Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F. L'organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 80, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
Si riporta il testo degli articoli 80, 81 e 83 del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
"Art. 80. Ambito di applicazione
1. La definizione degli aspetti economici e di
determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco avviene attraverso un apposito
procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo
di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e
si verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale
direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso
personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 81. Delegazioni negoziali
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una
delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la
funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego."
"Art. 83. Procedura di negoziazione
1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le
trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo
81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di
accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato
associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul
decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.".
Il decreto del Ministro per semplificazione e la
pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante
"Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
per il triennio 2016-2018, riguardante il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 2016, n. 209.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
2007, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio
2008, n. 168.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)" e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 1 febbraio 2011, n. 25.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2016":
"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019":
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2017, recante "Ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Legge di bilancio 2017 ":
"Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per
effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017
ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,
e' ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio
2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
"679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 80 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note in premessa.
 

Addendum

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:
ridefinizione delle indennita' per il personale operativo anche qualora impegnato in attivita' di formazione;
valutazione dell'applicabilita' di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;
condizioni e modalita' di fruizione del servizio mensa;
individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.
 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
===================================================================== | | Incrementi | Incrementi | Incrementi | | |mensili lordi|mensili lordi| mensili | | | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°| | Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018| | personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) | +==========================+=============+=============+============+ |Ruolo dei direttivi | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | 21,10| 37,57| 91,81| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |VICE DIRETTORE | 19,74| 35,16| 85,93| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |Ruolo dei direttivi medici | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE MEDICO | 21,10| 37,57| 91,81| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |VICE DIRETTORE MEDICO | 19,74| 35,16| 85,93| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |Ruolo dei direttivi | |ginnico-sportivo | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | | |VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | | |26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | | |VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | | |16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | | |VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 21,10| 37,57| 91,81| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |VICE DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 19,74| 35,16| 85,93| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |Ruolo dei direttivi AIB | |(transitati dall'1/1/2017) | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 46,29| 113,11| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 43,96| 107,44| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |AIB | -| 41,10| 100,43| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE AIB | -| 37,57| 91,81| +--------------------------+-------------+-------------+------------+

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
===================================================================== | | Stipendi | Stipendi | Stipendi | | |annui lordi |annui lordi |annui lordi | | | dal 1° | dal 1° | dal 1° | | Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016|gennaio 2017|gennaio 2018| | personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) | +============================+============+============+============+ |Ruolo dei direttivi | +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95| +----------------------------+------------+------------+------------+ |VICE DIRETTORE | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82| +----------------------------+------------+------------+------------+ |Ruolo dei direttivi medici | +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE MEDICO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95| +----------------------------+------------+------------+------------+ |VICE DIRETTORE MEDICO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82| +----------------------------+------------+------------+------------+ |Ruolo dei direttivi | |ginnico-sportivo | +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | | |VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 | | | | |ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | | |VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 | | | | |ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | | |VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95| +----------------------------+------------+------------+------------+ |VICE DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82| +----------------------------+------------+------------+------------+ |Ruolo dei direttivi AIB | |(transitati dall'1/1/2017) | +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI AIB | -| 29.111,99| 29.913,83| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI AIB | -| 27.654,57| 28.416,33| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB | -| 25.846,94| 26.558,90| +----------------------------+------------+------------+------------+ |DIRETTORE AIB | -| 23.629,07| 24.279,95| +----------------------------+------------+------------+------------+


4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).":
"Art. 2. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del
personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del
biennio economico 2006-2007, sono incrementati delle misure
mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare.":
"Art. 2. Armonizzazione
(Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2014)":
"452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in
godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2017, recante "Ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. - Legge di bilancio 2017", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.
 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato.":
"Art. 82. Assegno alimentare
All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare
in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre
gli assegni per carichi di famiglia.".
 
Art. 4
Indennita' di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
===================================================================== | | Incrementi | Incrementi | Incrementi | | |mensili lordi|mensili lordi| mensili | | | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°| | Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018| | personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) | +==========================+=============+=============+============+ |Ruolo dei direttivi | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | 2,17| 7,58| 25,38| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |VICE DIRETTORE | 2,01| 7,02| 23,51| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |Ruolo dei direttivi medici | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE MEDICO | 2,17| 7,58| 25,38| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |VICE DIRETTORE MEDICO | 2,01| 7,02| 23,51| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |Ruolo dei direttivi | |ginnico-sportivo | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | | |VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | | |26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | | |VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | | |16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | | |VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 2,17| 7,58| 25,38| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |VICE DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 2,01| 7,02| 23,51| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |Ruolo dei direttivi AIB | |(transitati dall'1/1/2017) | +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | | |AIB | -| 8,27| 27,70| +--------------------------+-------------+-------------+------------+ |DIRETTORE AIB | -| 7,58| 25,38| +--------------------------+-------------+-------------+------------+

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
==================================================================== | | Nuove misure | Nuove misure | Nuove misure | | | mensili | mensili | mensili | | |dell'indennit.|dell'indennit.|dell'indennita'| |Qualifiche dei ruoli|di rischio dal|di rischio dal|di rischio dal | | del personale | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | | direttivo | 2016 (euro) | 2017 (euro) | 2018 (euro) | +====================+==============+==============+===============+ |Ruolo dei direttivi | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | 636,20| 641,61| 659,41 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |VICE DIRETTORE | 589,42| 594,43| 610,92 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |Ruolo dei direttivi | |medici | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | | |CON SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | | |CON SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |MEDICO-VICEDIRIGENTE| 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE MEDICO | 636,20| 641,61| 659,41 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |VICE DIRETTORE | | | | |MEDICO | 589,42| 594,43| 610,92 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |Ruolo dei direttivi | |ginnico-sportivo | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | | | | |VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | | | | |VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | | | | |VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 636,20| 641,61| 659,41 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |VICE DIRETTORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 589,42| 594,43| 610,92 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |Ruolo dei direttivi | |AIB (transitati | |dall'1/1/2017) | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |VICEDIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 16 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE | | | | |VICEDIRIGENTE AIB | -| 700,32| 719,75 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+ |DIRETTORE AIB | -| 641,61| 659,41 | +--------------------+--------------+--------------+---------------+

4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).":
"Art. 4. Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti
dell'indennita' di rischio del personale direttivo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste
dall'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico
2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti
importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

".
 
Art. 5
Fondo di produttivita'

1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato rispettivamente di euro 2.479,96 e di euro 4.226,31.

Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,
recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009":
"Art. 5. Fondo di produttivita'
1. Il Fondo di produttivita' per il personale direttivo
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato dalle seguenti
risorse annue:
a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;
b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma precedente non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello
Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno
successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello
stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono conservate per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.".
 
Art. 6
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
===================================================================== | | | | Incrementi | | | Incrementi | Incrementi |mensili lordi| | |mensili lordi |mensili lordi | dal 1° | | Qualifiche dei ruoli |dal 1° gennaio|dal 1° gennaio|gennaio 2018 | |del personale dirigente| 2016 (euro) | 2017 (euro) | (euro) | +=======================+==============+==============+=============+ |Ruolo dei dirigenti | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |DIRIGENTE GENERALE | 48,38| 80,20| 184,36| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE | 39,53| 65,53| 150,66| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 38,12| 63,19| 145,28| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE | 37,83| 62,71| 144,17| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Ruolo dei dirigenti | |medici | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE | | | | |MEDICO | 39,53| 65,53| 150,66| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE MEDICO | |CON SCATTO 26 | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |ANNI | 38,12| 63,19| 145,28| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE MEDICO | 37,83| 62,71| 144,17| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Ruolo dei dirigenti | |ginnico-sportivo | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 39,53| 65,53| 150,66| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE | |GINNICO-SPORTIVO CON | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |SCATTO 26 ANNI | 38,12| 63,19| 145,28| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 37,83| 62,71| 144,17| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Ruolo dei dirigenti AIB | |(transitati | |dall'1/1/2017) | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE AIB| -| 65,53| 150,66| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE AIB CON| | | | |SCATTO 26 ANNI | -| 63,19| 145,28| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE AIB | -| 62,71| 144,17| +-----------------------+--------------+--------------+-------------+

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
===================================================================== | | | Stipendi | Stipendi | | |Stipendi annui| annui lordi | annui lordi | | | lordi dal 1° | dal 1° | dal 1° | |Qualifiche dei ruoli del| gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018 | | personale dirigente | (euro) | (euro) | (euro) | +========================+==============+=============+=============+ |Ruolo dei dirigenti | +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |DIRIGENTE GENERALE | 52.880,58| 53.262,42| 54.512,34| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE | 43.214,32| 43.526,32| 44.547,88| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 41.669,80| 41.970,64| 42.955,72| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE | 41.352,52| 41.651,08| 42.628,60| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |Ruolo dei dirigenti | |medici | +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE | | | | |MEDICO | 43.214,32| 43.526,32| 44.547,88| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE MEDICO | | | | |CON SCATTO 26 ANNI | 41.669,80| 41.970,64| 42.955,72| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE MEDICO | 41.352,52| 41.651,08| 42.628,60| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |Ruolo dei dirigenti | |ginnico-sportivo | +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 43.214,32| 43.526,32| 44.547,88| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE | | | | |GINNICO-SPORTIVO CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | 41.669,80| 41.970,64| 42.955,72| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE | | | | |GINNICO-SPORTIVO | 41.352,52| 41.651,08| 42.628,60| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |Ruolo dei dirigenti AIB | |(transitati | |dall'1/1/2017) | +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |DIRIGENTE SUPERIORE AIB | -| 43.526,32| 44.547,88| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE AIB CON | | | | |SCATTO 26 ANNI | -| 41.970,64| 42.955,72| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |PRIMO DIRIGENTE AIB | -| 41.651,08| 42.628,60| +------------------------+--------------+-------------+-------------+

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009.":
"Art. 8. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del
personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico
2006-2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e
rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

".
Per il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335, si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 1, comma 452, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.
Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note all'articolo
2.
 
Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, si vedano
le note all'articolo 3.
 
Art. 8

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la
retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) per l'anno 2016:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02;
b) per l'anno 2017:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01;
c) a decorrere dall'anno 2018:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250:
"Art. 10. Fondo per la retribuzione di rischio, di
posizione e di risultato
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di
posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua
ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008 ed e' ulteriormente aumentato dalle seguenti
risorse annue:
a) anno 2008: 17.900 euro;
b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.
2. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste,
rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in
relazione alla graduazione degli incarichi di funzione
disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro
dell'interno 3 marzo 2008.
3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte
fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate
le risorse di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle
risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad
euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per
essere utilizzata ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato.
5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello
0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione
da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere
utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono
gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
"Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione
1. La componente del trattamento economico, correlata
ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e
alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede
alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti,
sulla base della loro rilevanza, dei livelli di
responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio
delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e
organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di
posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il
decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il
procedimento negoziale.".
 
Art. 9

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la
retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;
b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;
b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.

Note all'art. 9:
Per il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 si
vedano le note all'articolo 8.
 
Art. 10
Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

Note all'art. 10:
Il testo della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.", e' pubblicata nella Gazz. Uff.
13 agosto 2015, n. 187.".
 
Art. 11
Norma programmatica

1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi al personale direttivo.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 si vedano le note
all'articolo 5.
 
Art. 12
Servizi a pagamento

1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono aggiornati i criteri di ripartizione degli introiti derivanti dal sistema dei servizi a pagamento con riguardo alle quote spettanti al personale direttivo e dirigente che tengano conto dei diversi profili di responsabilita'.

Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 84, comma 1, del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
"Art. 84. Accordi integrativi nazionali e accordi
decentrati
1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo
le procedure negoziali fissate dal decreto di cui
all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi
integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica
presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e
da una delegazione composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo
le procedure negoziali fissate dal decreto di cui
all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati
a livello centrale e periferico tra una delegazione di
parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari
degli uffici periferici interessati e una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture centrali e periferiche delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale
di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono
in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che
per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o
verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono
sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi
decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal
decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate.".
 
Art. 13
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.
 
Art. 14
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro 218.748, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 459.108, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 1.507.134, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 797

Note all'art. 14:
Per il testo dell'articolo 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 si vedano le note in premessa.
Per il testo dell'articolo 1, comma 365 punto a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 si vedano le note in
premessa.
Per il testo dell'articolo 1, comma 679, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 si vedano le note in premessa.
 
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