'interno dei locali. Se l'attivita' riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attivita'.
 
Art. 90
Modalita' di accertamento delle competenze acquisite - Test di
verifica

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all'art. 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonche' l'ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all'art. 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato puo' essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell'art. 67, comma 4.
2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
3. Il test di verifica e' svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell'esatta identita' dei partecipanti.
4. Il test di verifica e' articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
a) e' composto da domande che, per numero e complessita', rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalita' ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
b) e' predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
c) puo' essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
5. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 88 e' effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del test non e' consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari.
6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
7. I soggetti di cui all'art. 87 che effettuano la formazione o l'aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell'art. 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
a) il programma del corso;
b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all'art. 96;
c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
d) il questionario somministrato.
8. Qualora per la formazione o l'aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all'art. 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.
 
Art. 91

Formazione a distanza

1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) videoconferenza;
b) webinar;
c) e-learning.
2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattivita' dell'attivita' didattica e la tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:
a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).
 
Art. 92

Videoconferenza e webinar

1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonche' tra discenti anche in modalita' asincrona.
2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilita' di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull'effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.
 
Art. 93

E-learning

1. I corsi effettuati con modalita' di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
a) tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall'art. 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attivita' formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
d) multimedialita', intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).
 
Art. 94

Funzionalita' della piattaforma di e-learning

1. Le funzionalita' della piattaforma di e-learning prevedono:
a) l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
c) la possibilita' da parte dell'utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l'apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
e) la possibilita' di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.
 
Art. 95

Contenuti minimi dell'obbligo formativo
e di aggiornamento

1. La formazione e I'aggiornamento professionale:
a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacita' necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un'ottica di protezione dello stesso, nonche' ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalita', commisurato alla complessita' dell'attivita' svolta e dei prodotti offerti.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:
a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 6 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attivita' da svolgere;
b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 6 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonche' delle specificita' connesse al ruolo ricoperto, all'attivita' e funzioni svolte nonche' alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessita' dell'attivita' di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessita' e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente.
6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell'impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.
 
Art. 96

Soggetti formatori

1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:
a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
b) di enti appartenenti ad una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
c) degli enti in possesso della certificazione di qualita' UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 87 possono organizzare l'aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l'attivita' formativa quale attivita' prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:
a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all'allegato 6;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attivita' professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purche' in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attivita' e di adeguata capacita' didattica.
4. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l'aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualita' di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.
5. Costituisce fattore impeditivo all'attivita' di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 110 del Codice nonche' l'irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.
 
Art. 97

Abrogazioni

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell'art. 13;
c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
2. In relazione a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell'individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.
 
Art. 98

Gestione del Registro

1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 108-bis del Codice restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all'Organismo di cui al medesimo articolo.
2. Le modalita' di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.
 
Art. 99
Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella
sezione E del Registro

1. L'IVASS procede d'ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.
2. In particolare procede alla cancellazione:
a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l'intermediario non e' operativo;
b) della iscrizione nella sezione E, se l'intermediario risulta operativo nella sezione A.
3. A tal fine, l'IVASS adotta il procedimento di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 100
Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della
precedente iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione

1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l'iscrizione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1 del Codice;
b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 91.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 3.
 
Art. 101

Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell'attivita' di distribuzione.
2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2.
 
Art. 102
Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui
all'art. 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attivita' corrispondente a quella definita dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o piu' imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all'IVASS che l'attivita' e' svolta a titolo accessorio ai fini di cui all'art. 109-bis del Codice.
2. Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o piu' imprese di assicurazione, l'IVASS provvede d'ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
3. Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. L'IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
4. Gli intermediari che esercitano attivita' corrispondente a quella definita dall'art. 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale e' previsto l'obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera u).
5. In attesa dell'iscrizione, i soggetti che presentano l'istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
6. Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), in capo agli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, si astengono dall'utilizzarli per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione.
7. L'IVASS, in caso di rigetto dell'iscrizione, ne da' comunicazione scritta agli interessati, con le modalita' di cui all'art. 29.
 
Art. 103

Termini per l'impresa che opera in qualita'
di distributore

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualita' di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 41, comma 2.
3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualita' di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione.
 
Art. 104
Termini per l'adozione da parte delle imprese delle politiche di
organizzazione, gestione e controllo della distribuzione.

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni dell'art. 46 a decorrere dall'esercizio 2019.
2. Per l'esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.
3. La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell'art. 46, comma 4, con riferimento all'esercizio 2019, secondo le modalita' e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall'art. 46, comma 5.
4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
 
Art. 105
Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 109,
comma 4-sexies del Codice

1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalita' che saranno indicate in un successivo provvedimento.
2. Secondo le modalita' contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
4. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell'art. 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.
 
Art. 106

Formazione e aggiornamento professionale

1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 89 a decorrere dall'anno 2019.
2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l'attivita' sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.
3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all'art. 89 per l'anno 2019.
4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 e' valida:
a) ai fini della prima iscrizione e dell'inizio dell'attivita' da parte degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di iscrizione e' presentata ovvero l'attivita' e' iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell'attivita' degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di reiscrizione e' presentata ovvero l'attivita' e' ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui e' intervenuta l'inattivita'.
 
Art. 107

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.

Roma, 2 agosto 2018

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone