Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 maggio 2018
Individuazione dei fornitori di ultima istanza.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «ttuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47, che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale disponendo inoltre che, per tali clienti, l'autorita' per l'energia elettrica e il gas (ora autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e nel seguito autorita') provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita che si impegnino ad effettuare la fornitura di gas naturale nelle citate aree geografiche;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra l'altro, che l'autorita' si possa avvalere del gestore dei servizi energetici Spa e dell'acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo»;
Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto l'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo di gas naturale presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'autorita' la quale deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta a copertura dei costi sostenuti;
Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'autorita' ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalita' di acquisto e perdita della responsabilita' dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosita') e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, il servizio di default, finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;
Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'autorita' che ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione in particolare stabilendo che la regolazione delle partite economiche relative a prelievi di gas naturale dei clienti finali serviti dal fornitore del servizio di default rientrano nella responsabilita' dell'impresa di distribuzione quale responsabile del bilanciamento della propria rete;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 4, comma 1, ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall'Autorita';
Vista la deliberazione n. ARG/gas 64/09 dell'autorita' ed in particolare l'allegato A recante «Approvazione del testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane», di seguito TIVG, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 189 del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il 29 agosto 2017 con la quale, fra l'altro, si e' previsto:
al comma 59 la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2019, del terzo periodo del comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, relativo alla determinazione transitoria, da parte dell'Autorita', dei prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti domestici;
al comma 61 che, per garantire la piena confrontabilita' delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'autorita' disponga, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui di gas naturale non superiori a 200.000 standard metri cubi; gli operatori della vendita di energia elettrica o di gas naturale sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale di cui al periodo precedente;
al comma 68 che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui al comma 59 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato;
Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di default e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere i meccanismi incentivanti per le attivita' svolte dai diversi soggetti coinvolti;
Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura da parte del soggetto venditore per morosita' del cliente finale, ed in particolare:
a) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o piu' punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorita', puo' avvenire solo successivamente all'espletamento, da parte del venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente finale si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non e' riuscita a sospendere il punto di riconsegna in quanto non e' stato possibile accedere al misuratore e quindi l'intervento di chiusura del punto di riconsegna non e' risultato fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di default costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che la responsabilita' della disalimentazione fisica del punto di prelievo e' in capo all'impresa di distribuzione nell'ambito dell'erogazione del suddetto servizio;
b) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o piu' punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a punti di prelievo nella titolarita' di utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non puo' essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non essendo essa possibile date le caratteristiche dell'utenza stessa; in tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avra' trovato un nuovo fornitore sul mercato; quest'ultima esigenza e' stata disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in premessa (Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013) che ha previsto l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'efficiente funzionamento del sistema del gas naturale, prevedere che abbiano diritto a beneficiare del servizio di ultima istanza, almeno fino all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che ne stabiliscano modifica:
a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che, per cause indipendenti dalla propria volonta', risultino privi di fornitore;
b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;
Considerato che, la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che eccedono il rischio correlato all'attivita' di vendita del gas naturale data la natura non disalimentabile della fornitura;
Ritenuto opportuno che:
1. l'Autorita' definisca, con congruo anticipo, le necessarie misure di tutela affinche' il servizio di ultima istanza sia coerente con l'evoluzione e l'organizzazione del mercato retail, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede il superamento dei prezzi di riferimento del gas naturale dall'1° luglio 2019;
2. conseguentemente l'autorita' definisca, tra l'altro, la durata di erogazione del servizio nonche' le modalita' per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti finali che si trovano nel servizio di ultima istanza;
3. sia confermata l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili;
4. la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, come gia' effettuato in precedenza, dall'acquirente unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'autorita';

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per la durata di erogazione del medesimo servizio definita ai sensi dell'art. 2 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore di gas naturale sul mercato.
2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:
a) per motivi indipendenti dalla loro volonta'; detti clienti finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;
b) per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i titolari di utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale.
3. L'Autorita' provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2, lettera b).
 
Art. 2
Indirizzi all'autorita'

1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, l'autorita' individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.
2. L'Autorita' definisce altresi' la durata di erogazione del servizio nonche' le relative modalita' per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza.
3. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora cio' risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicita' della fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza.
 
Art. 3
Selezione dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza

1. Con propria delibera l'Autorita':
a) disciplina le modalita' tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale;
b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;
c) emana indirizzi alla societa' acquirente unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale per la durata di erogazione del medesimo servizio secondo quanto previsto all'art. 2;
d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, in particolare prevedendo condizioni piu' incentivanti, in termini di prezzo della fornitura, per i clienti diversi dai clienti domestici, ferma restando la necessita' di tutela del cliente finale con riferimento ai primi mesi di erogazione della fornitura;
e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacita' di trasporto e di distribuzione del gas naturale dei fornitori da sostituire.
2. L'autorita' emana, altresi', indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1 affinche' tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano, nei documenti di fatturazione, una chiara informazione:
a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione in aumento, finalizzata a disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso;
b) della facolta' per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza del gas naturale, stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo venditore senza necessita' di comunicarne il recesso al venditore uscente.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora la cessazione di cui al comma 2, lettera b) sia dovuta a seguito della scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovra' avvenire con decorrenza dal primo giorno utile ai fini dello «switching».
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) si dovra' concludere in tempo utile affinche' la fornitura di gas naturale, nell'ambito del servizio di ultima istanza, sia operativa a partire dall'1° ottobre 2018.
2. Il presente decreto e' comunicato all'autorita' per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2018

Il Ministro: Calenda
 
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