Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2018
Divieto della pesca delle Oloturie.



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» e, in particolare, l'art. 12;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della Pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacita' della flotta tra gli altri, l'utilizzo degli attrezzi da pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione puo', con proprio decreto, disporre limitazioni alle attivita' di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che, in particolare, il prelievo delle Oloturie (risorse destinate prevalentemente al consumo in mercati extracomunitari) ha assunto sempre maggiore dimensione tanto da richiedere l'applicazione del principio di precauzione ai sensi dell'art. 174 del Trattato di Amsterdam, che ha modificato l'art. 130 R del Trattato di Maastricht;
Tenuto conto delle evidenze scientifiche del C.N.R. - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero di Taranto dalle quali si rileva il positivo ruolo delle oloturie nella produttivita' dell'ecosistema e delle conseguenze di una loro pesca indiscriminata, quali la estinzione locale di una o piu' specie delle stesse, la conseguente diminuzione della biodiversita', la perdita della bioturbazione dei sedimenti e conseguente loro ossigenazione, il riciclo di composti azotati e di sostanza organica particellata, la biorimediazione della componente batterica, eventualmente anche patogena, presente nei sedimenti e nella colonna d'acqua;
Rilevato il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini della conservazione dell'ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi;
Considerato quindi che la pesca indiscriminata della Oloturia potrebbe causare gravi e irreparabili danni all'ecosistema marino, nonche' una conseguente diminuzione della biodiversita' ed alterazione degli equilibri ecologici;
Ritenuta pertanto la necessita' di provvedere al divieto della pesca delle oloturie dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019 in attuazione del principio di precauzione e in attesa di disporre di un quadro di evidenze scientifiche tali da consentire l'emanazione di provvedimenti strutturali in materia;

Decreta:

Art. 1

1. Dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, e' fatto divieto di pescare (catture «bersaglio-target» e/o «accessorie-by catch»), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie).
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per quanto di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, n. 1-189
 
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