Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 febbraio 2018
Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente «Ordinamento giudiziario»;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente «Istituzione del giudice di pace»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148» e s.m.i.;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;
Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116/2017, in cui sono definite le figure di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario;
Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari sono fissate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di funzionalita' dei servizi della giustizia;
Visto, altresi', l'art. 3, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 116/2017, secondo cui, in sede di prima applicazione, le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari non possono essere superiori a quelle dei magistrati professionali che svolgono, rispettivamente, funzioni di merito, giudicanti ovvero requirenti, con esclusione dei magistrati aventi funzioni direttive;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina il regime delle indennita' spettanti ai magistrati onorari;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Visto l'art. 31, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina il regime transitorio delle indennita' dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone che, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Rilevato che, nel vigente ruolo organico della magistratura, i posti di magistrato professionale con funzioni giudicanti di merito non direttive sono complessivamente pari a 6.840, mentre i posti di magistrato professionale con funzioni requirenti di merito non direttive sono complessivamente pari a 2.221;
Tenuto conto che tali entita' numeriche costituiscono il limite massimo entro cui individuare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari;
Considerato, infine, che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, consentono - in sede di prima applicazione - di determinare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in misura pari, rispettivamente, a 6.000 e a 2.000 unita';
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Adunanza plenaria del Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 17 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1
Dotazione organica dei giudici onorari di pace

La dotazione organica dei giudici onorari di pace e' fissata in 6.000 unita'.
 
Art. 2
Dotazione organica dei vice procuratori onorari

La dotazione organica dei vice procuratori onorari e' fissata in 2.000 unita'.
 
Art. 3
Disciplina transitoria

1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari determinato ai sensi degli articoli 1 e 2, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel secondo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui spetta l'indennita' prevista dall'art. 23, comma 2, nonche' dall'art. 31, comma 2, non potra' essere superiore al 60% della dotazione organica complessiva.
 
Art. 4
Clausola di invarianza

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendosi provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla Missione 6 - Giustizia - Programma 6 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria - Capitolo 1362 piano gestionale 1 per l'anno finanziario 2018 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
Art. 5
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro
della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 402
 
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