Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 dicembre 2017
Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualita' 2016-2017 - Fondo protezione civile. (Prot. n. 1048).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonche' ripartite su base regionale le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015;
Visto l'art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilita' finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosita' sismica delle scuole esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualita' 2016 e 2017 tra le regioni e le province autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;
Visto il decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 9 dicembre 2015, prot. n. 57, con il quale e' stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto dPCM;
Dato atto che con nota del 28 settembre 2017, n. 36117 e' stato richiesto a tutte le regioni di produrre l'elenco di interventi da finanziare con le risorse ripartite ai sensi del sopracitato decreto n. 511 del 2017 entro e non oltre il 27 ottobre 2017;
Considerato che tutte le regioni hanno fatto pervenire i propri piani;
Dato atto che a seguito di apposita istruttoria da parte della Commissione di cui all'art. 1, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015 sulla base delle informazioni prodotte dalle regioni sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento;
Visto il verbale della Commissione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto dPCM;

Decreta:

Art. 1

Piani regionali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, e' assegnata agli enti locali di cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.
2. L'assegnazione e' effettuata entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed e' limitata alle lavorazioni connesse all'adeguamento strutturale e antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti.
3. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e' acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Le somme residue non utilizzate dalle regioni (Allegato B), rispetto agli importi contenuti nell'allegato 1 del dPCM del 12 ottobre 2015, pari a complessivi € 3.699.542,92, a seguito delle assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilita' delle singole regioni, per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o sostituiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nei soli casi previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015;
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

SOMME RESIDUE
+--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Campania |  € 24.211,29| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Emilia |  € 1.000,00| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Lazio |  € 282.969,86| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Lombardia |  € 299.088,21| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Piemonte |  € 70.057,13| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Puglia |  € 90.096,46| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Sicilia |  € 2.896.263,53| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Toscana |  € 6.559,55| +--------------------------------------------+----------------------+ | Regione Veneto |  € 29.296,89| +--------------------------------------------+----------------------+ | Totale | € 3.699.542,92| +--------------------------------------------+----------------------+


 
Art. 2

Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.
3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori entro quindici giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia all'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 3

Modalita' di rendicontazione
e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per opere complementari destinate alle stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle Scuole» del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse revocate restano nella disponibilita' delle regioni per le medesime finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il tramite della Direzione generale competente, si riserva la facolta' di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, verifiche in loco per controllare l'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018, reg. n. 1-453
 
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