Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 luglio 2018
Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2018/100/UE della Commissione del 22 gennaio 2018.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi;
Vista la direttiva 2018/100/UE della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di piante agricole e di ortaggi;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri delle varieta'», al fine di permettere l'identificazione delle varieta' medesime;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;
Ravvisata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2018/100/UE e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - Per l'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B, della direttiva 2018/100/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° settembre 2018.
Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 756
 
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