Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 febbraio 2018
Modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione del decreto n. 940 del 1° marzo 2017, recante «Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche' dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017».



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997;
Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, che ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di euro 20.942.300;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, per quanto concerne gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017, recante «Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'art. 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche' dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 aprile 2017, n. 2292;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, della Commissione, dispone che i pagamenti sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, stabilisce che il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018;
Considerato che l'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017, stabilisce i massimali degli aiuti unitari onde consentire l'accesso ad un maggior numero di utenti possibili;
Considerato che l'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017,stabilisce in favore delle aziende di allevamento di equidi un aiuto con un massimale unitario per capo;
Considerato che le risorse finanziarie individuate all'art. 5, del decreto n. 940 del 1° marzo 2017, finalizzate a supportare il settore zootecnico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, non sono state completamente utilizzate;
Considerato che le risorse finanziarie individuate all'art. 7 del citato decreto 1° marzo 2017, finalizzate a supportare il settore dell'allevamento degli equidi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, non sono state ancora erogate;
Ritenuto che le risorse finanziarie inutilizzate debbano essere redistribuite alle aziende aventi diritto, che hanno presentato domanda per l'accesso alle misure di sostegno previste all'art. 5, comma 1, del decreto 1° marzo 2017, sulla base del numero di capi ritenuti ammissibili da Agea in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto 1° marzo 2017;
Ritenuto altresi' che le risorse finanziarie recate dall'art. 7 del decreto 1° marzo 2017 ancora non erogate debbano essere distribuite alle aziende aventi diritto, che hanno presentato domanda per l'accesso alle misure di sostegno previste al suddetto art. 7, sulla base degli esiti istruttori e del numero di capi ritenuti ammissibili da Agea in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del medesimo decreto 1° marzo 2017;
Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con comunicazione del 15 febbraio 2018, dalla Regione Abruzzo con comunicazione del 16 febbraio 2018, dalla Regione Marche con comunicazione del 16 febbraio 2018, e dalla Regione Umbria con comunicazione del 16 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1

1. In deroga ai limiti stabiliti, per la quantificazione degli aiuti unitari, all'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017, le risorse non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione dell'art. 5 dello stesso decreto, sono ridistribuite da Agea tra le misure previste al medesimo art. 5, comma 1, in proporzione alle somme assegnate per ognuna di queste e sono erogate alle aziende che hanno presentato domanda per l'accesso alle stesse misure, in proporzione al numero di capi complessivamente ammissibili alla concessione degli aiuti.
2. In deroga a quanto previsto all'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 940 del 1° marzo 2017, le risorse non ancora erogate nel quadro dell'applicazione dell'art. 7 dello stesso decreto sono distribuite, entro il 30 settembre 2018, alle aziende che hanno presentato domanda per l'accesso alle stesse misure, sulla base degli esiti istruttori e del numero di capi ammissibili alla concessione degli aiuti, con il massimale unitario per capo di cui al comma 3 del medesimo art. 7.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2018

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev.n. 167
 
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