Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2018
Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo.



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante le modalita' di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 16-05 (di seguito, raccomandazione), recante l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2015 (di seguito, decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Visto il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Viste le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attivita' di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
Vista la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalita' attuative del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;
Viste le risultanze dei lavori svolti dal Comitato interno di supporto tecnico-giuridico-amministrativo istituito con decreto direttoriale n. 1883 del 23 gennaio 2017;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione, puo' con proprio decreto, disporre limitazioni alle attivita' di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e seguenti del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009, in capo agli Stati membri, ricadono gli obblighi e le responsabilita' connesse all'esatta registrazione delle catture, con particolare riguardo agli stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione e/o conservazione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ad un riassetto delle richiamate norme nazionali, finalizzato all'adozione di specifiche disposizioni che assicurino la corretta implementazione, a livello nazionale, delle citate previsioni internazionali;
Ritenuto, altresi', necessario procedere all'implementazione di misure tecniche che, nell'assicurare la puntuale registrazione dei dati relativi alle catture di pesce spada nel Mediterraneo, consentano, anche e soprattutto, il contestuale e constante monitoraggio del progressivo raggiungimento dei quantitativi massimi catturabili;
Sentite le rappresentanze di settore;

Decreta:

Art. 1
Elenco delle unita' autorizzate alla pesca professionale del pesce
spada

1. Le imbarcazioni tradizionalmente denominate «feluche» gia' inserite nell'elenco di cui al decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, in premessa citato, (come successivamente e costantemente aggiornato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto) mantengono detta iscrizione a titolo definitivo.
 
Allegato 1
Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce
spada (MED-SWO)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni e misure tecniche per le catture bersaglio di pesce
spada

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (log-book cartaceo e/o elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg.
2. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtu' delle vigenti normative nazionali ed unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in allegato 1, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati alle competenti autorita' marittime, nonche' trasmessi, per il tramite di quest'ultime, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero (di seguito, Direzione generale), con cadenza settimanale, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore ai 15 metri, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al secondo capoverso del precedente comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati ad adeguarsi, secondo le modalita' di cui alla Circolare esplicativa del decreto ministeriale 13 aprile 2015 (in premessa citato), alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo. Nelle more del suddetto termine perentorio, il richiamato processo di adeguamento potra' avvenire anche su base volontaria, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione generale.
4. La Direzione generale dispone, nei confronti dell'unita' interessata, la cancellazione immediata e definitiva dall'elenco in questione, nei seguenti casi:
mancato adeguamento entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3;
accertata assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive;
commissione di infrazioni gravi correlate all'impiego di reti derivanti.
5. Prima del rientro in porto, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, debbono comunicare, con qualsiasi mezzo, alla competente autorita' marittima le informazioni minime (di cui allo schema in allegato 2), inerenti le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari catturati.
6. Le richiamate operazioni di sbarco/trasbordo sono unicamente consentite nell'ambito dei porti designati di cui all'elenco gia' disponibile sul sito web dell'ICCAT.
7. Non e' consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada.
8. L'utilizzo del sistema «palangaro» - con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 - ovvero dell'attrezzo «palangaro derivante (LLD)», per la pesca del pesce spada, e' soggetto alle seguenti limitazioni d'esercizio:
numero massimo di ami utilizzabili 2.500 (una seconda serie di ami armati e' consentita a bordo, per uscite superiori a 2 giorni, a condizione che essi siano debitamente legati e stivati sottocoperta in modo da non risultare agevolmente utilizzabili);
altezza minima dell'amo 7 cm;
lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.
 
Art. 3
Disposizioni e misure tecniche per le catture accessorie (by-catch)
di pesce spada

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato.
2. Ferma restando la percentuale di cui a precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada e' fissato in 250 chilogrammi.
3. Alle catture accessorie (by-catch) di pesce spada si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1, 5, 6 e7.
4. I comandanti delle imbarcazioni da pesca di cui al presente articolo presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello in allegato 1 e secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 2.
 
Art. 4
Disposizioni e misure tecniche per la pesca sportiva
sportiva/ricreativa di pesce spada

1. Ferme restando le norme in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni di cui alle vigenti circolari in premessa citate, nonche' quanto stabilito al precedente art. 2, commi 5, 6 e7, alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
e' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare piu' di un singolo esemplare al mese;
e' consentito, unicamente, l'utilizzo dei seguenti attrezzi: «lenze» e «canne»;
gli operatori interessati presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello in allegato 1 e secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 2;
e' vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati;
e' obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce, ove in contrasto, le previgenti e corrispondenti disposizioni nazionali, in premessa citate.
2. In ottemperanza ai pertinenti paragrafi della raccomandazione ed in ossequio alle vigenti norme unionali, la Direzione generale provvede a:
redigere e/o aggiornare, con decorrenza dall'annualita' 2018, il Piano annuale di pesca, curandone, altresi', la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea;
modificare e/o integrare, di concerto con le competenti autorita' marittime, l'elenco di cui al precedente art. 3, comma 4, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di pesca in questione;
diramare, ove necessario, ulteriori disposizioni applicative onde assicurare l'esatta implementazione del presente decreto.
3. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2018

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
 
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