Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 2018
Individuazione dell'Ufficio centrale di coordinamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in materia di cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari interni;
Vista la Convenzione stabilita in base al predetto articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali (cosiddetta Convenzione «Napoli II»), fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 5, par. 1, della medesima Convenzione, che stabilisce la costituzione di Uffici di Coordinamento centrali all'interno dell'amministrazione doganale degli Stati membri;
Vista la legge 30 dicembre 2008, n. 217, di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione «Napoli II», con la quale l'Italia ha sottoscritto e dato attuazione a quanto previsto nella medesima Convenzione e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 217 del 2008 il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento»;
Visto il regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la decisione 2009/917/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, recepita con legge 7 luglio 2016 n. 122 - legge europea 2015-2016, art. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, recante «approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale» - T.U.L.D.;
Visto il decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990 recante Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;
Visto il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione);
Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle Accise);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma e l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali sono determinate con decreti ministeriali di natura non regolamentare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, cosi' come modificato dai decreti ministeriali in data 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2015 e in data 8 giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2017 che individuano e stabiliscono le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 63 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Vista la Convenzione triennale 2017-2019 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia che, all'art. 6 dell'Allegato 1 disciplina nell'ambito della collaborazione operativa tra Ministero ed Agenzia la modalita' di utilizzo del personale da assegnare in posizione di distacco presso l'Ufficio centrale di coordinamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2014, cosi' come modificato dai citati decreti ministeriali in data 19 giugno 2015 e in data 8 giugno 2017, concernenti la graduazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il combinato disposto dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e dell'art. 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che stabilisce le competenze in materia di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza;
Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 che prevede le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero;
Considerato che con il sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017 si e' provveduto all'istituzione del predetto «Ufficio centrale di coordinamento» presso l'Ufficio VI della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze e che occorre regolamentarne il funzionamento, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;
Ritenuto, altresi', di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento delle finanze delineato nel suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, come modificato dai decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio definire le competenze gia' attribuite, anche alla luce dei compiti derivanti da modifiche in materia fiscale che determinano nuovi riflessi sulle attivita' d'istituto, adottando un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Considerato che, per i riflessi che dette modifiche legislative comportano sulle attivita' del Dipartimento nel campo dell'IVA e delle accise, si ritiene necessario procedere, contestualmente, alla graduazione delle predette posizioni di livello dirigenziale, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri di pesatura previsti dal vigente Contratto collettivo di lavoro dell'area 1 dirigenti;
Ritenuto, stante la necessita' di avvalersi delle preesistenti strutture operative e al fine di garantire la neutralita' finanziaria della nuova graduazione, procedere a degradare di una fascia retributiva due incarichi dirigenziali non generali presso gli Uffici alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze, e precisamente l'incarico dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di seconda fascia retributiva, e l'Ufficio II, di terza fascia retributiva che - al fine di assicurare il diretto collegamento tra tutte le attivita' connesse all'attivita' pre-legislativa - viene contestualmente privato di una competenza riallocata presso l'Ufficio III;
Ritenuto, altresi', di modificare l'assetto organizzativo degli uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) del Dipartimento del tesoro delineato nel suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, come modificato dai decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio definire le competenze gia' attribuite, adottando un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Considerato che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, le modifiche delle competenze degli uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) non determinano alcuna variazione sulla graduazione delle relative posizioni di livello dirigenziale;
Su proposta del direttore generale delle finanze e del direttore generale del Tesoro;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

1. L'«Ufficio centrale di coordinamento», di cui alle premesse, e' composto, oltre alle unita' di personale in servizio presso l'Ufficio VI della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un contingente di non meno di quattro e non piu' di otto unita', tratte in eguale numero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in seguito «Agenzia», in posizione di distacco e dalla Guardia di finanza. Il suddetto contingente e' designato dalle amministrazioni di appartenenza tenendo conto delle professionalita' nonche' della formazione linguistica internazionale richieste dall'incarico. Per quanto concerne il trattamento economico del personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 allegato 1 del paragrafo «collaborazione operativa tra Ministero ed Agenzia» della Convenzione tra il Ministero e la predetta Agenzia per gli esercizi 2017-2019; per quanto concerne il trattamento economico del personale della Guardia di finanza si applica il regime del personale previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 richiamato nelle premesse.
 
Art. 2

1. Presso l'Ufficio centrale di coordinamento e' costituito uno specifico servizio di supporto, operante alle dirette dipendenze del responsabile dell'Ufficio, composto da un funzionario appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, un funzionario appartenente all'Agenzia e un militare appartenente alla Guardia di finanza, designati dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza nell'ambito del contingente di personale assegnato all'Ufficio centrale di coordinamento di cui al predetto art. 1.
2. Il servizio di supporto procede all'esame delle richieste di assistenza e cooperazione, di cui all'art. 4, pervenute all'Ufficio medesimo e coadiuva altresi' il responsabile dell'Ufficio centrale di coordinamento.
 
Art. 3

1. L'Ufficio centrale di coordinamento da' corso esclusivamente alle richieste di assistenza pervenute dalle Amministrazioni richiedenti, presentate con le modalita' e nelle forme previste dall'art. 9 della Convenzione.
2. Qualora pervengano richieste di assistenza con modalita' difformi da quanto indicato dall'art. 9 della Convenzione, l'Ufficio centrale di coordinamento provvede a informarne l'Autorita' richiedente ai fini delle necessarie integrazioni.
3. L'Ufficio centrale di coordinamento gestisce una banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti comunicati alle Amministrazioni richiedenti, dei casi di cooperazione diretta di cui all'art. 4 del presente decreto nonche' delle forme di cooperazione di cui all'art. 7 del presente decreto.
 
Art. 4

1. Nei casi di cooperazione diretta di cui all'art. 5, par. 2, della Convenzione, l'Agenzia e il Comando generale della Guardia di finanza che abbiano ricevuto la richiesta di assistenza direttamente dall'Autorita' richiedente provvedono a informarne l'Ufficio centrale di coordinamento anche con riguardo all'esito delle eventuali attivita' svolte in relazione alla medesima richiesta di assistenza.
 
Art. 5

1. Le richieste di assistenza di cui al Titolo II della Convenzione sono trasmesse, per i seguiti di competenza, all'Agenzia e alla Guardia di finanza-Comando generale, ovvero a entrambi, secondo i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge.
2. Qualora le richieste di cui al comma 1 riguardino i compiti e le funzioni di un'Amministrazione nazionale diversa dall'Agenzia o dalla Guardia di finanza, l'Ufficio centrale di coordinamento provvede ad individuare l'Amministrazione stessa e ad inoltrare alla medesima la richiesta di assistenza pervenuta dall'Autorita' richiedente.
 
Art. 6

1. Su domanda dell'Autorita' richiedente, l'Ufficio centrale di coordinamento, nella qualita' di Autorita' richiesta, notifica direttamente ovvero fa notificare, secondo le disposizioni vigenti, i provvedimenti adottati dalle Autorita' competenti di un altro Stato membro che riguardino l'applicazione della Convenzione al relativo destinatario nazionale.
2. l provvedimenti di cui al comma 1 sono accompagnati dalla traduzione nella lingua italiana predisposta dall'Autorita' richiedente.
3. L'Ufficio centrale di coordinamento, quando opera nella qualita' di Autorita' richiedente, trasmette, per la successiva notifica, i provvedimenti adottati dall'Agenzia e dal Comando generale della Guardia di finanza nonche' dalle altre Amministrazioni per quanto di eventuale competenza che riguardino l'applicazione della Convenzione unitamente alla traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Autorita' richiesta, qualora il medesimo Stato membro non abbia manifestato la rinuncia prevista dall'art. 13, paragrafo 2, della Convenzione. A tal fine, l'Agenzia e il Comando generale della Guardia di finanza trasmettono una richiesta di assistenza o di cooperazione gia' predisposta nella lingua prevista dalla Convenzione.
4. La traduzione di cui al comma 3 puo' essere altresi' effettuata in una delle lingue veicolari dell'Unione europea qualora l'Autorita' richiesta lo consenta.
 
Art. 7

1. Le informazioni e gli elementi ricevuti dall'Ufficio centrale di coordinamento inerenti le forme di assistenza spontanea trasmesse dalle Autorita' richiedenti di altri Stati membri, compresi quelli aventi ad oggetto le attivita' spontanee di sorveglianza effettuate ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, sono trasmessi all'Agenzia e al Comando generale della Guardia di finanza sulla base dei criteri direttivi di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 8

1. Le richieste di assistenza attinenti le forme di cooperazione particolare di cui al Titolo IV della Convenzione, comprese quelle che comportano la presenza, anche temporanea, di funzionari di altri Stati membri nel territorio nazionale, sono comunicate con immediatezza all'Autorita' giudiziaria competente ai fini della preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 217 del 2008.
 
Art. 9

1. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede ad inoltrare agli Uffici omologhi degli altri Stati membri le richieste di assistenza ai sensi della Convenzione, provenienti da Amministrazioni nazionali. Le richieste sono redatte nella forma prevista dall'art. 9 della Convenzione. Gli esiti ricevuti dalle Autorita' richieste degli altri Stati membri sono comunicati, dall'Ufficio centrale di coordinamento, all'Agenzia e al Comando generale della Guardia di finanza richiedenti assistenza.
2. L'Ufficio centrale di coordinamento trasmette, altresi', con le modalita' di cui al comma 1, gli esiti dell'attivita' di cui agli articoli 2 e 7 nonche' dell'assistenza spontanea eventualmente effettuata, ai sensi del Titolo III della Convenzione, da parte dell'Agenzia e del Comando generale della Guardia di finanza.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i provvedimenti di cui ai medesimi commi sono trasmessi all'Ufficio centrale di coordinamento dall'Agenzia e dal Comando generale della Guardia di finanza unitamente ad una traduzione nella lingua prevista dalla Convenzione.
 
Art. 10

1. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede ai necessari adempimenti relativi all'organizzazione degli scambi di funzionari di collegamento tra gli Stati membri e lo Stato italiano per le attivita' contemplate dall'art. 6 della Convenzione.
2. I funzionari da impiegare nell'attivita' di cui al comma 1 appartenenti all'Agenzia e alla Guardia di finanza sono designati, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio centrale di coordinamento, dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
3. Per le attivita' di cui al presente decreto, l'Ufficio puo' utilizzare le risorse finanziarie appostate sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 217.
 
Art. 11

1. L'Ufficio centrale di coordinamento assicura il raccordo con le altre amministrazioni nazionali che eventualmente rivolgono o ricevono domande di assistenza o cooperazione ai sensi della Convenzione.
 
Art. 12

1. Nel suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 19 giugno 2015 e a modifica dell'art. 1, comma 3, lettere a) e c) del ripetuto decreto del Ministro 8 giugno 2017, per i motivi di cui alle premesse:
a) le competenze degli Uffici II e III delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze sono cosi' modificate:
«Ufficio II
Assicura il coordinamento e il monitoraggio del flusso documentale del Dipartimento, curando il raccordo con l'Ufficio I alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze, in relazione agli affari di rilievo per il direttore generale delle finanze. Assicura il monitoraggio dell'attuazione delle misure di politica tributaria relative a tutti i tributi erariali e ai principali tributi locali, acquisendo e integrando gli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il monitoraggio delle procedure di infrazione in materia di fiscalita', acquisendo e integrando gli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento»;
«Ufficio III
Assicura il supporto al direttore generale delle finanze in relazione all'attivita' pre-legislativa, curando l'integrazione delle valutazioni tecniche effettuate dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il supporto tecnico al direttore generale delle finanze per l'attivita' istituzionale esterna, curando l'integrazione degli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il supporto per i progetti e le attivita' che coinvolgono piu' direzioni del Dipartimento. Cura la predisposizione di documenti interni che riportano il testo definitivo e la relazione tecnica finale delle manovre di finanza pubblica e degli altri provvedimenti che producono effetti significativi sulle entrate del bilancio dello Stato»;
b) le competenze degli Uffici IV e IX della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale sono cosi' modificate:
«Ufficio IV
Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di tassazione dei redditi diversi dal reddito d'impresa, nonche' in materia di detrazioni, deduzioni, crediti di imposta e agevolazioni attinenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Assicura, in rapporto con l'ufficio II, l'elaborazione di studi e analisi, nonche' l'attivita' di consulenza sulle materie di competenza a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie. Elabora, in collegamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari, proposte di atti normativi nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67/2013, e successive modifiche e integrazioni. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative nelle materie di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale»;
«Ufficio IX
Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di accise, di imposte doganali, di imposte sulla produzione e sui consumi, anche in ambito dell'Unione europea e internazionale, sui tributi speciali finalizzati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonche' di imposizione sui generi di monopolio. Assicura, in rapporto con l'ufficio VI, l'elaborazione di studi e analisi nonche' l'attivita' di consulenza sulle materie di competenza per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Elabora, in collegamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari, proposte di atti normativi nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67/2013, e successive modifiche e integrazioni. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative nelle materie di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.».
2. Per i motivi di cui alle premesse, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, come modificato dai decreti 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 e ss. mm. ii., sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la tabella delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze e' sostituita dalla seguente:
+--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio I |Terza | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio II |Seconda | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio III |Terza | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio IV |Seconda | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio V |Seconda | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio VI  |Terza  | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio VII |Terza | +--------------------------------------------------------+----------+ |Ufficio VIII |Terza | +--------------------------------------------------------+----------+ |2 posizioni di livello dirigenziale non generale di | | |consulenza studi e ricerca |Prima | +--------------------------------------------------------+----------+

2) la tabella della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale e' sostituita dalla seguente:
+-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio I |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio II |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio III |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio IV |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio V |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio VI |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio VII |Seconda | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio VIII |Seconda  | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio IX |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio X |Seconda | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio XI |Seconda | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio XII |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio XIII |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio XIV |Seconda | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Ufficio XV |Terza | +-------------------------------------------------------+-----------+

 
Art. 13

1. Nel suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 19 giugno 2015 e a modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b) del ripetuto decreto del Ministro 8 giugno 2017, per i motivi di cui alle premesse, le competenze degli Uffici IV e V della Direzione I, Analisi economico finanziaria, del Dipartimento del tesoro sono cosi' modificate:
«Ufficio IV
Sviluppo e manutenzione dei modelli quantitativi della Direzione (ITEM, IGEM, QUEST, OEF e CGE). Valutazione dell'impatto economico delle riforme strutturali con i modelli quantitativi. Supporto modellistico per la ricerca sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). Rappresentanza italiana al gruppo di lavoro della U.E. su Lisbon Methodology. Supporto alla preparazione dei dossier per il Comitato di politica economica e il WP1 dell'OCSE. Analisi del mercato del lavoro, degli indicatori socio-occupazionali e dell'andamento salariale nel contesto dell'economia italiana ed internazionale. Monitoraggio e valutazione delle riforme del mercato del lavoro. Partecipazione ai Comitati tecnici interministeriali e alle strutture di coordinamento sui temi del lavoro e dell'occupazione. Sviluppo e gestione dei modelli micro econometrici per l'analisi combinata di equita' ed efficienza sul mercato del lavoro (impatto distributivo) di riforme fiscali, assistenziali e del mercato del lavoro (ITaxSim).»;
«Ufficio V
Analisi delle riforme e delle caratteristiche strutturali dell'economia italiana. Monitoraggio delle Raccomandazioni del Consiglio europeo all'Italia e aggiornamento del cronoprogramma di riforma del Governo in collaborazione con i ministeri competenti. Coordinamento tecnico e predisposizione del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli adempimenti ad esso collegati in sede U.E. Referente per l'analisi e lo sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) in coordinamento con i principali attori nazionali, anche in relazione ai contenuti della legge di bilancio e del Documento di economia e finanza. Monitoraggio del progresso dell'Italia su Agenda 2030. Collaborazione alla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (SNSvS) elaborata dal Ministero dell'ambiente e ai connessi gruppi di lavoro sulla finanza sostenibile. Analisi normativa ed economica in materia d'energia, cambiamenti climatici, mercati dell'ambiente (certificati verdi, certificati bianchi, permessi negoziabili EU-ETS), sistemi di incentivazione, "green growth"».
2. Per i motivi di cui alle premesse, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, come modificato dai decreti 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 e ss. mm. ii., con riferimento alla tabella della Direzione I, Analisi economico-finanziaria, del Dipartimento del tesoro non sono apportate modifiche.
 
Art. 14

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 795
 
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