Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63
Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 15 della predetta legge riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 1, comma 1, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle seguenti: «segreti commerciali».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 15 della legge 25 ottobre
2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi'
recita:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016,
sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)
contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione
illeciti il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2016/943;
b) prevedere misure sanzionatorie penali e
amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso
di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del
know-how e delle informazioni commerciali riservate, in
modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi
previsti dalla medesima direttiva;
c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e
integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e
la complessiva razionalizzazione della disciplina di
settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 157.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale). - 1. Ai
fini del presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni
e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove
varieta' vegetali.».
 
Art. 2

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 2, comma 4, del codice della proprieta' industriale, le parole «le informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle seguenti: «i segreti commerciali».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1. I
diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi
previsti dal presente codice. La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di proprieta'
industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i
modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e
modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge,
i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i
segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di
registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da'
luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e
decadenza sulla base delle norme contenute nel presente
codice.".
 
Art. 3
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo
98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della proprieta' industriale e' sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».
2. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».

Note all'art. 3:
- La rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto
legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Sezione VII - Informazioni segrete».
- Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono
oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti
commerciali si intendono le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore,
ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati
relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione
sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli
implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 99 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 99 (Tutela). - 1. Ferma la disciplina della
concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali
segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti
in modo indipendente dal terzo.
1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione
dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si
considerano illecite anche quando il soggetto, al momento
dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione,
era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto
essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali
erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un
terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi
del comma 1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione
di merci costituenti violazione, oppure l'importazione,
l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci
costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva
tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze,
avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti
commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi
del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono
le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche,
la funzione, la produzione o la commercializzazione
beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti
commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle
condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si
prescrivono in cinque anni.».
 
Art. 5

Disposizioni per la tutela della riservatezza
dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari

1. Dopo l'articolo 121-bis del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:
«Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari). - 1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale e' stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, e' accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano piu' idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere e' tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 124 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta
del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione,
sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.
6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel
disporre le misure di cui al presente articolo e nel
valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del
caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei
segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per
proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
illecite dei segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che
l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per
le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo'
disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di
cui al presente articolo e su istanza della parte
interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o
della rivelazione, non conosceva ne', secondo le
circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i
segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li
stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure puo' essere
eccessivamente onerosa per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al
pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto
l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma
6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei
diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto
l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il
periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi
avrebbe potuto essere vietato.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 126 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi' se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 126 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - L'autorita'
giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la
sentenza che accerta la violazione dei diritti di
proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in
sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della
gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa
indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, sono
adottate le misure idonee a garantire la tutela della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo
98.
1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel
decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e
nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze
del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
illecite dei segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione
illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della
violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice
considera altresi' se le informazioni sull'autore della
violazione siano tali da consentire l'identificazione di
una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di
tali informazioni sia giustificata anche in considerazione
degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla
vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 132 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui e' autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalita' delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente e' tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 132 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132. Anticipazione della tutela cautelare e
rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito.
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131
e 133 possono essere concessi anche in corso di
brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia
stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti
delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento
cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti
devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve
essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi
o di trentuno giorni di calendario qualora questi
rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre
dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o,
altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste
misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o
subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del
termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice
designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine
perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al
suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la
sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo
700 del codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti
della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo'
iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai
fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche,
puo' disporre una consulenza tecnica.
5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione
illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
giudice puo', su istanza di parte, in alternativa
all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la
parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti
commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale
risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'
vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di
cui e' autorizzata l'utilizzazione a norma del primo
periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in
materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione
illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124,
comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene
conto ai fini della valutazione di proporzionalita' delle
misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le
misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del
comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel
termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono
efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del
ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei
predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente
e' tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure
adottate.».
 
Art. 9
Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti
scientifici o industriali

1. All'articolo 388 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale.
E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprieta' industriale, viola il relativo ordine.»;
b) all'ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma».
2. L'articolo 623 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.».
3. Ai fini dell'articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 338 del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di
protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice
civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto
nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel
procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o
contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre
persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
difesa della proprieta', del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice che prescriva misure
inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta'
industriale.
E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma
chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso
provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che
riguardino diritti di proprieta' industriale, viola il
relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente
rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore
o all'amministratore, direttore generale o liquidatore
della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale
giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili,
omette di rispondere nel termine di quindici giorni o
effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa.».
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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