Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2018
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Vista la nota pervenuta in data 12 gennaio 2016 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di casi di intossicazione acuta associati all'uso di catinoni sintetici, tra cui le sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT e l'identificazione di dette sostanze in materiali sequestrati, in Italia nel periodo 2013-2015;
Considerato che la sostanza Bufedrone (2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) e' un catinone sintetico, isomero strutturale del mefedrone incluso nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e che nella stessa tabella I e' compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;
Considerato che la sostanza Pentedrone (2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) e' classificabile come stimolante, inibitore del reuptake di dopamina-noradrenalina e la cui assunzione e' stata associata a casi fatali e che nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;
Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 60° edizione, che si e' svolta a Vienna in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/6 ha approvato l'inserimento della sostanza Pentedrone nella Schedule II di cui alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
Considerato che la sostanza Alfa-PVT (2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one) e' un catinone, analogo strutturale di α-PVP, per il quale sono stati descritti effetti quali eccitazione, perdita di peso, allucinazioni, aggressivita';
Tenuto conto che le sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT sono state identificate e poste sotto controllo in molti Paesi europei ed extraeuropei e schedate dal DEA-Drug Enforcement Administration USA;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Bufedrone, Pentedrone e Alfa PVT (α- PVT);
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica, tenuto conto di casi di intossicazioni e sequestri in Italia ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
ALFA - PVT denominazione comune
(2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one) denominazione chimica
(Alpha-pyrrolidinopentiothiophenone) altra denominazione
(alfa-pirrolidinopentiotiofenone) altra denominazione
(α-PVT) altra denominazione altra denominazione
BUFEDRONE denominazione comune
(2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) denominazione chimica
(α - methylamino-butyrophenone) altra denominazione
PENTEDRONE denominazione comune
(2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) denominazione chimica
(α-Methylamino-valerophenone) altra denominazione
(β-etil-metcatinone) altra denominazione
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: Grillo
 
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