Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 maggio 2018
Modalita' applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (Decreto n. 56/2018).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina «Dei centri di servizio per il volontariato»;
Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), istituisce il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), disciplinato dal successivo art. 64;
Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 62, il quale prevede che le FOB destinano ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visti i successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in base ai quali le fondazioni calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalita' individuate dall'ONC e che le stesse FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari;
Visto altresi' il comma 6 dell'art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che riconosce alle FOB un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi, stabilendo inoltre che il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile;
Richiamato il gia' citato comma 6, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti;
Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo previsto dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che garantiscano il rispetto del limite di spesa ivi stabilito;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita' applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del medesimo comma, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, a decorrere dell'anno 2018, i versamenti al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura massima del 100 per cento, rilevano i versamenti effettuati ai sensi del comma 1 entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi.
 
Art. 3

Modalita' di riconoscimento e fruizione
del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, versano al FUN le somme di cui al precedente art. 2, comma 1, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. L'Autorita' di vigilanza di cui all'art. 10, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, comunica all'ONC entro il 31 ottobre di ciascun anno l'elenco delle fondazioni per le quali sussistono i requisiti di cui al citato decreto legislativo ai fini degli adempimenti previsti nel successivo comma.
3. L'ONC trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni per le quali lo stesso ONC ha preventivamente verificato l'effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20 novembre di ciascun anno.
4. Entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate di cui all'art. 2, comma 2, e l'ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall'ONC, rende nota annualmente, con provvedimento del direttore, la misura percentuale in base alla quale e' determinato il credito d'imposta spettante. Entro il medesimo termine, l'Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all'ONC, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile ai sensi del successivo comma 5.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare comunicato di cui al comma 4, tenuto conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuta la comunicazione della percentuale di credito d'imposta riconosciuto da parte dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 4, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed e' utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ONC per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa.
7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1887
 
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