Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2018 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 13 giugno 2018
Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).


L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorita' amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui l'ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto l'art. 213, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;
Visto l'art. 213, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 secondo cui l'ANAC trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
Visto l'art. 213, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale l'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita', anche nella Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e atti regolatori nella forma di linee guida in diversi settori della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Visto il regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013;
Visto il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015;
Visto il regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorita' approvato il 16 febbraio 2010;
Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 56/2017 e in relazione alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti legislativi attuativi, all'adozione di un nuovo regolamento interno per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e per la definizione di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'AIR e della VIR;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1435/2018 del 31 maggio 2018;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalita' di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR).
1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorita', e' attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualita' e dell'efficacia degli atti adottati.
 
Art. 2

Atti di carattere generale adottati dall'Autorita'

2.1 L'Autorita' adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati.
2.2 Nel testo di ciascun provvedimento adottato e' specificata la natura dell'atto e indicata l'efficacia vincolante o meno delle disposizioni ivi contenute.
 
Art. 3

Atti sottoposti a consultazione

3.1 L'Autorita' favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.
3.2 L'Autorita' predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l'indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR. L'indicazione non e' vincolante ed e' suscettibile di modifiche sia in ordine alla tempistica che all'oggetto dell'intervento.
3.3 Non sono, sottoposti a consultazione:
a) gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza di parte;
b) gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali i pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa;
c) gli atti emanati per l'esigenza di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute;
d) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
e) gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato;
f) gli atti che forniscono indicazioni interpretative o istruzioni operative;
g) gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento;
h) le delibere sull'autofinanziamento e quelle contenenti indicazioni per l'utilizzo dei sistemi informativi dell'Autorita'.
Inoltre, non si procede alla consultazione quando essa e' incompatibile con esigenze di opportunita' o di urgenza.
 
Art. 4

Predisposizione del documento di consultazione

4.1 Con riferimento agli atti da sottoporre a consultazione, gli uffici competenti predispongono una proposta di documento di consultazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
4.2 Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'ufficio competente, puo' deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, finalizzati alla predisposizione del documento di consultazione, determinandone la composizione e la durata.
4.3 I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, oppure delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Con deliberazione del Consiglio e' individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attivita' del tavolo tecnico di consultazione.
4.4 I soggetti che partecipano ai tavoli tecnici possono presentare contributi scritti e osservazioni di cui l'Autorita' potra' tenere conto nella stesura del documento di consultazione, secondo il proprio apprezzamento.
4.5 Il Consiglio approva il documento di consultazione e delibera l'avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio, indicando la modalita' di consultazione preventiva ritenuta idonea. Nella deliberazione di avvio del procedimento di regolazione e' indicato se l'intervento e' soggetto ad AIR.
4.6 Il documento di consultazione predisposto dall'ufficio competente, contiene:
a) le norme attributive del potere;
b) i presupposti, l'oggetto e le finalita' dell'atto di regolazione da adottare;
c) la descrizione dettagliata, eventualmente con il ricorso a strumenti statistici, delle criticita' riscontrate e dei possibili correttivi, indicando i probabili effetti sui soggetti destinatari degli interventi;
d) le ipotesi alternative che si mettono a confronto, laddove gia' individuate;
e) le questioni sulle quali l'Autorita' sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
f) la bozza dell'atto finale, se gia' predisposta;
g) l'indicazione delle modalita' e il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte, di norma non inferiore a trenta giorni, salvo casi di urgenza.
4.7 Il documento per la consultazione e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' nella sezione «Consultazioni in corso».
 
Art. 5

Consultazione

5.1 La consultazione si svolge, di regola, in modalita' aperta al pubblico con l'ausilio di tecnologie telematiche. In casi particolari, la consultazione puo' essere limitata a soggetti preventivamente individuati in considerazione dell'oggetto dell'atto di regolazione e/o dell'urgenza di adottarlo.
5.2 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorita' che, salvo casi di particolare urgenza, non puo' essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volonta' dell'Autorita' e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.
5.3 Le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti intervenuti alle consultazioni on-line sono pubblicate in versione integrale sul sito internet a cura dell'ufficio competente. I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni, indicando se intendano mantenere riservato il nominativo del soggetto proponente e/o il contenuto delle osservazioni presentate. In tale ultimo caso, le parti riservate, che non saranno pubblicate, devono essere indicate in apposite appendici, separate dal resto delle osservazioni.
5.4 Ai fini dell'adozione dell'atto finale, l'Autorita' prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all'oggetto della consultazione e utili all'assunzione delle scelte di competenza. Le osservazioni che, pur non possedendo tali caratteristiche, facciano emergere particolari criticita' in altri ambiti di intervento dell'Autorita', possono essere valutate per l'adozione di atti futuri. Le richieste di parere o di indicazioni operative pervenute nel corso delle consultazioni non sono prese in considerazione e non formano oggetto di risposta da parte dell'Autorita'.
 
Art. 6

Consultazione preventiva

6.1 L'Autorita' puo' ricorrere a consultazioni preventive al fine di acquisire i dati necessari alle valutazioni di competenza, anche mediante la somministrazione di questionari a soggetti preventivamente individuati.
6.2 In caso di atti che abbiano un grande impatto sul mercato oppure che riguardino questioni caratterizzate da novita' o notevole complessita', il Consiglio puo' prevedere che la predisposizione del documento di consultazione avvenga all'esito dell'audizione di soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, particolarmente qualificati in considerazione dell'oggetto dei suddetti atti. Il Consiglio individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, che saranno ammessi a partecipare ove ne sussistano le condizioni. I soggetti che partecipano all'audizione possono presentare contributi e osservazioni sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalita' telematiche.
 
Art. 7

Seconda consultazione

7.1 Se, all'esito della prima consultazione, permane la necessita' di acquisire ulteriori informazioni su specifiche questioni l'Autorita' procede a una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi.
7.2 Se, dopo la prima consultazione la proposta di testo finale contiene soluzioni che non erano previste nel documento sottoposto a consultazione o che si discostano notevolmente dalle opzioni ivi prospettate si procede a una nuova consultazione solo in relazione agli elementi di novita' introdotti.
7.3 Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto che l'Autorita' intende adottare. In tale documento, o in un allegato separato, sono indicati i punti su cui l'Autorita' ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi, evidenziando le ipotesi di soluzione alternativa con i relativi aspetti positivi e negativi. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo documento di consultazione fornisce le motivazioni delle scelte gia' adottate, anche con riferimento ad eventuali osservazioni non accolte.
7.4 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorita' che, salvo casi di particolare urgenza, non puo' essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volonta' dell'Autorita' e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.
 
Art. 8

Atti assoggettati all'analisi di impatto della regolazione (AIR)

8.1 Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorita', laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione e' indicato che l'atto di regolazione e' sottoposto ad AIR.
8.2 Nei casi non rientranti nel punto 8.1, anche in ottemperanza al principio di proporzionalita' e di buon andamento ed economicita' dell'azione amministrativa, l'Autorita' predispone una relazione illustrativa in cui da' conto delle scelte adottate, anche in rapporto alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.
 
Art. 9

Obiettivi dell'analisi di impatto della regolazione

9.1 L'analisi di impatto della regolazione e' finalizzata a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sul mercato. Tale attivita' presuppone l'analisi del quadro normativo di riferimento vigente e l'individuazione, laddove possibile:
a) delle criticita' dell'applicazione della normativa attuale che si intendono risolvere;
b) degli obiettivi attesi, sia generici che specifici;
c) dei soggetti destinatari dell'intervento;
d) dell'«opzione zero» o «opzione di non intervento», che deve essere valutata in termini dinamici mediante una proiezione di cio' che accadrebbe se non vi fossero interventi regolatori;
e) delle opzioni di soluzione alternative, selezionate in considerazione della:
efficacia: capacita' di raggiungere gli obiettivi prefissati;
efficienza: massimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate;
concordanza: minimizzazione degli scostamenti presenti tra diversi obiettivi o diversi risultati attesi;
semplificazione amministrativa: minori aggravi burocratici e amministrativi;
tempestivita': riduzione dei tempi per ottenere risultati o distribuzione piu' uniforme dei costi della regolazione;
fattibilita': concreta possibilita' di realizzazione della soluzione esaminata;
f) degli effetti positivi e negativi delle varie opzioni e degli oneri derivanti dall'intervento a carico dei destinatari finali, laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile;
g) dei costi dell'intervento, laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile;
h) della fattibilita' in concreto dell'opzione scelta;
i) degli indicatori oggettivi di misurazione dei risultati attesi;
j) delle azioni di monitoraggio utili allo svolgimento della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), da svolgersi a posteriori.
9.2 Le informazioni e i dati necessari allo svolgimento delle valutazioni di competenza sono acquisiti, ove disponibili, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 213, comma 8, del codice, e laddove ragionevolmente possibile, da altre banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorita', da analisi e studi nella materia oggetto di analisi, dalle segnalazioni e richieste di parere pervenute, dalle notizie contenute nella stampa nazionale o apprese da altri organi di informazione, dalle consultazioni preventive e dai tavoli tecnici effettuati dall'Autorita'.
 
Art. 10

Metodologia di analisi

10.1 In considerazione della natura degli atti di regolazione dell'Autorita', della finalita' degli interventi regolatori e della notevole varieta' degli ambiti di intervento, l'analisi di impatto della regolazione e' effettuata, con preferenza, utilizzando metodologie di analisi multicriteria che consentono di valutare le singole opzioni alternative in termini sia qualitativi che quantitativi.
10.2 L'analisi, di regola, non riguarda l'intervento nel suo complesso, ma si concentra sulle disposizioni ritenute rilevanti nel caso concreto perche' incidono in modo significativo sul mercato e sulla concorrenza, introducono importanti innovazioni nella disciplina, riguardano un numero particolarmente elevato di destinatari o si rivelano, per altri motivi, meritevoli di valutazioni specifiche.
10.3 Quando i provvedimenti da adottare impattano in modo significativo, direttamente o indirettamente, su micro, piccole e medie imprese, la verifica di impatto della regolazione e' volta anche a valutare gli effetti sulle stesse.
 
Art. 11

Relazione illustrativa e relazione AIR

11.1 La relazione illustrativa contiene i seguenti elementi:
norme attributive del potere;
ragioni e finalita' dell'intervento;
esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione;
motivazione delle scelte adottate.
Nel caso di atti di regolazione che si sostanziano in meri adeguamenti o integrazioni di atti gia' predisposti dall'Autorita' resi necessari in conseguenza di modifiche normative o di richieste di chiarimenti la relazione illustrativa puo' limitarsi all'elencazione delle modifiche introdotte con una breve motivazione delle stesse, se gli atti sono adottati in assenza di un potere discrezionale dell'Autorita' oppure non innovano sostanzialmente l'atto originario. Quando a seguito di modifiche normative che attribuiscono un potere discrezionale all'Autorita' o di richieste di chiarimenti si determina una modifica sostanziale dell'atto originario, oltre alla consultazione, e' predisposta la relazione AIR, se ricorrono le condizioni di cui al punto 8.1.
11.2 Il processo di valutazione di impatto della regolazione e' descritto nella relazione AIR che illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo:
il contesto e gli obiettivi di regolazione;
le procedure di consultazione adottate;
la valutazione dell'opzione di non intervento;
la valutazione delle opzioni alternative;
la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta;
le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto;
la valutazione dell'impatto sulle PMI;
le modalita' attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, VIR).
11.3 La relazione AIR e' pubblicata sul sito dell'Autorita' e trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 
Art. 12

Provvedimento finale

12.1 L'Autorita' adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.
12.2 Il provvedimento finale e' accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, se prevista.
12.3 Nel provvedimento finale, nella relazione illustrativa o nella relazione AIR e' indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.
 
Art. 13

Verifica di impatto della regolazione

13.1 La verifica di impatto della regolazione consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre.
13.2 Ai fini della verifica di impatto della regolazione, l'Autorita' effettua il monitoraggio costante della regolazione raccogliendo le informazioni e i dati utili, ove disponibili e laddove ragionevolmente possibile, attraverso:
a) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 213, comma 8, del codice;
b) le banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorita';
c) le analisi e gli studi nella materia oggetto di valutazione;
d) le segnalazioni dei soggetti interessati;
e) le indicazioni fornite dagli uffici interni addetti all'attivita' di vigilanza e all'attivita' consultiva;
f) le consultazioni, le audizioni o i tavoli tecnici ad hoc;
g) la somministrazione di appositi questionari ai soggetti destinatari dei provvedimenti da valutare.
13.3 La verifica di impatto della regolazione e' eseguita nel rispetto della scadenza individuata in occasione dell'adozione dei singoli provvedimenti.
 
Art. 14
Atti sottoposti alla verifica di impatto della regolazione e relativo
procedimento

14.1 Sono, di regola, sottoposti alla verifica di impatto della regolazione i provvedimenti per la cui approvazione e' stata adottata una procedura AIR e i provvedimenti ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un significativo impatto sul mercato.
La verifica di impatto della regolazione puo' riguardare contestualmente provvedimenti tra loro connessi.
14.2 Al procedimento della verifica di impatto della regolazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR di cui ai punti 2 e seguenti del presente regolamento in ordine alla calendarizzazione degli interventi e alla partecipazione dei portatori di interessi.
14.3 La verifica di impatto della regolazione si articola nelle seguenti fasi:
a) verifica del raggiungimento dei risultati attesi effettuata mediante confronto con gli indicatori individuati nell'AIR oppure con riferimento alla situazione di partenza;
b) verifica del superamento o della persistenza delle problematiche alla base dell'intervento;
c) valutazione dell'efficienza delle misure intraprese, con individuazione delle migliori e peggiori prassi;
d) individuazione di possibili correttivi.
 
Art. 15

Esito della verifica di impatto della regolazione

15.1 L'esito della verifica di impatto della regolazione puo' consistere:
a) nella conferma dell'atto valutato;
b) nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;
c) nell'avvio di un nuovo procedimento destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.
15.2 Le risultanze della verifica di impatto della regolazione sono riportate in un'apposita relazione (relazione VIR) pubblicata sul sito internet dell'Autorita'. La relazione da' conto dell'analisi di cui all'art. 13.
 
Art. 16

Disposizioni finali

16.1 Il presente regolamento sostituisce il regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e il regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015.
16.2 Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la relativa pubblicazione.
Approvato nell'adunanza del 13 giugno 2018 con delibera n. 554.

Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2018.

Il segretario: Esposito
 
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