Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 marzo 2018
Elenco dei prestatori di beni e servizi .


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8452 final del 25 novembre 2015, rispetto al quale la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ricopre il ruolo di autorita' di gestione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito per brevita' «Codice») recante il «Codice dei contratti pubblici», in particolare:
gli articoli 30, comma 1, e 36, comma 1, secondo cui l'affidamento di appalti di opere, lavori, servizi e forniture si svolge nel rispetto, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', nonche' nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
l'art. 36, comma 2, lettere a) e b), secondo cui le stazioni appaltanti procedono:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
l'art. 36, comma 7 che affida all'ANAC la definizione delle modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle indagini di mercato nonche' la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
l'art. 85, che disciplina il Documento di gara unico europeo (DGUE)»;
Viste le linee guida che la direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha adottato, in data 18 luglio 2016, per fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente quadro normativo nazionale;
Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate dal consiglio dell'autorita' con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
Vista la proposta di aggiornamento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle sopra citate linee guida ANAC n. 4, deliberata dal Consiglio dell'ANAC il 20 dicembre 2017 e inviata al Consiglio di Stato per il consueto parere;
Visto il decreto direttoriale del 6 ottobre 2014, recante «Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi», solo per appalti di importo inferiore ad 40.000,00;
Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2015, che disciplina il sistema per l'acquisizione delle procedure in economia per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per un importo superiore ad 40.000,00, ma inferiore ad euro 134.000,00;
Visto il decreto direttoriale del 5 giugno 2015, recante «Adozione della graduatoria relativa agli operatori economici di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi» fino a 40.000 euro;
Visto il decreto direttoriale n. 2441 dell'8 febbraio 2016 con il quale e' stata aggiornata la graduatoria adottata con il precedente decreto direttoriale del 9 aprile 2015;
Visto il decreto direttoriale n. 10448 del 28 aprile 2017, per l'adozione dell'elenco operatori economici di fiducia per importi tra i 40 mila e 134 mila euro, aggiornamento del 28 aprile 2017;
Ritenuto necessario, in ossequio alla suddetta normativa ed al fine della semplificazione procedurale, adottare, in sostituzione dei vigenti elenchi di fornitori, un unico elenco degli operatori economici di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di affidamento di appalti di servizi e/o forniture di importo sotto soglia di cui al richiamato art. 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50/2016;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco dei prestatori di beni e servizi (di seguito anche «Elenco»), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Amministrazione) per i contratti di importo sotto soglia, di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito «Codice»), inferiori a 144.000,00 euro, esclusa I.V.A.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria, periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, si intendono automaticamente aggiornate a quelle in vigore.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Istituzione dell'Elenco dei prestatori di beni e servizi

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento, previste dall'art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, l'Elenco dei prestatori di beni e servizi di fiducia.
2. L'Elenco definisce un numero di operatori economici, fornitori di beni e servizi, per i quali risultino preliminarmente comprovati e dichiarati i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonche' i requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice. Nell'ambito di tale Elenco, l'Amministrazione puo' individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di beni e servizi, per gli importi sopra indicati.
3. L'Elenco, diviso per categorie di servizi e redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, e' adottato con decreto del direttore generale ed e' pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione - http://www.politicheagricole.it, nella sezione «Gare».
4. A ciascun operatore economico verra' assegnato un numero progressivo determinato in base all'ordine di presentazione delle domande. Il codice numerico assegnato al fornitore al momento dell'iscrizione verra' utilizzato dall'Amministrazione per individuare sull'Elenco l'operatore stesso.
5. La trasmissione della documentazione necessaria per l'inserimento nell'Elenco delle domande e la conseguente istituzione del suddetto Elenco, non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
 
Art. 3

Durata dell'Elenco

1. L'Elenco dei fornitori di fiducia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, si configura come un elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.
 
Art. 4

Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5, gli operatori economici individuati dagli articoli 45 e seguenti del Codice.
 
Art. 5

Categorie di specializzazione

1. I prestatori di beni e servizi sono iscritti per categorie di specializzazione.
Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi e forniture, ritenuti necessari per l'esecuzione del programma operativo FEAMP 2014-2020, come di seguito specificati:
categoria 1: valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilita' connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del programma operativo FEAMP 2014-2020;
categoria 2: creazioni di reti; organizzazione in rete; nonche' misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea;
categoria 3: servizi giuridici-amministrativi a supporto del programma operativo FEAMP;
categoria 4: servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attivita' di monitoraggio del programma operativo FEAMP;
categoria 5: servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del programma operativo FEAMP, ivi compresi ristorazione e catering;
categoria 6: servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo FEAMP;
categoria 7: servizi di immissione ed elaborazione dati;
categoria 8: pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
categoria 9: organizzazioni e/o partecipazione e/o allestimenti per fiere e manifestazioni;
categoria 10: servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media;
categoria 11: creazione e gestione di siti web;
categoria 12: studi e indagini di mercato ed affini;
categoria 13: sviluppo di progetti innovativi;
categoria 14: installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;
categoria 15: acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo;
categoria 16: acquisto, riparazione e manutenzione di mobili e arredi;
categoria 17: acquisto di libri, riviste e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
categoria 18: igiene e qualita' dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura;
categoria 19: valutazione di risorse biologiche;
categoria 20: economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;
categoria 21: tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;
categoria 22: altri servizi necessari per il funzionamento di quest'Amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza.
2. Unica classe d'importo, per la quale e' possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, e' da 40.000,00 euro, al netto dell'I.V.A., fino a 144.000,00 euro, al netto dell'I.V.A. (importo definito in relazione alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice.
 
Art. 6

Domanda di iscrizione

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (che e' altresi' pubblicato sul sito http://www.politicheagricole.it), gli operatori economici interessati all'iscrizione nel costituendo elenco unico devono presentare all'Amministrazione apposita domanda redatta in tutte le sue parti in conformita' al modello allegato A, precisando la categoria di specializzazione.
2. I soggetti che intendono iscriversi a piu' categorie, devono presentare tante singole domande quante sono le categorie alle quali sono interessati, con le seguenti precisazioni:
ciascuna domanda per ogni categoria deve essere inserita in apposito plico sigillato;
e' vietata la presentazione di piu' domande per la medesima categoria;
e' vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonche' quale componente di piu' consorzi. Nel caso in cui un soggetto presenti piu' domande per la medesima categoria ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prendera' in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente, considerando irricevibile quella successiva.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, compilata secondo lo schema allegato (modello A), e corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8, deve essere inviata a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in via XX Settembre n. 20 - 00186 Roma - Segreteria della direzione (secondo piano).
4. La domanda e la documentazione devono pervenire, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: «Domanda di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di beni e servizi di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di affidamento di appalti di servizi e/o forniture di importo sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50/2016».
5. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna categoria secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda.
 
Art. 7

Requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: A. Requisiti di ordine generale e di idoneita'.
1. Sono esclusi, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, gli operatori economici nei confronti dei quali e' stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonche' all'art. 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente regolamento, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato, ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Gli operatori economici sono altresi' esclusi se hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. L'Amministrazione esclude gli operatori economici in una delle seguenti situazioni:
1) prova, da parte dell'Amministrazione con qualunque mezzo adeguato circa la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
2) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
3) prova, da parte dell'Amministrazione, con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
4) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67, non possa essere risolta con misure meno intrusive;
6) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
8) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
9) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
10) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
11) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
12) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente regolamento e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'osservatorio;
13) l'operatore economico si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
6. Gli operatori economici dovranno altresi':
a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
b) essere iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
c) non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento. B. Requisiti relativi alla capacita' economico-finanziaria.
1. Fatturato globale - Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, per ciascuna categoria per la quale l'operatore economico presenti istanza ai sensi del precedente art. 6.
Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto cumulativamente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attivita' da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivita' [(fatturato richiesto/3) × anni di attivita'].
2. Fatturato specifico per servizi analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - I.V.A. esclusa - almeno pari a 50.000,00 euro.
Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo puo' essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.
 
Art. 8

Documenti per l'iscrizione

1. Gli interessati devono far pervenire il DGUE, prodotto in conformita' a quanto stabilito dall'art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 nelle modalita' indicate dalle linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05350) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016.
2. Il DGUE deve essere corredato da copia del documento di identita', in corso di validita', del sottoscrittore.
 
Art. 9

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

1. Il responsabile per la gestione dell'Elenco, di cui all'art. 15 provvede all'esame delle istanze degli operatori, procedendo alla loro iscrizione seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le domande e cura l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco ogni sei mesi.
2. La verifica del possesso dei requisiti avverra' secondo le forme e i modi previsti dalle linee guida ANAC n. 4.
3. Dalla data di ricezione della domanda prendera' avvio la fase istruttoria della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
In difetto di comunicazione del Responsabile della gestione dell'elenco, ai sensi del comma 7 presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la medesima si intendera' accolta, con conseguente iscrizione dell'operatore all'Elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 241/1990. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti, il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
4. Qualora la documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformita' da quanto prescritto all'art. 8, l'istante e' invitato, con comunicazione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), a regolarizzare le dichiarazioni e/o il contenuto della documentazione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, facendo pervenire all'Amministrazione i chiarimenti al seguente indirizzo: pemac.segreteria@politicheagricole.it
5. Ai fini dell'inserimento nell'elenco fanno fede la data e l'orario di arrivo della documentazione integrativa che completa l'istanza. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'istanza si intende rigettata.
6. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o piu' variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
7. L'istanza e' respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verra', altresi', respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.
8. Nei casi di reiezione, ne sara' data tempestiva comunicazione all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, specificando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
9. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verra' comunicato per iscritto al soggetto interessato.
 
Art. 10

Effetti dell'iscrizione e criteri
di selezione degli operatori economici

1. Nei limiti d'importo indicati all'art. 1, l'Amministrazione intende avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 36, commi 1, 2 e 6, del Codice, con le modalita' ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'Elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicita', in conformita' a quanto previsto dal Codice.
2. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice per lo svolgimento delle procedure di selezione l'Amministrazione, avvalendosi di «CONSIP S.p.a.», puo' procedere attraverso il MEPA (Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
3. Ai sensi del comma 450 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Amministrazione e' tenuta a far ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
4. In relazione all'importo stimato dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., l'ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, e 36, comma 1 e 6, del Codice, invita le imprese iscritte nella categoria interessata, in numero almeno pari a quello indicato dall'art. 36, comma 2, del Codice, a presentare un'offerta.
5. La selezione avviene nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, cosi' come declinato nelle linee guida ANAC n. 4, e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione di tutti gli operatori economici iscritti.
6. Il criterio di rotazione viene applicato esclusivamente in relazione alla sola categoria cui si riferisce il servizio da affidare. Pertanto ciascun operatore economico, gia' invitato o aggiudicatario in riferimento ad una data categoria di servizio, puo' partecipare, in qualsiasi momento, alla selezione avente ad oggetto una diversa categoria di specializzazione.
7. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Elenco nei seguenti casi:
a) per impossibilita' di utilizzare l'Elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire;
b) quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti;
c) qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;
d) qualora, per la fornitura da acquisire nella categoria rispondente, non siano iscritti operatori economici ovvero siano iscritti ma non in numero sufficiente.
8. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonche' il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilita' previsti dalla normativa in vigore.
 
Art. 11

Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

1. L'Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, puo' procedere con provvedimento del direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato, secondo le modalita' di cui alla legge n. 241/1990.
2. La cancellazione e' comunque disposta d'ufficio, nei seguenti casi:
per gli operatori economici che, per almeno cinque volte, non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto;
per cessazione dell'attivita'.
3. L'Amministrazione potra' altresi' disporre la cancellazione dall'Elenco:
in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 1;
in caso grave negligenza o malafede degli operatori economici nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
in caso di grave errore nell'esercizio dell'attivita' professionale.
4. La cancellazione e' altresi' disposta su domanda dell'interessato.
 
Art. 12

Segnalazione delle variazioni ai fini
del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco

1. In ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, gli operatori iscritti nell'Elenco devono comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
2. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra da' luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11.
 
Art. 13

Pubblicita'

1. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Elenco fiduciario dell'Amministrazione dei prestatori di servizi e' resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell'Amministrazione: www.politicheagricole.it
 
Art. 14

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali», l'Amministrazione gestisce l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi.
2. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati puo' comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
 
Art. 15

Responsabile della gestione dell'Elenco

1. Il responsabile della gestione dell'Elenco sara' nominato con separato decreto del direttore generale.
2. Tutte le comunicazioni indirizzate al responsabile dell'Elenco potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.segreteria@politicheagricole.it
 
Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret I - logistica.
2. I decreti direttoriali del 6 ottobre 2014 e del 9 aprile 2015 sono abrogati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto con conseguente decadenza degli elenchi ad essi connessi.
3. Gli operatori economici iscritti negli elenchi di cui al punto precedente, qualora interessati all'iscrizione nel costituendo elenco unico, sono invitati a presentare all'Amministrazione apposita domanda in conformita' alle previsioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana ed e' altresi' pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione www.politicheagricole.it
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.
Roma, 12 marzo 2018

Il direttore generale: Rigillo
 
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