Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2018, n. 85
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016-2018, per gli aspetti giuridici ed economici, per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 maggio 2018, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale della carriera diplomatica S.N.D.M.A.E.;
Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il sindacato rappresentativo della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilita', sono improntate ai principi di lealta' e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016);
Visto l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)»;
Visto l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni da parte di Organizzazioni sindacali dissenzienti, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 112 decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e
successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte
economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 26 settembre 2016, recante «Individuazione della
delegazione sindacale che partecipa al procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo relativo al
triennio 2016 - 2018, riguardante il personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del
2 novembre 2016.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto
2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato art. 112
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e' pubblicato sul sito del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le
assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 679 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo sindacale.
 
Art. 3

Tempo di lavoro

1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili.
2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura nella quale presta servizio.
4. Le strutture che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio, tenendo in debito conto, a tutela e sostegno della maternita' e della paternita', la condizione delle funzionarie diplomatiche dall'inizio dello stato di gravidanza, nonche', per i funzionari diplomatici di ambo i sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.
 
Art. 4

Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo e' comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata del congedo ordinario e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario diplomatico che e' stato assente ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto conserva il diritto al congedo ordinario.
5. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non e' monetizzabile.
6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare il proprio congedo ordinario, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento del congedo ordinario in piu' periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovra' essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.
7. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessita' di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto.
8. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo dovra' essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.
10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno civile. In tale caso, il godimento del congedo ordinario di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al comma 9.
11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
12. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma e' considerata giorno festivo se ricade in un giorno lavorativo.
13. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a)
e b) della legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante
«Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni»:
«Art. 1. - 1. Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
(Omissis).».
 
Art. 5

Assenze per malattia e motivi di salute

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico, che ne fa richiesta, puo' essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' corrisposta alcuna retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera diplomatica. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. In materia di idoneita' psicofisica al servizio, si applica al personale della carriera diplomatica la disciplina, in quanto compatibile, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.
2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, o nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
4. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il seguente:
a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), e' integralmente dovuta al funzionario diplomatico in ogni caso di ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.
6. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi.
7. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. In caso di donazioni di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. La certificazione relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale e' stata effettuata la terapia. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4.
8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario diplomatico spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario diplomatico non spetta alcuna retribuzione.
10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermita', del luogo di dimora nonche' all'invio della relativa certificazione quando questa non e' trasmessa telematicamente dal medico.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri»:
«Art. 103 (Periodo di prova). - I vincitori del
concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono
nominati segretari di legazione in prova con decreto del
Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad
effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi,
coincidente con il corso di formazione di cui al primo
comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica
iniziale.
Al termine del periodo di prova i segretari di
legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso
dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei
corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
esteri, segretari di legazione nell'ordine della
graduatoria del concorso. Nel caso che il Consiglio di
amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto
di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari
esteri.
I segretari di legazione in prova che, trovandosi in
particolare posizione di stato per causa di servizio
militare o per altri motivi, non possono partecipare al
corso di formazione, seguono il primo corso successivo
all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio
prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e'
calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine
del periodo di prova, e comunque non prima della
ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati
segretari di legazione con le modalita' indicate nel
secondo comma del presente articolo e collocati nel grado
nell'ordine della graduatoria del concorso.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia
di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici
nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a
norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
ottobre 2011, n. 245.
- Si riporta il testo dell'art. 71, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
- 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque
durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
(Omissis).».
 
Art. 6

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici

1. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui all'articolo 5, ai funzionari diplomatici sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
2. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui all'articolo 5 e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. Le giornate di assenza di cui al comma 1 sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
4. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal funzionario diplomatico oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
5. Nel caso di funzionari diplomatici che, a causa delle patologie sofferte, usufruiscono delle giornate di assenza di cui al comma 1 per sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I funzionari diplomatici interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
 
Art. 7

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5.
 
Art. 8

Norme comuni sulle aspettative

1. Il funzionario diplomatico, rientrato in servizio, non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive.
2. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di almeno dieci giorni. Il funzionario diplomatico, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
 
Art. 9

Congedi dei genitori

1. Ai funzionari diplomatici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. In caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' e paternita' non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro effettivo in servizio del funzionario diplomatico.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il funzionario diplomatico presenta la relativa domanda con un preavviso di giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui presta servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Note all'art. 9:

- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17, commi 1 e
2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4). - 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma
dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.
Art. 17 (Estensione del divieto (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6,
7, 9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla
data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e'
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a), comma 1, dell'art. 16 o fino ai periodi di
astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata
dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 28 (Congedo di paternita' (legge 9 dicembre 1977,
n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2). - 1. Il padre lavoratore
ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del
congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe
spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano
anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente
diritto all'indennita' di cui all'art. 66.
1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la
durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche'
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari all'erogazione dell'indennita' di cui al comma
1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1. Per
ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e
30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non
superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in
cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le
modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma
3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato
e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o
del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di lavoro
deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
- Si riporta il testo dell'art. 56, del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 15:
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1). - 1. Al
termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il
posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un
anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti, nonche' di beneficiare di eventuali
miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o
regolamentare, che sarebbero loro spettati durante
l'assenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
 
Art. 10

Permessi per esigenze personali

1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) documentati motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 36 della legge
20 maggio 2016, n. 76 recante «Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze»:
«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a
67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate»:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65
anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
 
Art. 11

Distacchi sindacali

1. Il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici e' determinato nel contingente complessivo di n. 2 unita'. Tale contingente e' quello risultante dalla decurtazione operata dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al contingente di distacchi definito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le Organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, provvede il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate Organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle Organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione Generale per le risorse e l'innovazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e adotta il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 21.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. A fini della razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1°
settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali, gia' attribuiti dalle
rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del
cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art.
19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione
della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e
con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale,
tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo
rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui
permessi di cui all'art. 32, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le
Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per
ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui
all'art. 40, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale integrativo per il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non
direttivo e non dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per
il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», pubblicato nel medesimo supplemento
ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente.
Eventuali ulteriori permessi per le predette finalita'
devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei
citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna
organizzazione sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la
rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 e' operata
con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita'
superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo
distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste
dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la
ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi
1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito e'
possibile definire, con invarianza di spesa, forme di
utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2006, n. 107 recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio
economico 2004-2005, riguardante il personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2006,
n. 66.
- Per il testo dell'articolo art. 112, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 63, comma 1, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 63 (Procedimenti negoziali per il personale ad
ordinamento pubblicistico). - 1. All'art. 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli
aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono
sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per
la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto
dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo
temporale della disciplina della carriera diplomatica
rispetto a quella degli altri comparti del settore
pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica
emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata
limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti
giuridici.».
 
Art. 12

Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 11, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. Il contingente dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato e' quello risultante dalla decurtazione operata dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al contingente definito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ipotesi il predetto contingente viene calcolato in ragione di n. 45 minuti, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo, alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 3.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le Organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, provvede la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette Organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime Organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accertate per ciascuna delle citate Organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'Organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati anche in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 12:

- Per il testo dell'art. 112, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si vedano
le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 della legge 11 agosto 2014, n. 114, si vedano
le note all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio
economico 2004-2005, riguardante il personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2006, n.
66.
- Per il testo dell'art. 112, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si vedano
le note alle premesse.
 
Art. 13

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e adotta il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le Organizzazioni sindacali citate comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 12, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive Organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 12.
6. Per il personale di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 13:

- Per il testo dell'art. 112, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8, ottavo comma , della
legge 23 aprile 1981, n. 155, recante «Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente
delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e
misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica»:
«Art. 8 (Contributi figurativi). - (Omissis).
In deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate alla
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da
partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non
abbiano regolato mediante specifiche normative interne o
contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
(Omissis).».
 
Art. 14
Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi e
aspettative sindacali

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 12, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione fornisce alle Organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le Organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per le risorse e l'innovazione, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le Organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 12, nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 13, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

Note all'art. 14:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo
1983, n. 93, recante «Legge quadro sul pubblico impiego»:
«Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i
costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano
eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
di accordo sindacale entro trenta giorni dalla
formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
della nuova normativa, la relazione previsionale e
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
una apposita relazione programmatica di settore riguardante
gli accordi in via di stipulazione.».
 
Art. 15

Tutela del dirigente sindacale

1. Il funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
 
Art. 16

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
 
Art. 17

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

+---------------------------------+---------------------+
|Ambasciatore |€ 110.023,51 |
+---------------------------------+---------------------+
|Ministro Plenipotenziario |€ 93.802,04 |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata |€ 72.854,69 |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione |€ 56.539,60 |
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione |€ 42.433,97 |
+---------------------------------+---------------------+

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

+---------------------------------+---------------------+
|Ambasciatore |€ 110.378,51 |
+---------------------------------+---------------------+
|Ministro Plenipotenziario |€ 94.156,04 |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata |€ 73.199,69 |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione |€ 56.884,60 |
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione |€ 42.782,97 |
+---------------------------------+---------------------+

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

+---------------------------------+---------------------+
|Ambasciatore |€ 111.823,51 |
+---------------------------------+---------------------+
|Ministro Plenipotenziario |€ 95.596,04 |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata |€ 74.629,69 |
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione |€ 58.314,60 |
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione |€ 44.207,97 |
+---------------------------------+---------------------+

4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
5. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice.
7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 35 della legge
22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009)»:
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno). - (Omissis).
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei
contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e
3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e'
erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 17 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica» , convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,
alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2
e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni. Si da' luogo alle procedure
contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e
2015 del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per la sola parte normativa e senza
possibilita' di recupero per la parte economica.
E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza
contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno
2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 18

Retribuzione individuale di anzianita'

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114,
recante «Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio
2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio
2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il
personale della carriera diplomatica, relativamente al
servizio prestato in Italia».
«Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di
stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di
essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il
valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di aumento biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione
individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in
godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera
sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne'
rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo previsto dalla preesistente
normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari
cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art.
17, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici
cessati, valutato in relazione al numero di mensilita'
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno
successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».
 
Art. 19

Fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 255.360,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2017;
b) Euro 813.600,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, recante «Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio
2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio
2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il
personale della carriera diplomatica, relativamente al
servizio prestato in Italia»:
«Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si
provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a) ammontare delle risorse destinate al compenso
incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984,
n. 79;
b) risorse destinate al pagamento dei compensi per
lavoro straordinario nell'anno 2000;
c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera diplomatica, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
diplomatica;
f) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera diplomatica cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 16;
g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione
della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite,
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle risorse previste per la categoria
dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(Omissis).».
 
Art. 20

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' le relative modalita' applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
A) a decorrere dal 1° gennaio 2017:

+---------------------------------------+---------------------+
|a) Segretario Generale |€ 155.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario | |
|Generale |€ 110.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|b) Capo del Cerimoniale Diplomatico | |
|della Repubblica e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera b del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |€ 93.300,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lettera c1 del decreto | |
|del Ministro degli affari esteri n. | |
|1518/2013 |€ 60.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|c) Capo della segreteria di Vice | |
|Ministro e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera c del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |€ 54.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera d del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |€ 35.828,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio| |
|e rimanenti posizioni funzionali di cui| |
|all'articolo 1, lettera e1 del decreto | |
|del Ministro degli affari esteri n. | |
|1518/2013 |€ 16.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|e) Capo sezione |€ 14.400,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|f) Funzionario addetto agli uffici |€ 10.662,80 |
+---------------------------------------+---------------------+

B) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

+---------------------------------------+---------------------+
|a) Segretario Generale |€ 155.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario | |
|Generale |€ 110.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|b) Capo del Cerimoniale Diplomatico | |
|della Repubblica e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera b del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |€ 93.300,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lettera c1 del decreto | |
|del Ministro degli affari esteri n. | |
|1518/2013 |€ 60.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|c) Capo della segreteria di Vice | |
|Ministro e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera c del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |€ 54.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera d del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |€ 40.480,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio| |
|e rimanenti posizioni funzionali di cui| |
|all'articolo 1, lettera e1 del decreto | |
|del Ministro degli affari esteri n. | |
|1518/2013 |€ 16.000,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|e) Capo sezione |€ 14.400,00 |
+---------------------------------------+---------------------+
|f) Funzionario addetto agli uffici |€ 10.662,80 |
+---------------------------------------+---------------------+

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il triennio 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto
2013, n. 1518 recante «Decreto di attuazione dell'art. 112,
comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18/67, in materia di graduazione delle posizioni
funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il
servizio prestato in Italia (registrato dalla Corte dei
conti il 24 settembre 2013)», e' pubblicato sul sito del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per
l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni,
ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.
Le funzioni di Capo di Gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita'
della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio per gli affari
giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, di
capo dell'ufficio legislativo possono essere
temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato
estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice Capo di Gabinetto, di vice capo
servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado
non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di svolgere
temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee
esigenze di servizio, sulla base di criteri generali
stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere
incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di
legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di
servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma,
possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche
segretari di legazione .
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28
luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n.
107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il
quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico
2004-2005, riguardante il personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»:
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - (Omissis).
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per
ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di
quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio
economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti
valori annui lordi per tredici mensilita':

+-------------------------------------------+---------------+
| Ambasciatore | € 20.867,85 |
+-------------------------------------------+---------------+
| Ministro Plenipotenziario | € 13.277,56 |
+-------------------------------------------+---------------+
| Consigliere d'Ambasciata | € 7.835,94 |
+-------------------------------------------+---------------+
| Consigliere di Legazione | € 6.747,61 |
+-------------------------------------------+---------------+
| Segretario di Legazione | € 6.747,61 |
+-------------------------------------------+---------------+

.».
 
Art. 21

Retribuzione di risultato

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, rimangono definiti come segue:

+---------------------------------------+-------------+
|a) Segretario Generale |100,00 |
+---------------------------------------+-------------+
|b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario | |
|Generale |78,75 |
+---------------------------------------+-------------+
|b) Capo del Cerimoniale Diplomatico | |
|della Repubblica e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera b del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |72,90 |
+---------------------------------------+-------------+
|c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lettera c1 del decreto | |
|del Ministro degli affari esteri e n. | |
|1518/2013 |52,20 |
+---------------------------------------+-------------+
|c) Capo della segreteria di Vice | |
|Ministro e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera c del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |51,70 |
+---------------------------------------+-------------+
|d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui all'articolo 1, | |
|lettera d del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri n. 1518/2013 |26,00 |
+---------------------------------------+-------------+
|e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio| |
|e rimanenti posizioni funzionali di cui| |
|all'articolo 1, lettera e1 del decreto | |
|del Ministro degli affari esteri n. | |
|1518/2013 |19,00 |
+---------------------------------------+-------------+
|e) Capo sezione |11,80 |
+---------------------------------------+-------------+
|f) Funzionario addetto agli uffici |9,90 |
+---------------------------------------+-------------+

2. L'Amministrazione comunica all'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto la quota da destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario diplomatico e' informato, con modalita' da definire con successivo provvedimento dell'Amministrazione, della fascia di risultato conseguita, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.

Note all'art. 21:

- Per il decreto del Ministro degli affari esteri 1°
agosto 2013, n. 1518 si vedano le note all'art. 20.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769:
«Art. 4. - Il conseguimento degli obiettivi assegnati
al funzionario diplomatico e' condizione per l'erogazione
della componente di trattamento economico correlata ai
risultati, come determinata mediante l'apposito
procedimento negoziale.
La predetta componente viene erogata nella misura
corrispondente alle seguenti fasce:
a. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura
eccellente, in relazione ai criteri di cui all'art. 3, si
corrisponde il 100% del trattamento economico di risultato;
b. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura
ottimale, in relazione ai criteri di cui all' art. 3, si
corrisponde il 90% del trattamento economico di risultato;
c. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura
adeguata, in relazione ai criteri di cui all'art. 3, si
corrisponde 1'80% del trattamento economico di risultato;
d. se gli obiettivi sono conseguiti in misura
complessivamente soddisfacente, ma non del tutto adeguata
in relazione ai criteri di cui all ' art. 3, si corrisponde
il 60% del trattamento economico di risultato;
e. se gli obiettivi sono stati conseguiti in misura
insoddisfacente, non si corrisponde alcun trattamento
economico di risultato.».
 
Art. 22
Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al triennio 2016-2018, si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto.

Note all'art. 22:
- Per il decreto del Ministro degli affari esteri 1°
agosto 2013, n. 1518 si vedano le note all'art. 20.
 
Art. 23

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 20, 21 e 22 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
Art. 24

Spese per mezzi di trasporto per missione

1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale ed il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determinano delle condizioni che non consentano l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessita' di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.
2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.
 
Art. 25

Lavoro agile

1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario diplomatico puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2017, n. 3.

Note all'art. 25:

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche
al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita'
spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10
per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi
di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di
carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma
costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti
l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
(17)
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'art. 596 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata
annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del Comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'art. 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali»».
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante «Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135»
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2017, n. 3, recante «Indirizzi per
l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole
inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
luglio 2017, n. 165.
 
Art. 26

Commissione paritetica

1. Sara' istituita una commissione composta in pari numero dai rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti dell'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo stesso. Le funzioni di Presidente sono svolte da un rappresentante designato dall'Amministrazione; le funzioni di Vice Presidente da un rappresentante designato dall'Organizzazione sindacale firmataria.
2. La Commissione paritetica e' la sede in cui si attivano ancora piu' stabilmente, anche in preparazione dei successivi rinnovi contrattuali, relazioni aperte e collaborative finalizzate ad esaminare proposte o progetti di organizzazione e innovazione, di miglioramento dei servizi, della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo, di semplificazione amministrativa, anche con riferimento alle politiche formative, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al welfare integrativo nonche' con riferimento alle esigenze familiari, personali e logistiche in vista del trasferimento all'estero, dopo l'assegnazione, e in prospettiva del rientro al MAECI.
3. La Commissione paritetica si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta una delle parti ne manifesti all'altra la necessita'.
4. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e l'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti puo' altresi' avanzare alla Commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.
5. Qualora non si raggiunga, ai sensi del comma 4, un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e l'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 4, puo' consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.

Note all'art. 26:

- Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni
come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 27, primo comma, n. 2),
della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «Legge quadro sul
pubblico impiego»:
«Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del
Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello
Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le
organizzazioni internazionali;
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento
generale in materia di pubblico impiego;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - (Omissis).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
(Omissis).
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
(Omissis).».
 
Art. 27

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 28

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 5.338.699,00 per l'anno 2018 e ad euro 3.769.085,00 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 778.208 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 791.406,00 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 3.769.085,00 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 389.104, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 1.180.510,00, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 2.199.471, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1462

Note all'art. 28:

- Per l'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 1, comma 365, lettera a), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone