Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 31 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri delle commissioni V bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª bilancio del Senato della Repubblica;
Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e la commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «eventi eccezionali», sono inserite le seguenti: «o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti»;
b) al comma 2, le parole: «calamita' naturali o eventi eccezionali», sono sostituite dalle seguenti: «calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «contratti assicurativi», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Piano assicurativo agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere a)
e b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei
settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in
materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli
strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la
regolazione dei mercati). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attivando gli istituti di
concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa
dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o
piu' decreti legislativi per sostenere le imprese agricole
nella gestione dei rischi e delle crisi e per la
regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione
dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di
strumenti assicurativi a copertura dei danni alle
produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle
aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la
copertura dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie,
fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori
nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni
causati da fauna selvatica;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003, n. 61:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28
gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15
maggio 2006, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
di norme controverse. Tali decreti legislativi sono
strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme
costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali
vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le
norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- Si riportano gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.
Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
supplemento ordinario.
- Il testo del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Il testo del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il testo del regolamento (UE) n. 1408/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Il testo del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. L 193.
- Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01) sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004,
n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono
considerate calamita' naturali o eventi eccezionali
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata
catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali,
animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo, nonche' le avverse condizioni
atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Polizze assicurative» sono aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, le parole: «i consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi»;
g) al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Polizze assicurative e fondi di
mutualizzazione). - 1. Per le finalita' e per gli eventi,
di cui all'art. 1, lo Stato concede contributi sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa
europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita presso le Province
autonome.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa
di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro
consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni
zootecniche di cui al presente decreto e' comprensiva del
costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni
agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori
assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla
base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»;
c) al comma 2, le parole: «Piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e' inserita la seguente: «anche»; alla lettera f) le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»;
f) al comma 5 e 5-bis, le parole: «piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in agricoltura).
- 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di
danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei
rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano",
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di
mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base
territoriale e il numero di imprese beneficiarie.
2. Il Piano e' elaborato anche sulla base delle
informazioni e dei dati di carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui
rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di
ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una
Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione
professionale agricola rappresentata nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale
degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA).;
g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza
sulle imprese assicuratrici (IVASS).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e' approvato il regolamento di
funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti
della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri
emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento
della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della
normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del
contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le
procedure di erogazione del contributo ed i criteri di
cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi
dell'art. 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del
contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione
distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e
schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle
proposte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni
zootecniche, strutture.
5. Nel Piano possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze
per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura
dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non
sia approvato un nuovo Piano, continuano ad applicarsi le
disposizioni del piano precedente.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3, le parole: «di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono sostituite, ovunque ricorrenti, con le seguenti: «di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «all'assicurazione agevolata» sono inserite le seguenti: «o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita' regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (Omissis).
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90
per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'art.
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'art. 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti
destinati a indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a
condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. (Omissis).
6. (Omissis).».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il secondo periodo e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del citato
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - (Omissis).
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, abrogato dal presente decreto,
recava.: «Epizoozie».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «e 8, sono pubblicati sui siti internet delle Autorita' competenti».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Pubblicita' degli interventi). - 1. Gli
elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti
contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze
concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8, sono pubblicati
sui siti internet delle Autorita' competenti.».
 
Art. 8

Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

1. Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la parola: «Consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi collettivi»;
b) al comma 2, le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»;
c) il comma 5 e' abrogato.

Note all'art. 8:
- Si riporta la rubrica del Capo III ed il testo
dell'art. 11 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, come modificato dal presente decreto:
«Capo III (Organismi collettivi di difesa).
Art. 11 (Costituzione e finalita'). - 1. Gli Organismi
collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori
agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e
passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto
pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto
privato;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del
codice civile o societa' consortili di cui all'art.
2615-ter del medesimo codice.
2. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento
dell'attivita' degli Organismi collettivi e' concesso dalla
rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al
territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente
ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere
attribuito altresi' alle cooperative agricole di raccolta,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
loro consorzi nonche' altri soggetti giuridici, previa
modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle
regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora
le cooperative predette associno produttori situati in
regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di
idoneita' deve essere attribuito da ciascuna regione o
provincia autonoma.
4. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere
al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento
delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.
5. (Abrogato).».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita'»;
b) al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono sostituite dalle seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «della zona» e «, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione» sono soppresse;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
e) al comma 3, la lettera c), e' abrogata;
f) al comma 4, la parola: «, c)» e' soppressa e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Statuto e amministrazione). - 1. Gli
Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto
deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal
soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneita' allo
svolgimento delle attivita'.
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la
denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la
durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a
10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Organismo
collettivo di difesa.
3. Lo statuto deve altresi' prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli
imprenditori agricoli aventi i requisiti prescritti;
b) la nomina del collegio sindacale;
c) (Abrogata);
d) la riscossione dei contributi consortili che puo'
essere eseguita anche mediante ruolo in base alle
disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi
non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del
comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole di
raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione
o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle
attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 2-bis e' abrogato.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. L'attivita' di difesa attiva
e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta
dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti
riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno
sede legale.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato).».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102

1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola: «consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di difesa».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Interventi a favore degli associati). - 1.
Gli Organismi collettivi di difesa anno facolta' di
scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di
difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di
attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni
nell'interesse degli associati.
2. Gli Organismi collettivi di difesa, per il
raggiungimento delle finalita' associative, possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative,
coerentemente con quanto disposto nel presente decreto
legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli
stessi Organismi collettivi di difesa in nome e per conto
dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con
societa' di assicurazione autorizzate.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. (Abrogato).
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziari.».
 
Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F. - Fondo di solidarieta' nazionale» viene chiuso, con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri e, ad interim,
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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