Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60
Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;
Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della commissione;
Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, recante recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011 che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;
Considerato che le commissioni 6 e 14 del Senato e che la XIV Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse;
Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 27 febbraio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Dopo il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilita' dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi.
3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis e' altresi' consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».
3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e' stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016 - 2017), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259.
La direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre
2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle
informazioni in materia di antiriciclaggio, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342.
La direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre
2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.
La direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio
2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O.
La legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America
finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.
(Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini dell'attuazione dello scambio automatico di
informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi
tra l'Italia e altri Stati esteri, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2015, n. 155.
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati
Pubblicato nella G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 9. (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati
in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di
programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 29, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 3. (Organizzazione). In vigore dal 1 aprile
2014 - 1. L'autorita' competente per il territorio
nazionale e' il Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito
provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e
i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di
cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le
competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma
2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato
membro tutti gli elementi utili per lo scambio di
informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine
utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla
titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust,
contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese,
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, con le modalita' di cui al comma 2, lettera
d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si
avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini
amministrative concernenti le persone interessate dai
controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini
amministrative di cui al comma 3, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo
della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai
documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in
assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della
clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui
all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e
conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalita' di
cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le
informazioni di cui al comma 3-bis siano nella
disponibilita' dei soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da
quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015,
n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di
finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di
finanza stipulano apposita convenzione per la definizione
dei termini e delle modalita' di esecuzione, nonche' dei
livelli dei servizi.
3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle
informazioni di cui al comma 3-bis e' altresi' consentito
nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica
del corretto adempimento delle procedure di adeguata
verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della
legge 18 giugno 2015, n. 95.
4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento
delle Finanze e' competente allo scambio di informazioni in
materia di tributi locali nel rispetto delle norme che
disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere
aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo
accessibile agli uffici centrali di collegamento degli
altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una
richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione
che esula dalla competenza attribuitagli in conformita'
alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta
all'ufficio centrale di collegamento e ne informa
l'autorita' richiedente. In tale caso i termini di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto,
iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui
la richiesta di cooperazione e' trasmessa all'ufficio
centrale di collegamento.
7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di
collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi
nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il
Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia
di Finanza.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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