Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 febbraio 2018
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Visto l'art. 7-bis, camma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. . 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2018, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, e' il risultato della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077, della medesima legge, ognuno rapportato al totale;
Considerata, pertanto, la necessita' di adeguare i criteri ed i relativi parametri in coerenza con il vincolo normativo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-11 (SC).8;

Decreta:

Art. 1
Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, e' destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli Enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalita';
c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. estensione chilometrica della intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana, peso del 50 per cento;
2. numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28 per cento;
b) incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:
1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale;
2. numerosita' dei morti per km di rete stradale;
3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale;
c) vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso del 6 cento;
2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.
 
Art. 3
Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle province ed alle citta' metropolitane, e' approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli indicatori riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei fianziamenti alle province ed alle citta' metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 4
Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilita', le installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita';
3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
6. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione.
2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.
 
Art. 5
Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane interamente per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Programma per l'annualita' 2018, che deve contenere un cronoprogramma dell'iter attuativo e della realizzazione degli interventi che preveda quale termine temporale ultimo la data del 31 marzo 2019, e' redatto dalle province e dalle citta' metropolitane e deve essere trasmesso alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il Programma e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della citata Direzione entro trenta giorni dalla ricezione del programma da inviare via pec alla medesima Direzione. Il Programma relativo all'annualita' 2018 contiene interventi di manutenzione caratterizzati da urgenza ed e' considerato autorizzato anche in presenza di una ridotta base informativa, purche' la tipologia, la localizzazione e la priorita' degli interventi programmati siano individuati avendo in considerazione principalmente la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli, la salvaguardia della pubblica incolumita', la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico, la riduzione del rischio da trasporto merci, inclusi i trasporti eccezionali.
3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualita' e' effettuato sulla base del Programma quinquennale 2019-2023 che le province e le citta' metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018.
4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.
5. Il Programma quinquennale 2019-2023 e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
6. Il Programma quinquennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
7. Il Programma relativo alle successive annualita', oltre a contenere il cronoprogramma di cui al comma 6, deve contenere le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.
8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive.
9. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.
10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.
 
Art. 6
Revoca delle risorse

1. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi nell'annualita' di riferimento, e' disposta la revoca delle risorse, per la quota non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicando una pari riduzione sui trasferimenti di risorse relative alle successive annualita'.
2. Le risorse revocate alle singole province o citta' metropolitane, per mancata o parziale realizzazione degli interventi, sono versate in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo n. 3570, art. 5, capo XV, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2018.
3. Le risorse relative all'annualita' 2023 oggetto di revoca sono versate direttamente dalle province e dalle citta' metropolitane assegnatarie al capitolo di cui al comma 2, entro centottanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205» e la ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.
4. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.
 
Art. 7
Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualita' di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti.
2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.
 
Art. 8
Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica realizzata attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate alla medesima struttura.
 
Art. 9
Ammissibilita' delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dall'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2018

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-512
 
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