Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 marzo 2018
Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.


IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 4, commi 4 e 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina dell'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia;
Visti gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un decreto del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo;
Visti gli articoli 52 e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ed, in particolare, le lettere bb), iii), e rrr), che prevedono l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento dirigenziale per il personale che accede, nella fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, concernente «Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334»;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una disciplina organica delle anzidette materie, all'emanazione di un unico decreto;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1
Corsi disciplinati dal decreto

1. Il presente decreto disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola superiore di Polizia (di seguito: «Scuola»).
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi;
b) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo;
c) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b);
d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni (di seguito: «decreto legislativo»);
e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 2-bis, comma 1, lettera a), e 31 del decreto legislativo;
f) le modalita' di svolgimento, nella fase transitoria, dei corsi di aggiornamento dirigenziale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
 
Art. 2
Istituzione dei corsi e piano della formazione

1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui costituisce parte integrante il piano della formazione, ad esso allegato, adottato su proposta del direttore della Scuola.
2. Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i programmi, gli esami, le altre prove e gli obiettivi formativi nell'ambito delle finalita' fissate dal presente decreto.
3. Per i corsi di aggiornamento di cui al titolo IV, il piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.
4. Per i corsi strutturati in piu' cicli, il piano della formazione stabilisce, altresi', gli esami, le prove da superare e gli obiettivi da raggiungere per ciascun ciclo.
 
Art. 3
Giuramento, obblighi e modalita' di frequenza dei corsi

1. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di Polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo.
2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
4. Non sono considerate d'assenza le giornate in cui il frequentatore ha dovuto rendere testimonianza davanti all'autorita' giudiziaria.
5. I periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
6. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio del medico responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.
7. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti dal piano della formazione.
8. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari del piano della formazione.
 
Art. 4
Articolazione e finalita' dei corsi

1. I corsi hanno, di norma, carattere residenziale. Sono a carattere residenziale i corsi disciplinati dal titolo II, limitatamente alle attivita' formative che, secondo il piano della formazione, si svolgono presso la Scuola.
2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente decreto. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola.
3. Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita' didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.
4. Ciascun corso e' sviluppato secondo il calendario settimanale delle attivita' definito dalla direzione della Scuola. Durante i periodi applicativi il calendario delle attivita' dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non piu' di otto ore giornaliere alle attivita' operative di particolare interesse formativo, e' stabilito dal dirigente dell'ufficio o del reparto presso cui si svolge l'applicazione, che ne informa la direzione della Scuola. Il calendario settimanale delle attivita' costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano della formazione. Al termine di ciascun modulo i frequentatori sostengono i previsti esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal piano della formazione.
 
Art. 5
Organizzazione e gestione dei corsi

1. A ciascuno dei corsi di cui al titolo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a 50 unita', per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
3. A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori, le cui attivita' sono coordinate dal funzionario preposto al corso.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della scuola.
5. Il funzionario preposto al corso, coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche:
a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale;
b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, e' suscettibile di considerazione, e contribuisce all'acquisizione agli atti d'ufficio di ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.
 
Art. 6
Sessioni suppletive e straordinarie

1. I frequentatori che per malattia o altro giustificato motivo non possono sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano della formazione ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2. I frequentatori di cui al comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione, sono dimessi dal corso ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano all'esame finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.
 
Art. 7
Commissioni degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualita' di componente e da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal piano della formazione.
 
Art. 8
Commissione degli esami finali

1. La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.
3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.
 
Art. 9
Comitato di vigilanza

1. Il direttore della Scuola, qualora le modalita' di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, puo' nominare uno o piu' comitati di vigilanza.
 
Art. 10
Principi in materia di prestazione del servizio formativo

1. Le attivita' di insegnamento e la partecipazione a commissioni di esame nell'ambito dei corsi di cui al presente decreto da parte del personale della Polizia di Stato sono svolte durante l'orario di servizio.
 
Art. 11
Valutazione degli esami e delle altre prove

1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal piano della formazione di cui al titolo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
 
Art. 12
Esame finale

1. L'esame finale dei corsi di cui al titolo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
 
Art. 13
Attribuzione del giudizio di idoneita'

1. Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del servizio studi, corsi e addestramento e il funzionario di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri:
a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari;
b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le reazioni nei vari contesti;
c) senso del dovere e di responsabilita': e' valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni attinenti al proprio ruolo;
d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola;
e) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attivita' rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili;
f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita';
g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti;
h) rendimento negli studi: e' parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'art. 11, tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute;
i) qualita' fisiche: e' valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso;
l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal piano della formazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola si avvale, tra l'altro:
a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'art. 5, comma 5, lettera b);
b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione di verifica delle conoscenze, abilita' e competenze acquisite;
c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si e' svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
5. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
 
Art. 14
Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneita' di cui all'art. 13, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 2, del presente decreto.
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' basata sui parametri del giudizio di idoneita', sulle valutazioni conseguite in ciascun esame ed su ogni altra prova, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.
3. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
Art. 15
Graduatoria finale

1. La graduatoria finale dei corsi di cui al titolo II e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di 20 e di 80.
3. Il voto finale del corso e' attribuito tra un minimo di 66 e un massimo di 110 centodecimi ed e' formato dalla media dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal piano della formazione espressa in centodecimi, cui e' sommato il punteggio attribuito all'esame finale, calcolato secondo i seguenti parametri:
a) 5 punti per una valutazione di 30/30;
b) 4 punti per una valutazione di 29/30;
c) 3 punti per una valutazione di 28/30;
d) 2 punti per una valutazione di 27/30;
e) 1 punti per una valutazione di 26/30;
f) 0 punti per una valutazione compresa tra 18 e 25/30.
4. Esclusivamente ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione suppletiva, cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di 18/30.
5. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia, di:
a) 0,90 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 1,80 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 2,80 punti per la valutazione di 30/30.
 
Art. 16
Finalita' didattiche

1. Il corso e' finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo.
2. Tra gli obiettivi formativi del corso e' compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
 
Art. 17
Articolazione del corso

1. Il corso e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo.
3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
 
Art. 18
Finalita', durata, gestione ed organizzazione
del periodo applicativo

1. La durata del periodo applicativo e' stabilita dal piano della formazione. Esso puo' essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.
2. Le modalita' di applicazione dei commissari frequentatori alle attivita' svolte dagli uffici o reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici o reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.
5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attivita' del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.
6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
 
Art. 19
Criteri di impiego applicativo

1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attivita' in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.
2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 e' preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
3. Tra le strutture presso le quali e' possibile svolgere in parte il periodo applicativo e' inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista puo' essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore della Scuola.
 
Art. 20
Note valutative

1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'art. 13, comma 2, trasmettendola alla Scuola.
 
Art. 21
Finalita' didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo;
b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo.
2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata non superiore a tre mesi fissata dal piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
 
Art. 22
Finalita' didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo;
b) al conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore.
 
Art. 23
Periodo applicativo

1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata dal piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
2. Il periodo applicativo e' finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
3. Al termine del corso, i direttori tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
 
Art. 24
Finalita' didattiche e articolazione dei corsi

1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di Polizia, della durata di un anno, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo.
2. Tra gli obiettivi formativi dei corsi e' ricompreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle attribuzioni istituzionali, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
3. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
 
Art. 25
Periodo applicativo dei medici
e dei medici veterinari di Polizia

1. I corsi includono un periodo applicativo, la cui durata e' fissata dal piano della formazione. Essi si svolgono presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e mirano al completamento della formazione professionale, inclusa l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei dirigenti delle strutture sanitarie interessate.
2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, e' considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attivita' di medico nel settore del lavoro, di cui all'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
 
Art. 26
Articolazione del percorso di tirocinio operativo

1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i direttori tecnici principali, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a uffici e reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, nell'ambito di coloro che abbiano scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo di cui al primo periodo sono assegnati a uffici o reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
3. I commissari capo e i direttori tecnici principali, ammessi al tirocinio operativo presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione. La frequenza delle attivita' previste dal regolamento del corso di dottorato e' computata nell'orario di servizio.
4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5. I commissari capo ed i direttori tecnici principali tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
 
Art. 27
Principi e criteri di organizzazione
del tirocinio operativo

1. Le modalita' di impiego dei commissari capo e i direttori tecnici principali tirocinanti sono definite dal capo dell'ufficio o reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.
2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad impiegare i tirocinanti in attivita' implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria, di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo, alle attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Art. 28
Verifica finale del tirocinio operativo

1. Al termine del tirocinio operativo, per ciascun commissario capo o direttore tecnico principale e' redatta, a cura del dirigente dell'ufficio di svolgimento del tirocinio, una relazione in cui e' dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio svolto. La relazione, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e' concretamente svolto, che sono ad essa allegate e ne costituiscono parte integrante, e' inserita nel fascicolo personale dell'interessato.
2. La conferma nella qualifica di commissario capo o direttore tecnico principale consegue al giudizio positivo del dirigente, espresso motivatamente nella medesima relazione, da inserire nel fascicolo personale dell'interessato.
 
Art. 29
Finalita' e articolazione del corso

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo, della durata di tre mesi ad indirizzo prevalentemente professionale, e' finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilita', di carattere:
a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia.
2. Il piano della formazione puo' prevedere moduli differenziati in relazione alle specificita' funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
 
Art. 30
Esame finale

1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;
b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.
 
Art. 31
Graduatoria finale

1. Ai fini della determinazione del posto in ruolo la graduatoria finale e' formata sulla base del giudizio dell'esame finale, dando precedenza, nell'ordine, a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto» e «buon profitto».
2. A parita' di valutazione, ha la precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
 
Art. 32
Durata e contenuti dei corsi di aggiornamento
e di formazione specialistica

1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente titolo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.
2. Il piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente titolo ne fissa i contenuti e la durata, che non puo' essere inferiore a due giorni lavorativi.
3. Le attivita' formative possono svolgersi anche mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonche' presso universita' ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.
 
Art. 33
Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento

1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per le risorse umane e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.
2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi relativi ai corsi di aggiornamento professionale sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento.
3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30 per cento delle giornate di attivita' didattica.
 
Art. 34
Valutazione del profitto

1. La frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal piano della formazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
3. Per le valutazioni previste in forma di esame finale di profitto, i giudizi di cui al comma 2 sono espressi altresi' in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;
b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.
 
Art. 35
Aggiornamento professionale dei medici
attraverso formazione specialistica

1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.
 
Art. 36
Corsi di perfezionamento e di specializzazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, eccetto quelle di cui agli articoli 32, comma 2, e 33, comma 2, del presente decreto, si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.
2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
 
Art. 37
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nel capo V del titolo II relative al tirocinio operativo, si applicano anche al 107° corso di formazione iniziale per commissari della Polizia di Stato, fermo restando che:
a) il piano degli studi adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017 e' applicabile con esclusione degli allegati A) e B);
b) ogni riferimento al tirocinio operativo contenuto nel piano degli studi deve intendersi riferito al periodo applicativo di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al 12° corso di formazione iniziale per direttori tecnici della Polizia di Stato.
3. Al 34° corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400.
 
Art. 38
Corsi di aggiornamento dirigenziale

1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del 2017, della durata di un mese, sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento di conoscenze e competenze professionali dei funzionari su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale, secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche in modalita' e-learning.
3. Il profitto e' accertato mediante modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal medesimo piano della formazione.
 
Art. 39
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 1 s'intende riferito alle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 40
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018

Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018 Interno, foglio n. 811
 
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