Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018
Disciplina del contributo denominato «Sport Bonus».



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti e' stato conferito l'incarico in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 giungo 2016, n. 1616, e in particolare l'art. 26, con il quale e' stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio per lo sport»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 363, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari;
Visto inoltre l'art. 1, comma 364, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 363 sia utilizzabile nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e che non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto ancora l'art. 1, comma 365, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici, nonche', entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme erogate;
Considerato che l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione dello Sport bonus nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettere c) e d), recante la definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto infine l'art. 1, comma 366, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il compito di individuare le disposizioni applicative necessarie all'attuazione dell'incentivo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro stabilito dal comma 364;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari.
 
Art. 2

Ambito soggettivo

1. Il contributo introdotto dall'art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato «Sport bonus», e' riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
 
Art. 3

Ambito oggettivo

1. Lo Sport bonus e' riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonche' di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorche' in regime di concessione amministrativa.
 
Art. 4

Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali

1. Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
(i) bonifico bancario;
(ii) bollettino postale;
(iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
(iv) assegni bancari e circolari.
 
Art. 5

Ottenimento del beneficio

1. L'importo di cui all'art. 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus e' riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra. La richiesta e' effettuata mediante invio per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l'importo dell'erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne da' comunicazione all'Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione.
4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l'Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale.
5. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilita' della finestra di riferimento e vi siano delle richieste inviate ai sensi del comma 2 rimaste insoddisfatte, l'Ufficio per lo sport pubblica, contestualmente all'elenco di cui al comma precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne da' comunicazione nei successivi dieci giorni all'Ufficio per lo sport secondo le modalita' indicate al comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta, l'Ufficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ulteriori soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale.
6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.
7. Gli elenchi formati dall'Ufficio per lo sport ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.
 
Art. 6

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui e' riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui e' riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
 
Art. 7

Cause di revoca e procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
4. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo sport, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 
Art. 8

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro per lo sport
Lotti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. prev. n. 1128
 
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