Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 luglio 2018
Modifica dell'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato VIII relativo ai punti di entrata nazionali;
Visti i decreti ministeriali 7 ottobre 2015 e 15 febbraio 2018, che modificano il citato allegato VIII in applicazione dell'art. 42, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Vista la nota prot. n. 4021 del 6 febbraio 2018 con la quale la Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, ha richiesto la cessazione delle attivita' di controllo fitosanitario in importazione presso i punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata di Bergamo - Orio al Serio e Milano Linate;
Acquisito il parere positivo del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del citato art. 42, comma 1-bis, espresso nella seduta del 21 e 22 febbraio 2018;
Ritenuto di dover modificare di conseguenza l'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Decreta:
Articolo unico

1. L'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' modificato come di seguito: Al comma 1, la lettera b) e' sostituita come di seguito:
«b) Punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata: Ancona - Falconara, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Napoli, Torino, Verona.».
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro: Centinaio
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Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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