Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 agosto 2018
Riconoscimento della societa' «DNV GL Business Assurance Transportation Services S.r.l.» di Vimercate, quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi strutturali CCS a bordo, CCS a terra, Infrastrutture ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo.



IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e la procedura di verifica «CE» degli stessi;
Visto il decreto dirigenziale del Capo Dipartimento prot. n. 177 registro decreti del 12 luglio 2016 che ha istituito il Gruppo di lavoro (MIT - ANSF) per l'attivita' di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli Organismi riconosciuti in ambito ferroviario.
Vista l'istanza della DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. con sede legale sita in via con sede legale in via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB), presentata con nota registrata in ingresso con prot. n. 4048 del 7 luglio 2017 con cui la Societa' ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali:
infrastrutture;
controllo, comando e segnalamento di bordo;
controllo, comando e segnalamento di bordo;
energia;
Considerato che, nella predetta istanza, la Societa' ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;
Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;
Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Societa' DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. con sede legale sita in via con sede legale in via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB), ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:
infrastrutture;
controllo-comando e segnalamento:
contollo-comando e segnalamento di terra;
controllo-comando e segnalamento di bordo;
energia.
 
Art. 2

1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato decreto legislativo.
2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 
Art. 3

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 4

1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'organismo DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.
 
Art. 5

1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale con decorrenza dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2018

Il direttore generale: Pujia
 
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