Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2018
lnserimento dell'ufficio di statistica di ANPAL Servizi S.p.a. nell'ambito del Sistema statistico nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;
Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2010 con il quale l'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.A. e' stato inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che, all'art. 1, comma 595, ha disposto che Italia Lavoro S.p.A. assume la denominazione di ANPAL Servizi S.p.A.;
Vista l'istanza di partecipazione al Sistema statistico nazionale avanzata all'Istituto nazionale di statistica da ANPAL Servizi S.p.A in data 19 ottobre 2017 prot. n. 8741;
Vista la nota del 18 dicembre 2017 prot. n. UL1386291, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria condotta ai fini dell'accoglimento della citata istanza presentata da ANPAL Servizi S.p.A in considerazione del contributo che il richiedente puo' fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacita' informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale, nonche' della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;
Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, titolare della funzione di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui ANPAL Servizi S.p.A. e' una societa' in house;
Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 13 novembre 2017;
Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera g), relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

Art. 1

L'ufficio di statistica di ANPAL Servizi S.p.A. e' inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
 
Art. 2

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 410
 
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