Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Giulia BONGIORNO.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto 1° giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Mattia Fantinati e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno, le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 14 giugno 2018, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno (di seguito denominato «Ministro»), e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di:
a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati;
b) digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
c) semplificazione normativa e amministrativa, nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico e di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettere a) e b) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i seguenti ambiti:
a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonche' il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;
c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualita' dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;
d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;
e) le attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttivita' e del merito, anche ai fini della responsabilita' disciplinare e dirigenziale, nonche' le attivita' di indirizzo sulle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f) le attivita' di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilita', il lavoro a tempo parziale e quello a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;
g) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle competenze in materia di contrattazione collettiva nei confronti del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento agli aspetti di efficienza e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al personale delle autorita' amministrative indipendenti;
h) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al FormezPA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale;
i) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attivita' riguardanti le pubbliche amministrazioni;
l) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;
m) le attivita' residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni;
n) la rivisitazione del regime delle responsabilita' amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;
o) il coordinamento, negli ambiti di competenza del presente decreto, dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
p) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;
q) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;
r) la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonche' dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
s) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni anche mediante l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici con i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di assunzione, reclutamento e mobilita';
t) la promozione e il coordinamento dell'adeguamento, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, alla normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
u) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella presente delega che si applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Le funzioni in materia di semplificazione, di cui al comma 1, lettera c) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i seguenti ambiti:
a) la promozione e il coordinamento delle attivita' di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualita' della regolazione, ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitivita' attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonche' dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualita' della regolazione;
b) il coordinamento dell'attuazione delle attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese secondo il principio di proporzionalita', nonche' l'attuazione delle attivita' previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;
c) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
d) il coordinamento e la promozione delle attivita' di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione, nonche', in raccordo con il Ministro delegato per la democrazia diretta e con gli altri Ministri competenti in materia di procedure di consultazione pubblica secondo le norme vigenti, il coordinamento delle attivita' di consultazione da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese.
4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi di gestione dei Ministeri.
5. Il Ministro e' inoltre delegato:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie di cui al comma 1, lettere a) e b), presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;
b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
d) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, fermo quanta previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
 
Art. 2

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione.
 
Art. 3

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Mattia Fantinati.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente: Conte

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1444
 
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