Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2018 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 27 marzo 2018
Criteri e modalita' per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita' di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. (Regolamento n. 37).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, concernente la legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l'art. 6 che, tra l'altro, inserisce l'art. 132-ter in materia di sconti obbligatori nell'ambito dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'art. 132-ter;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 132-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 
Allegato 1

Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita'

=============================================
| Province |
+===========================================+
| Bari |
+-------------------------------------------+
| Barletta-Andria-Trani |
+-------------------------------------------+
| Benevento |
+-------------------------------------------+
| Bologna |
+-------------------------------------------+
| Brindisi |
+-------------------------------------------+
| Caserta |
+-------------------------------------------+
| Catania |
+-------------------------------------------+
| Catanzaro |
+-------------------------------------------+
| Crotone |
+-------------------------------------------+
| Firenze |
+-------------------------------------------+
| Foggia |
+-------------------------------------------+
| Genova |
+-------------------------------------------+
| La Spezia |
+-------------------------------------------+
| Latina |
+-------------------------------------------+
| Livorno |
+-------------------------------------------+
| Lucca |
+-------------------------------------------+
| Massa-Carrara |
+-------------------------------------------+
| Messina |
+-------------------------------------------+
| Napoli |
+-------------------------------------------+
| Palermo |
+-------------------------------------------+
| Pisa |
+-------------------------------------------+
| Pistoia |
+-------------------------------------------+
| Prato |
+-------------------------------------------+
| Reggio Calabria |
+-------------------------------------------+
| Rimini |
+-------------------------------------------+
| Roma |
+-------------------------------------------+
| Salerno |
+-------------------------------------------+
| Taranto |
+-------------------------------------------+
| Vibo Valentia |
+-------------------------------------------+

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124;
d) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonche' l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi;
e) «lavoro diretto italiano»: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
f) «premio puro»: prodotto tra frequenza sinistri e relativo costo medio;
g) «premio di tariffa»: si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti;
h) «province elencate»: lista delle province di cui all'art 132-ter, comma 3, del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale;
i) «province non elencate»: province non appartenenti all'insieme delle «province elencate»;
l) «scatola nera»: strumento hardware, denominato scatola nera o equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo e che, attraverso una dotazione software e' in grado di registrare l'attivita' del veicolo e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettera b), del Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia;
m) «veicolo»: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla loro circolazione.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria;
b) alle rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in Italia;
c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in Italia.
 
Art. 4

Condizioni per l'applicazione
dello sconto obbligatorio

1. Ai fini dell'applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'art. 132-ter, comma 2, del Codice, l'impresa, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.
 
Art. 5

Modalita' di applicazione
dello sconto obbligatorio

1. Lo sconto obbligatorio e' applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale ed e' pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.
 
Art. 6

Criteri di calcolo
dello sconto obbligatorio

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice, per ciascun settore tariffario l'impresa verifica, per gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa, per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione di almeno uno dei seguenti meccanismi elettronici:
a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l'attivita' del veicolo;
b) meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto e' calcolata dall'impresa in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non puo' essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei medesimi.
4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettera a), del Codice, l'impresa applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della presente sezione.
 
Art. 7

Condizioni per l'applicazione
dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. L'impresa, ai fini dell'applicazione dello sconto di cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province individuate nell'allegato 1.
 
Art. 8

Modalita' di applicazione
dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. Lo sconto e' applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale ed e' pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.
 
Art. 9

Criteri di calcolo
dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l'impresa confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa e registrati nelle province elencate nell'allegato 1, con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nell'allegato 1 e' in linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui all'allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa.
 
Art. 10

Informazioni analitiche
sugli sconti obbligatori

1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all'art. 132-ter, commi 2 e 4, del Codice, l'impresa raccoglie, in via sistematica, informazioni analitiche relative:
a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all'art. 132-ter, comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha applicato anche lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice;
b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su ciascun contratto di cui alla lettera a), rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
2. Le imprese di cui all'art. 3, lettera a) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di liberta' di prestazione di servizi conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le imprese di cui all'art. 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana. Le informazioni sono conservate per almeno tre anni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione attuariale.
 
Art. 11

Adempimenti e verifiche dell'impresa
sugli sconti obbligatori

1. Ai fini dei compiti assegnati dall'art. 272 degli Atti delegati e dall'art. 30-sexies, comma 1, lettera g), del Codice, la funzione attuariale, per ciascun settore tariffario:
a) verifica l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalita' di cui al capo II sulla politica di sottoscrizione dell'impresa e valuta, in coerenza con tali criteri e modalita', l'adeguatezza dell'entita' degli sconti obbligatori;
b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrive le attivita' svolte ai fini degli adempimenti di cui alla lettera a), indicando altresi' le motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa. Le risultanze di tali attivita' sono riportate all'organo amministrativo, con separata evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'art. 272, comma 8, degli Atti delegati.
2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, dandone evidenza nella relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. La funzione di verifica della conformita', ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-quater del Codice, conservando opportuna evidenza:
a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione dell'impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni del presente regolamento;
b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a).
 
Art. 12

Obblighi di trasparenza

1. Le polizze relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore contengono separata indicazione, in valore assoluto e in percentuale, degli sconti obbligatori di cui all'art. 132-ter, commi 2 e 4, del Codice.
 
Art. 13

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2018

p. il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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