Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 luglio 2018
Riconoscimento della societa' Rina Services S.p.a., in Genova, quale organismo competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;
Visto il decreto 21 dicembre 2012 attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2014, pubblicato nella GURI n. 48 del 27 febbraio 2014 con cui e' stato confermato alla societa' Rina Services S.p.A. il riconoscimento quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci ai sensi del regolamento UE 445/2011 e del decreto ministeriale 12 dicembre 2012.
Visto il decreto dirigenziale del Capo Dipartimento protocollo n. 177 registro decreti del 12 luglio 2016 e' stato istituito il gruppo di lavoro (MIT - ANSF) per l'attivita' di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli organismi riconosciuti in ambito ferroviario.
Vista l'istanza di rinnovo del riconoscimento di organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci presentata con nota protocollo n. RSSE/BRA/JMC/48312 del 22 dicembre 2017 dalla Societa' Rina Services S.p.A., nei termini previsti dal succitato decreto 21 dicembre 2012;
Visto il decreto n. 84 del 27 dicembre 2017 con cui la direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la validita' del riconoscimento della societa' RINA Services S.p.A. quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci ai sensi del regolamento UE 445/2011 e del decreto mimisteriale 12 dicembre 2012.
Vista la nota protocollo n. 8006 del 29 dicembre 2017 con cui il decreto n. 84 del 27 dicembre 2018 il provvedimento e' stato notificato all'ERA ed alla Commissione europea.
Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato II del regolamento 445/2011;
Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite ispettive condotte;

Decreta:

Art. 1

1. E' rinnovato alla societa' Rina Services S.p.A., con sede legale in via Corsica, 12 - 16128 Genova e sede operativa in via Renata Bianchi, 44L - 16159 Genova, il riconoscimento quale organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del Regolamento UE n. 445/2011 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2012.
 
Art. 2

1. Le attivita' di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato regolamento UE n. 445/2011 e dal decreto ministeriale 21 dicembre 2012.
2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale direzione generaleper iltrasporto e le infrastrutture ferroviarie (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni.
3. L'organismo comunica al Ministero ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.
 
Art. 3

1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto di riconoscimento (26 marzo 2018) e quindi fino al 25 marzo 2023.
2. Il riconoscimento e' rinnovato su richiesta dell'organismo secondo le modalita' indicate all'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012.
Roma, 19 luglio 2018

Il direttore generale: Pujia
 
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