Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018, n. 76
Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, ed in particolare l'articolo 8;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. I progetti di fattibilita', ovvero i documenti di fattibilita' delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca:
«Codice dei contratti pubblici».
- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, reca:
«Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione non
sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali di cui all'art. 5, comma
1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'art. 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'art. 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui alle lettere da a) a e), la
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere
della fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, nonche'
l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi
dell'art. 33. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l'autorita' competente richiede al proponente la
documentazione integrativa, assegnando un termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La
medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad
altro Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art.
30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche):
«Art. 8 (Linee guida standardizzate per la valutazione
degli investimenti). - 1. I Ministeri predispongono linee
guida per la valutazione degli investimenti in opere
pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate
alla redazione del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i
criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui
agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da
includere nel Documento di cui all'art. 5, per la
valutazione ex post di cui all'art. 6 e per il
coinvolgimento degli Organismi di cui all'art. 7 nelle
predette attivita'.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, al fine di garantire la predisposizione
da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con
proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo
decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il
cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa
iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al
CIPE per la relativa presa d'atto.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

===================================================================== | TIPOLOGIE DI OPERE | SOGLIE DIMENSIONALI | +====================================+==============================+ | | Opere che comportano una | | | lunghezza del tracciato | | Autostrade e strade extraurbane | superiore a 15 km e comunque | | principali. Strade extraurbane a |con un valore di investimento | |quattro o piu' corsie o adeguamento |pari o superiore a 500 milioni| | di strade extraurbane esistenti a | di euro al netto di IVA del | |due corsie per renderle a quattro o | complesso dei contratti | | piu' corsie. | previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ | | Opere che comportano una | | | lunghezza del tracciato | | | superiore a 30 km e comunque | | |con un valore di investimento | | | superiore a 500 milioni di | | | euro al netto di IVA del | |Tronchi ferroviari per il traffico a| complesso dei contratti | | grande distanza. | previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ | | Opere che riguardano nuovi | | |terminali passeggeri o merci, | | |o nuove piste di atterraggio e| | | decollo superiori ai 1.500 | | |metri di lunghezza e comunque | | |con un valore di investimento | | | complessivo superiore a 200 | | | milioni di euro al netto di | | | IVA del complesso dei | | Aeroporti. | contratti previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ |Porti marittimi commerciali, nonche'| | | vie navigabili e porti per la | | | navigazione interna accessibili a | | | navi di stazza superiore a 1.350 | | |tonnellate. Terminali marittimi, da | | |intendersi quali moli, pontili, boe | Opere che comportano una | | galleggianti, isole a mare per il | superficie interessata | | carico e lo scarico dei prodotti | dall'intervento superiore a | | collegati con la terraferma e | 150 ha e comunque con un | | l'esterno dei porti, che possono | valore di investimento | |accogliere navi di stazza superiore | complessivo superiore a 200 | | a 1.350 tonnellate, comprese le | milioni di euro al netto di | | attrezzature e le opere | IVA del complesso dei | | funzionalmente connesse. | contratti previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ | |Opere che comportano un valore| | | di investimento complessivo | | | superiore ai 50 milioni di | |Interventi per la difesa del mare e | euro del complesso dei | | delle coste. | contratti previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ | |Opere off-shore che comportano| | | un valore di investimento | | | complessivo superiore ai 150 | |Piattaforme di lavaggio delle acque |milioni di euro del complesso | | di zavorra delle navi. | dei contratti previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ |Interporti finalizzati al trasporto | | | merci e in favore | | | dell'intermodalita' di cui alla | | | legge 4 agosto 1990, n. 240 e | | | successive modifiche, comunque | Opere che comportano costi | | comprendenti uno scalo ferroviario | degli stabilimenti e delle | | idoneo a formare o ricevere treni | infrastrutture superiori ai | | completi e in collegamento con | 300 milioni di euro al netto | | porti, aeroporti e viabilita' di | di IVA del complesso dei | | grande comunicazione. | contratti previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ | | Linee elettriche aeree di | | | tensione pari o superiore a | | | 380 kV e con tracciato di | | Elettrodotti aerei. | lunghezza superiore a 40 km. | +------------------------------------+------------------------------+ | |Impianti con altezza superiore| | Impianti destinati a trattenere, | a 30 metri o che determinano | | regolare o accumulare le acque in |un volume di invaso superiore | | modo durevole. | a 40 milioni di metri cubi. | +------------------------------------+------------------------------+ | Opere che prevedano o possano | | |prevedere trasferimento d'acqua tra | | |regioni diverse e cio' travalichi i | | | comprensori di riferimento dei | Opere che prevedono | |bacini idrografici istituiti a norma| trasferimenti di portata | |della legge 18 maggio 1989, n. 183. | uguale o superiore a 4 m³/s. | +------------------------------------+------------------------------+ | | Opere e infrastrutture che | | | comportano investimenti | | | complessivi superiori a 300 | | Infrastrutture ad uso sociale, | milioni di euro al netto di | | culturale, sportivo, scientifico o | IVA, del complesso dei | | turistico. | contratti previsti. | +------------------------------------+------------------------------+ | | Opere che comportano | | | investimenti complessivi | | | superiori ai 300 milioni di | | | euro al netto di IVA del | |Impianti insediamenti industriali e | complesso dei contratti | | infrastrutture energetiche. | previsti. | +------------------------------------+------------------------------+

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunita', sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1;
b) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 2:
- Per l'argomento del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui all'Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Citta' metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
c) di uno o piu' consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui e' previsto l'intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non piu' di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l'opportunita'.
5. Non si effettua il dibattito pubblico:
a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere gia' sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 22, comma 1, 159 e
163, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
(Omissis).».
«Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti pubblici
e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal
suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1, comma 6,
nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante
misure meno invasive, volte anche a proteggere la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni
aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di
aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della
difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente
codice fatta eccezione per le concessioni relative alle
ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6 del citato
decreto legislativo.
3. In deroga all'art. 31 l'amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento, puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in
materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, sono definite le
direttive generali per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli
interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali,
nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali
non si applicano i limiti di importo di cui all'art. 36.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica l'art. 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».
«Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'art. 191, comma 3, e 194 comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all' art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'art. 3
della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti
eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali
misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e'
ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata
incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un
termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere
dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla
eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui
all'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali
circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le
amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), e vi
sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell' art. 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.».
- Si riporta il testo dell'art. 233 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla
difesa nazionale a fini determinati). - 1. Ai fini
urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa
nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti
categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie
a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei
carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione
di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della
leva, del reclutamento, incorporamento, formazione
professionale e addestramento dei militari della Marina
militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e
La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello
marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unita' operative e di supporto
logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio
terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e
aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai
sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi
d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle
opere della difesa nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido
dispiegamento;
t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e
da utenti alleati sul territorio nazionale.
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di
edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si
applica l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni.».
- Il regolamento (CE) 17 aprile 2013 n. 347 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per
le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
 
Art. 4
Commissione nazionale per il dibattito pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata Commissione, cosi' composta:
a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute;
d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle societa' in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, e' rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice, per la partecipazione alle attivita' della Commissione, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
5. La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le proprie modalita' di funzionamento, nonche' le modalita' di collaborazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7 e 8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua istituzione.
6. La Commissione in particolare:
a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonche' la necessaria informazione durante la procedura;
b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicita' ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalita' della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonche' ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;
d) organizza le attivita' di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticita' relative alle modalita' operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunita' locali;
e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attivita' di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticita' emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresi', soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonche' a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.
7. Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza.
8. Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 5
Indizione del dibattito pubblico

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita' ovvero del documento di fattibilita' delle alternative progettuali. Esso non puo' svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva.
2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di indire il dibattito pubblico puo' prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilita' ovvero il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, che:
a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) indica uno o piu' soggetti che la rappresenti in tutte le fasi del procedimento di dibattito pubblico.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, e' tenuta a pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Coordinatore del dibattito pubblico
e relativi compiti

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.
2. Il coordinatore del dibattito pubblico svolge le attivita' affidategli con responsabilita' e autonomia professionale.
3. Il coordinatore del dibattito pubblico e' individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e' un Ministero, il coordinatore e' designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4, il coordinatore puo' essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.
4. Il coordinatore del dibattito pubblico e' individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivita' di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.
5. Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Citta' metropolitana ove la stessa opera e' localizzata.
6. Il coordinatore del dibattito pubblico:
a) progetta le modalita' di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalita' di partecipazione e comunicazione al pubblico;
b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche al dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;
d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed e' responsabile dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito internet del dibattito pubblico;
e) segnala alla Commissione, di cui all'articolo 4, eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizza l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore al rispetto dei tempi di svolgimento della procedura;
f) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 9, comma 1.
 
Art. 7

Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a:
a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata l'opportunita' dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228;
b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilita';
c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attivita' previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del codice.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Svolgimento del dibattito pubblico

1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2. L'avvio del dibattito pubblico e' pubblicato contestualmente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), sul sito del dibattito pubblico di cui all'articolo 6, comma 6, lettera d), nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
2. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarita' del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
 
Art. 9
Conclusione del dibattito pubblico

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 4, una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene:
a) la descrizione delle attivita' svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalita' di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico;
b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico e' allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice.
5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all'articolo 4, nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorita' competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 4, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis).
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.».
- Per il testo dell'art. 23, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica e' stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilita' ovvero al progetto preliminare.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attivita' di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1824

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). -
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art.
216, comma 4.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle
premesse.
 
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