Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 giugno 2018
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Favignana.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 18 gennaio 2018, n. 2, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 0040419 in data 24 maggio 2018, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 17 maggio 2018, n. 26505;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 4201 del 13 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1

Divieto

Dal 1° agosto 2018 al 15 settembre 2018 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
 
Art. 2

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, per convegni, per manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessita', dall'amministrazione comunale.
 
Art. 3

Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.
 
Art. 5

Vigilanza

Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 giugno 2018

Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2406
 
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