Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 20 febbraio 2018, n. 5
Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Alle regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano - Loro sedi
Alle province
Alle citta' metropolitane
Ai comuni
Agli organi di revisione
economico-finanziaria
e, p.c.
Alla Corte dei conti
Segretariato generale
Sezione delle autonomie
Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Segretariato generale
Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Dipartimento della protezione
civile
Struttura di missione per il
coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia
scolastica
Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture
idriche
Ufficio per lo sport
Roma
Al Ministero della giustizia
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei
servizi - Roma
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni
e territoriali - Roma
Al Gabinetto del Ministro - Sede
All'Ufficio coordinamento
legislativo - Sede
All'Ufficio legislativo-economia -
Sede
All'Ufficio legislativo-finanze -
Sede
All'ISTAT, via Cesare Balbo n. 16 -
Roma
All'A.N.C.I., via dei Prefetti n.
46 - Roma
All'U.P.I., piazza Cardelli n. 4 -
Roma
Al CINSEDO, via Parigi n. 11 - Roma
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - Loro sedi

PREMESSA
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali per il triennio 2018-2020 e illustra le innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Al fine di favorire una migliore comprensione e leggibilita' del quadro normativo nel suo complesso, viene mantenuta la struttura logica gia' utilizzata nell'esercizio 2017 (circolare 3 aprile 2017, n. 17).
Preliminarmente, appare utile richiamare il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che dispone che: "Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione".
Si ricorda che la richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata), ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la sostenibilita' del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali quali, ad esempio, gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e calamita' naturali.
La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali e' stata consolidata, poi, con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Il Legislatore, infatti, nella consapevolezza che la stabilita' delle regole facilita la programmazione finanziaria, ha previsto che gli enti territoriali conseguano un unico obiettivo costituito dall'equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza (senza alcuna esclusione di voci di entrata e di spesa), come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 243 del 2012.
La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena attuazione con l'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge di bilancio 2017, prevede, al comma 466, che, a decorrere dal 2017, gli enti territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio) e che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, che per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il Fondo pluriennale (di entrata e di spesa) al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione.
Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) riguardano:
- Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016: gli enti territoriali possono non rilevare in economia le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento gia' attivate, ancorche' non ancora impegnate, e conservarle nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017, purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa (articolo 1, comma 880);
- Flessibilita' in corso di gestione: all'articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016, dopo le parole "il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti" sono eliminate le parole "non finanziati dall'avanzo di amministrazione". Conseguentemente, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve piu' considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre, e' eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio (articolo 1, comma 785). In tal modo, l'ente deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio;
- Completa applicazione della disciplina del pareggio di bilancio a tutte le Autonomie speciali: e' abrogato l'articolo 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, che escludeva le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio e premiante del pareggio di bilancio. Pertanto, dal 2018, le richiamate regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, non piu' soggette al vincolo del patto di stabilita' interno, applicano integralmente la disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 465 e seguenti, della  legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 828);
- Chiusura contabilita' speciali protezione civile: le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali degli enti territoriali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, durante lo stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti territoriali. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilita' speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, e' disciplinata apposita procedura nell'ambito del patto di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (articolo 1, commi da 787 a 791);
- Patti di solidarieta' nazionale enti locali: sono apportate modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari agli enti locali per spese d'investimento da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (articolo 1, comma 874). In particolare:
1) incremento di 200 milioni di euro (dagli iniziali 700 milioni) degli spazi finanziari assegnabili agli enti locali negli anni 2018 e 2019, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012. A tal fine, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui a interventi di impiantistica sportiva e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 (lett. a);
2) i comuni facenti parte di un'unione di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge n. 243 del 2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni (lett. b);
3) sono modificate le procedure di assegnazione degli spazi finanziari richiesti per interventi di edilizia scolastica; e' introdotta, inoltre, una nuova priorita', e relativa disciplina, per l'impiantistica sportiva (lettere da c) a i);
4) sono introdotte ulteriori priorita' per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali:
- investimenti gia' avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (lett. l);
- investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata a valere sulle risorse di cui al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017) (lett. m);
- comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lett. n);
- investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento degli impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lett. o).
Da ultimo, la lettera p) aggiorna le lettere del comma 493 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, mentre la lettera q) riformula il comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, prevedendo che l'ente territoriale attesti l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. Il predetto ente, tuttavia, non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.
Per ulteriori dettagli sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, si rinvia ai paragrafi dedicati.
A. ENTI ASSOGGETTATI ALLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
A.1 Enti territoriali
L'articolo 1, comma 465, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alla regola del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, le regioni e le province autonome, le citta' metropolitane, le province e tutti i comuni, senza alcuna esclusione.
Di conseguenza, anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2018, sono assoggettati all'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, pertanto, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione. A tal fine, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga gia' di credenziali d'accesso ad altri applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze, dovra' utilizzare le stesse credenziali per accedere all'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio.
Si invitano, comunque, gli utenti gia' accreditati ad aggiornare/integrare le informazioni gia' presenti al fine di favorire un canale sempre piu' efficace di comunicazione. Al riguardo, si raccomanda di verificare ed aggiornare, in particolare, le informazioni contenute nella sezione "Anagrafica Ente", destinata a raccogliere le informazioni inerenti ai contatti, con particolare riferimento all'anagrafica istituzionale, degli amministratori e dei responsabili finanziari.
Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del pareggio di bilancio. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.
Per ulteriori dettagli sulle modalita' di accreditamento, integrazione dell'anagrafica, recupero password, si veda l'allegato ACCESSO WEB/18 alla presente circolare (Allegato 1).
Da ultimo, si segnala che, in considerazione della specificita' della citta' di Roma quale Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 - che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - ha previsto una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma. In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma Capitale concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.
A.2 Autonomie speciali
Anche le autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio 2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
In particolare, per le autonomie speciali, a decorrere dall'esercizio 2016, e' stato avviato il graduale abbandono del patto di stabilita' interno (conclusosi il 1° gennaio 2018), ad eccezione della regione Sardegna il cui passaggio a regime alla disciplina del pareggio di bilancio e' avvenuto contestualmente alle regioni a statuto ordinario gia' a decorrere dall'anno 2015, in attuazione del punto 3 dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 21 luglio 2014 e recepito dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, e successivamente confermato dal comma 478-bis dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2015.
La regione Sicilia, invece, applica, a regime, la disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2016, in attuazione dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113 del 2016.
Per i restanti enti ad autonomia differenziata, fino al definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio nel 2018, gli obiettivi di finanza pubblica sono stati conseguiti anche attraverso le regole del patto di stabilita' interno di cui alla legge di stabilita' 2013 (articolo 1, commi 454 e successivi della legge n. 228 del 2012), modulati secondo quanto concordato tra Stato e singola regione e provincia autonoma.
In particolare, la regione Valle d'Aosta e' stata assoggettata al doppio vincolo di finanza pubblica (patto di stabilita' interno e pareggio di bilancio) nell'anno 2016 e, a decorrere dall'anno 2017, alle sole regole del pareggio di bilancio, ivi compreso, dunque, il connesso regime sanzionatorio e premiale, ai sensi del comma 484 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).
Le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, sono state assoggettate al doppio vincolo di finanza pubblica fino all'anno 2017. A decorrere dall'anno 2018, anche per i suddetti enti ad autonomia differenziata viene meno il vincolo del patto di stabilita' interno e trova integrale applicazione la disciplina del pareggio di bilancio.

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 1 Per la regione Friuli Venezia Giulia il definitivo
superamento del patto di stabilita' interno e del regime di
doppia applicazione dei vincoli di finanza pubblica e'
previsto a decorrere dal 2018 dall'articolo 1, commi 815 e
828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e
Bolzano, il definitivo superamento del patto di stabilita'
interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli di
finanza pubblica e' previsto a decorrere dal 2018
dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.

B. DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2018-2020
B.1 Indicazioni generali
La legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, all'articolo 1, comma 466, che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili - sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:
ENTRATE FINALI
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in c/capitale
5 - Entrate da riduzioni di attivita' finanziarie
SPESE FINALI
1 - Spese correnti
2 - Spese in c/capitale
3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie.
Per gli anni 2018-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare che per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il Fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione.
Per ciascuno degli anni 2018-2020 non rileva, poi, la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa che la predetta quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Per la redazione dei documenti contabili si rinvia al principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4 (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) che, nello specifico, dispone che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessita' di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilita' di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.".
Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3).
Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 20172 , nell'esaminare, tra l'altro, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Bolzano e di Trento sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016 (articolo 9, comma 1, legge n. 243 del 2012), le ha dichiarate infondate:
1) circa la mancata inclusione dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali valide ai fini del saldo: in quanto l'interpretazione della norma non puo' che essere quella secondo cui l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilita' dell'ente che lo realizza;
2) circa la pretesa illegittimita' delle limitazioni previste all'utilizzazione, a partire dall'esercizio 2017, delle risorse gia' destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e - a tal fine - inserite nel Fondo pluriennale vincolato (che impedirebbe la naturale utilizzazione del fondo stesso, trasformandolo di fatto in un indebito contributo dell'ente territoriale agli obiettivi di finanza pubblica): cio', in quanto occorre interpretare le richiamate norme nel senso che le disposizioni impugnate non alterano la struttura e la gestione temporale del Fondo pluriennale vincolato. Ne consegue che - contrariamente a quanto lamentato dalle ricorrenti - accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio secondo quanto programmato a suo tempo dall'ente territoriale. Pertanto, l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione contabile non incide ne' quantitativamente ne' temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del Fondo pluriennale vincolato.

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 2 La Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 2017 ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale avanzate dalle Regioni autonome
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione
Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento
sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164
del 2016, che ha introdotto il comma 1-bis dell'articolo 9
della legge n. 243 del 2012, che prevede che "Ai fini
dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con
gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e'
prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le
entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate
finali".
Le questioni possono essere sintetizzate in relazione ai
tre diversi periodi di cui si compone la norma impugnata:
a) il primo periodo - secondo la prospettazione della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - avrebbe l'effetto
indiretto di "espropriare" l'avanzo di amministrazione
all'ente territoriale che lo ha realizzato per acquisirlo a
obiettivi di finanza pubblica da realizzare in ambito
regionale;
b) con argomentazioni sostanzialmente analoghe, tutte le
autonomie speciali ricorrenti deducono poi che il secondo e
il terzo periodo, attraverso uno strumentale collegamento
con lo schema di bilancio armonizzato, impedirebbero la
naturale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato,
trasformandolo di fatto in un indebito contributo dell'ente
territoriale agli obiettivi di finanza pubblica. In tal
modo, un istituto nato per la mera esposizione contabile
delle diacronie inerenti alla gestione di competenza e di
cassa dei programmi aventi valenza pluriennale sarebbe
conformato dalle norme impugnate in un'indebita intrusione
negli equilibri finanziari dell'ente territoriale, ponendo
in essere una patente violazione della sua autonomia
finanziaria e del correlato buon andamento della
programmazione.
Avendo tutte le questioni sollevate l'intento di
salvaguardare la disponibilita' dell'avanzo di
amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato secondo
le rispettive discipline, una diversa interpretazione delle
disposizioni impugnate che escluda il preteso significato
ablativo le renderebbe, per cio' stesso, infondate.

Riportando la lettura di tali disposizioni alla loro finalita' di aggregazione macroeconomica, vengono a cadere tutti i pretesi pregiudizi per le finanze delle autonomie ricorrenti. Queste ultime, unitamente agli altri enti territoriali, mantengono, infatti, la piena facolta' di gestire secundum legem il Fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio.
Cio' posto, si ritiene che gli strumenti previsti dal legislatore (intese regionali e patti di solidarieta' nazionale) e la maggiore flessibilita' in corso di gestione introdotta dal comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che modifica il comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 20163 , rappresentino un efficace mezzo di utilizzo - e progressivo smaltimento - dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali, in linea con le interpretazioni della Corte costituzionale espresse nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

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3 Il comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017
prevede che il prospetto dimostrativo del rispetto del
saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di
previsione degli enti territoriali, non deve considerare
gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e
dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione,
anche se finanziati dall'avanzo di amministrazione, ed
elimina l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai
fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto
dimostrativo alle variazioni di bilancio. Pertanto, il
saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in
sede di approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto di gestione).

B.2 Fondo pluriennale vincolato
Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato.
La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, ivi inclusi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.
In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico e' consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilita', anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione.
Al riguardo, giova ricordare che il principio contabile 5.4, concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilisce che, nel caso in cui non vi sia aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate, cui il Fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il Fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Come anticipato, l'articolo 1, comma 880, della legge di bilancio 2018, dispone che le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento gia' attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2017 purche' relative a opere per le quali l'ente abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Si evidenzia, tuttavia, che tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non vengono assunti i relativi impegni di spesa.
Per gli anni 2017-2019, come precisato dal comma 466, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica di competenza, gli enti territoriali sommano all'ammontare delle entrate finali accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle spese finali impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Come gia' precedentemente evidenziato, per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il Fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione. Cio', non solo alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, ma anche in considerazione del fatto che gli enti territoriali possono costituire, in ciascun anno, il Fondo pluriennale di spesa finanziato da avanzo di amministrazione esclusivamente nel rispetto del proprio saldo (e, di conseguenza, coprendolo con le entrate finali valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica) o, alternativamente, attraverso gli strumenti di flessibilita' disciplinati dal legislatore (intese regionali e patti di solidarieta' nazionali) che assicurano a livello regionale e/o nazionale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali interessati.
Si ricorda, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 466 prevede che non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa che la predetta quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.1).
Da ultimo, si segnala che l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.
B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilita' e Fondi spese e rischi futuri
Nell'ambito del richiamato principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilita', stanziato nel bilancio e accantonato nel risultato d'amministrazione. Il Fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel bilancio di previsione e' un Fondo stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente, in conto capitale e per le partite finanziarie, il cui ammontare e' determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e del loro andamento negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita' non e' oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il comma 882 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 modifica il paragrafo 3.3 (che regola gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilita') dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La novella prevede che, nel 2018, gli enti territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75 per cento (prima della modifica era pari all'85 per cento) dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione, nel 2019 pari almeno all'85 per cento (la vecchia norma prevedeva che dal 2019 l'accantonamento al Fondo venisse effettuato per l'intero importo), nel 2020 pari almeno al 95 per cento e pari al 100 per cento a decorrere dal 2021.
Le altre tipologie di Fondi per le quali e' possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, sono:
a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
b) Fondi speciali (solo per le regioni e le province autonome)
c) Fondo contenziosi
d) Fondo perdite societa' partecipate
e) Altri Fondi spese e rischi futuri.
Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), e' uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilita' di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo e' stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).
Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), e' accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si e', pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non puo' impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione gia' sorta, per la quale e' stato gia' assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
Il Fondo perdite societa' partecipate di cui alla lettera d) e' previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le societa' partecipate dagli enti locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.
Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passivita' potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificita' di ciascun ente.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilita' e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilita' del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilita' e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali.
Cio' amplia la capacita' di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilita' e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito all'esercizio precedente a quello di riferimento.
B.4 Effetti dei Patti di solidarieta' relativi agli anni precedenti
In attuazione del comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il prospetto "VAR/PATTI/17", gia' noto agli enti locali e disponibile all'interno del sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, ha determinato le variazioni complessive del saldo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente tenendo conto degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti regionali "orizzontali" e dal patto di solidarieta' nazionale "orizzontale" 2016 sul saldo di finanza pubblica relativo all'anno 2018, nonche' degli effetti derivanti dalle intese regionali e dai patti di solidarieta' nazionali relativi all'esercizio 2017 sul periodo 2018-2020.
Pertanto, agli enti che, nel 2016 e/o 2017, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo e' stata riconosciuta, in ciascun anno, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica pari alla meta' degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2016 e/o 2017, per sostenere impegni di spesa in conto capitale per investimenti, nel biennio successivo e' stata applicata, in ciascun anno, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, di un importo pari alla meta' della quota acquisita.
Il prospetto "VAR/PATTI/17", disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, e' un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti, nonche' per la compilazione del "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (cfr. paragrafo C).
A tal proposito, si soggiunge che, sul sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, e' disponibile, altresi', il prospetto "VAR/PATTI/18", al fine di consentire agli enti locali di conoscere gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionali da attivarsi nell'anno in corso (cfr. paragrafi da I.1 a I.3). Si precisa che il modello "VAR/PATTI/18", oltre ad evidenziare gli effetti complessivi derivanti dall'acquisizione/cessione degli spazi finanziari, prospetta i medesimi effetti suddivisi tra:
- effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacita' di spesa): il valore negativo della cella corrispondente all'anno 2018 e' riportato da ciascun ente, in valore assoluto, nella corrispondente cella G del "Prospetto allegato al bilancio di previsione", di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C) - (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) - ed e' riportato, altresi', automaticamente dal sistema, in valore assoluto, nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/18;
- effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (minore capacita' di spesa): il valore positivo della cella corrispondente all'anno 2018 e' riportato da ciascun ente nella corrispondente cella M del "Prospetto allegato al bilancio di previsione", di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C) - (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) - ed e' riportato automaticamente dal sistema nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/18.
Da ultimo, il prospetto "VAR/PATTI/18", alla cella "EQUILIBRIO DI BILANCIO RIDETERMINATO ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'articolo 9 comma 5 della legge n. 243/2012", riporta il valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo concesso ai comuni, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ai sensi dei commi da 870 a 871 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018. L'importo, nella misura complessiva di 300 milioni di euro, e' stato attribuito a ciascun ente sulla base di quanto indicato nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017 (comma 870, articolo 1, legge di bilancio 2018).
C. PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE
L'articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 785, lettere a) e b), della legge di bilancio 2018, prevede che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre, essendo stato abrogato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio, ne consegue che il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio.
Come noto, gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al richiamato comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (cfr. paragrafo B.3).
Il prospetto in parola, come previsto dal medesimo comma 468, e' stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed e' stato comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio 2018 (Allegato 2).
Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica a preventivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, e' indicato alla lettera N, di cui al "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato n. 2) ed e' dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata (lettera A), delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (lettera B), dai trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera C), dalle entrate extratributarie (lettera D), dalle entrate in conto capitale (lettera E), dalle entrate da riduzione di attivita' finanziarie (lettera F), dagli spazi finanziari acquisiti (lettera G), al netto delle spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera H), delle spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera I), delle spese per incremento di attivita' finanziarie (lettera L) e degli spazi finanziari ceduti (lettera M).
Circa gli spazi finanziari di cui alle lettere G e M del prospetto, si precisa che in tali celle devono essere riportati gli spazi complessivamente acquisiti o ceduti a seguito degli effetti dei patti di solidarieta' regionali e nazionali "orizzontali" degli anni precedenti (2016 e/o 2017).
In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha reso disponibile agli enti locali il prospetto "VAR/PATTI/18" (cfr. paragrafo B.4), dove viene data evidenza per gli anni 2018, 2019 e 2020:
- variazione con effetti migliorativi (maggiore capacita' di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale, da indicare (con segno positivo) al rigo "Spazi finanziari acquisiti" (lettera G);
- variazione con effetti peggiorativi (minore capacita' di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale, da indicare con lo stesso segno algebrico al rigo "Spazi finanziari ceduti" (lettera M).
Nel richiamare l'attenzione sulla nota n. 1 del richiamato Allegato n. 2, si precisa che, nelle more della formalizzazione delle intese regionali e dei patti nazionali da attivare nell'anno 2018, non e' possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire con le nuove procedure.
Ne consegue, pertanto, che, per gli enti locali, in fase iniziale di previsione:
- alla lettera G, devono essere inseriti solo gli spazi finanziari acquisiti derivanti dagli effetti delle cessioni effettuate nei patti di solidarieta' regionali e nazionali "orizzontali" degli anni precedenti e di cui al richiamato prospetto "VAR/PATTI/17;
- alla lettera M, in aggiunta agli spazi finanziari derivanti dagli effetti delle acquisizioni effettuate nei patti di solidarieta' regionali e nazionali "orizzontali" degli anni precedenti, e' possibile, altresi', inserire gli spazi che si intende cedere con le procedure previste nell'anno in corso (cfr. paragrafo B.4).
Per le Regioni e le Province autonome, nel bilancio di previsione 2018-2020:
- alla lettera G sono inseriti solo gli spazi finanziari acquisiti con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020 risultanti dal modello 5/OB/17;
- alla lettera M sono inseriti gli spazi finanziari ceduti con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020 risultanti dal modello 5/OB/17 e gli spazi che si intende cedere con le procedure previste nell'anno in corso.
Il saldo cosi' determinato, tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, gia' comprensivo degli effetti dei patti di solidarieta' degli anni 2016 e 2017, e' indicato alla lettera N del prospetto e rappresenta il saldo da conseguire ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e del conseguente rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. L'ente e' in equilibrio di bilancio, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9, se il saldo di cui alla lettera N e' pari a 0 o positivo.
Per gli enti territoriali ai quali, invece, e' richiesto di conseguire un saldo positivo, ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il saldo finanziario obiettivo e' espresso in misura pari a:
- per i comuni: al contributo concesso, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (commi 870 e 871 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017);
- per le regioni: alle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dal contributo di cui al comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Di conseguenza, l'equilibrio di bilancio e' raggiunto se tali enti presentano alla lettera N un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
Il comma 468 mira, pertanto, a far si' che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attivita' programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare gia' in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 468, evitando, in tal modo, che l'ente possa approvare un bilancio difforme. Nel caso in cui l'ente, invece, abbia gia' approvato un bilancio difforme, e' tenuto a porre rimedio con immediatezza. Il richiamato prospetto, allegato al bilancio di previsione, e' conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Se il bilancio di previsione 2018-2020 e' stato approvato prima della comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Arconet (17 gennaio 2018), il prospetto di verifica del pareggio di bilancio e' approvato dal Consiglio mediante delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento (18 marzo 2018).
D. MONITORAGGIO
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, il comma 469 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Al riguardo, si precisa che gli obblighi di monitoraggio per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale nei tempi e con le modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In particolare, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello del monitoraggio semestrale, con riferimento a ciascun periodo, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio, attraverso la compilazione di un apposito modello in formato excel, nei tempi e con le modalita' definiti nei decreti di cui sopra. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale, tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello".
Si precisa che le informazioni, per ciascun ente locale delle autonomie speciali, sono acquisite esclusivamente per esigenze informativo-statistiche.
Le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli risultanti nel preconsuntivo o nel rendiconto di gestione.
Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio - e per i quali si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 504 , ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, si segnala che devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi, si applica l'articolo 250  del T.U.E.L. che prevede che, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del T.U.E.L., l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.

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 4 L'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017
prevede che: "All'articolo 1 , della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo il comma 470, e' inserito il seguente:
"470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi
dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di
dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del
bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui
al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal
decreto del Ministro dell'interno di approvazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto
legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche agli obblighi di certificazione di cui
all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.".

Si ricorda che gli impegni di spesa in conto capitale relativi agli investimenti in opere pubbliche saranno, altresi', oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Da ultimo, si ricorda che il comma 482 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
E. CERTIFICAZIONE
E.1 Certificazione del saldo di finanza pubblica
Con riguardo alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica relativo all'esercizio finanziario 2018, il combinato disposto dei commi 469 e 470 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare - dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web - utilizzando il sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per la certificazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo Codice. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del richiamato saldo di finanza pubblica.
Si precisa che alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi del richiamato articolo 45, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione gia' trasmessa telematicamente.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento e' quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di "Inviato e Protocollato".
Si invitano gli enti tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019, mediante la funzione "Variazione modello" del "Monitoraggio".
La funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del saldo al 31 dicembre 2018. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio 2018.
Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono, entro il 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento delle informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel monitoraggio semestrale (MONIT/18) per ciascun ente locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello" (cfr. paragrafo D). Resta fermo che, per le autonomie speciali, il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali ricadenti nel proprio territorio e' accertato a livello complessivo di comparto. A tal fine, entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una nota firmata dal Presidente attestante le risultanze complessive del comparto di propria competenza.
Da ultimo, come precisato al paragrafo D, con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, si segnala che, ai sensi del comma 470-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 , devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti alla certificazione entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale previsione si applica, ai sensi del medesimo comma 470-bis, anche agli obblighi di certificazione relativi all'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita' 2016).
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.
E.2 Obbligo di invio di una nuova certificazione
Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Pertanto, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali (30 giugno 2019) e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (30 settembre 2019).
Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo gia' accertato con la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto dell'obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.
Giova precisare che gli enti locali che, sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato l'obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente. Cio' al fine di acquisire dati certi sugli andamenti della finanza pubblica territoriale indispensabili per la definizione del quadro di riferimento alla base delle previsioni di finanza pubblica del triennio successivo, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e al fine di individuare l'ammontare delle sanzioni da irrogare e le conseguenti risorse da assegnare a titolo di premialita', entro il 30 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo G).
Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno (30 giugno 2019), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2018 (MONIT/18), al fine di renderli conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello" (cfr. paragrafo D).
Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nelle attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verra' reso disponibile un "modello di controllo della congruenza dei dati". Tale modello mettera' a confronto - evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2018 (MONIT/18) e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018, trasmesse, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
E.3 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta per gli enti locali
Il comma 471 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 disciplina il ritardato invio della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica, per gli enti locali.
In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualita' di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione e' trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennita' degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f), tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
Relativamente alle regioni e alle province autonome, si soggiunge che il comma 472 dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e' acquisita.
F. SANZIONI
F.1 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica
I commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge bilancio 2017 attuano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, prevedendo un trattamento differenziato per gli enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 :
1) in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
2) in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).
1) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali
Il comma 475 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali. Pertanto, in caso di mancato conseguimento del saldo:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (citta' metropolitane e province) o del Fondo di solidarieta' comunale (comuni) in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le predette riduzioni assicurano il recupero previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, nel caso in cui un ente, in sede di rendiconto di gestione, registri un valore negativo del saldo e sono applicate nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza delle risorse o dei trasferimenti, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle richiamate somme residue di ciascuna quota annuale il recupero e' operato, nell'anno successivo a quello di competenza della predetta quota, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Il versamento e' effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui al comma 17 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come sostituito dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita' finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresi', il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita' consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio.
Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite.
Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in carico all'ente locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento e' a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonche' ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.
Costituisce, altresi', operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facolta' di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attivita' istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo), ma e' necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto).
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio;
e) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale5 , ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
f) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione come rideterminati dall'ente medesimo. Tale importo e' acquisito al bilancio dell'ente.

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 5 Ivi comprese le assunzioni derivanti da procedure di
mobilita' e attivazione di comandi in entrata - cfr. Corte
dei Conti - Sezioni riunite di controllo n. 53/2010; Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia n.
203/2015; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
per il Lazio n. 127/2015; Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo per il Lazio n. 158/2015.

2) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali
Il comma 476 elenca, invece, le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo. Pertanto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) si applica la stessa sanzione economica che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si vedano le precedenti lettere a) e b);
b) la sanzione del limite alle spese correnti viene comminata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente (senza la riduzione, quindi, dell'1 per cento come previsto dalla precedente lettera c);
c) si applica la stessa sanzione del blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si veda la precedente lettera d);
d) la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e' applicata solo per il personale a tempo indeterminato (e non anche per il personale a tempo determinato come previsto dalla precedente lettera e);
e) la sanzione della rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori e' applicata nei confronti del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento (e non gia' il 30 per cento come previsto dalla precedente lettera f) delle loro indennita' di funzione e dei gettoni percepiti nell'anno in cui e' avvenuta la violazione.
F.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce
Il comma 477 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che, nei confronti degli enti per i quali il mancato rispetto del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il successivo comma 478 chiarisce che tali enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
G. PREMIALITA'
Il comma 479 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che, oltre a rispettare il saldo di cui al comma 466 - e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473:
- conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;
- lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali.
Gli incentivi sono di due tipi: una premialita' economica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:
a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno per le sanzioni di cui al comma 475, lettera b), da destinare alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse destinate a ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio). Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo di solidarieta' comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e' determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio);
c) le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
d) i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover), stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 90 per cento6 , qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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 6 L'articolo 22, comma 3, del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, ha innalzato tale percentuale dal 75 al
90 per cento

H. MISURE ANTIELUSIVE DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 recano misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi.
In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalita' economico-amministrativa del provvedimento adottato.
In particolare, il comma 480 dispone la nullita' dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484.
L'elusione puo' discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite al bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (cfr. paragrafo B.2).
Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole concernenti i vincoli di finanza pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.
Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000 per gli enti locali, e dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni, oltre che dai principi applicati della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.
Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilita' finanziaria.
Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti con le societa' partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalita' esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all'effettiva vendita del patrimonio.
Cosi' come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non da' luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.
Gli atti elusivi delle richiamate regole di finanza pubblica di cui ai commi da 463 a 484, o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullita' dell'atto, possono comportare, secondo il disposto del comma 481, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili.
Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle richiamate regole, possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma.
In proposito, l'articolo 3 del decreto legge n. 174 del 2012, ha potenziato il potere di controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, mentre l'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 174 del 2012, ha introdotto un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra i quali gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Segnatamente, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, oltre a sostituire il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) in materia di "Controlli esterni", ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, rubricato «Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», al fine di implementare il sistema dei controlli esterni gia' previsto per tali enti dalle richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005.
Cio' posto, si segnala che la richiamata disciplina in materia di controlli della Corte dei conti si applica, secondo un'interpretazione sistematica, teleologica e analogica, oltre che al patto di stabilita' interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 148-bis del T.U.E.L. prevede che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti «le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa che, ai fini della richiamata verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.
Si soggiunge che il comma 3 del citato articolo 148-bis prevede che, qualora dall'esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), l'ente interessato sara' tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirle di verificare, nei successivi 30 giorni, la loro idoneita' a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita' dei provvedimenti correttivi da parte della Sezione regionale di controllo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria.
Il legislatore, all'articolo 1, comma 481, della legge di bilancio 2017, conferma, poi, i compiti di controllo della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto del saldo di cui al comma 466, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2017, e' stato conseguito in maniera artificiosa mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, o altre forme elusive. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
In particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 481 sono:
1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole: fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Tra i primi orientamenti espressi in sede consultiva dalla Corte dei conti in tema di rispetto delle nuove regole sul "pareggio di bilancio" va richiamata l'attenzione su quelli che hanno puntualizzato la inderogabilita' dei criteri di determinazione del saldo.
In proposito la magistratura contabile ha posto in evidenza che ad esclusione delle previsioni normative che stabiliscono eccezioni particolari non e' possibile derogare alla disciplina del pareggio di bilancio neppure qualora intervengano situazioni particolari in corso di esercizio che impongano l'effettuazione di nuove spese. Qualora sopravvengano esigenze nuove di spesa, l'Ente dovra' modificare in riduzione altre spese che aveva previsto di sostenere ovvero reperire nuove entrate, rientrando, ovviamente, nella discrezionalita' dell'amministrazione l'individuazione in concreto della strada da seguire. Peraltro, si tratta di principi che ripercorrono quelli espressi in relazione a fattispecie analoghe nella vigenza della disciplina del Patto di stabilita' interno.
Occorre precisare che le misure previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o di mancato/ritardato invio della certificazione relativa al saldo di finanza pubblica (limite agli impegni di parte corrente, divieto di indebitamento e di assunzione di personale, riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori) operano anche nei casi in cui, nel corso dell'esercizio, l'ente abbia chiara evidenza che, al termine dell'esercizio, non riuscira' a rispettare i predetti obiettivi.
Nei confronti delle regioni, il citato decreto legge n. 174 del 2012 contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti, caratterizzati da un'unitarieta' teleologica e funzionale, e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilita' del debito di ciascun ente regionale.
Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura delle leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e sulle relazioni annuali dei Presidenti delle regioni riguardanti il sistema dei controlli interni.
Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte dei conti spicca il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario, che si aggiunge a quello gia' svolto - in virtu' di norme attuative degli Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d'Aosta) e sulle province autonome. Infatti, l'annuale giudizio di parificazione dei rendiconti generali della regione e la contestuale relazione ai Consigli regionali che l'accompagna costituiscono il momento centrale dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo e sono funzionali alla conclusione del percorso di bilancio del precedente esercizio finanziario che sfocia nella legge regionale di approvazione del rendiconto.
I. INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA'NAZIONALE
Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, recante "Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", da' attuazione all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese regionali che dovranno assicurare, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento non soddisfatte dalle predette intese regionali, potranno essere effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionale assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.
Le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionale, finalizzati alla redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, hanno come obiettivo il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti sul territorio. Le intese regionali ed i patti di solidarieta' nazionale intervengono, pertanto, ad integrazione degli spazi finanziari gia' disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti. Ne consegue che l'ente territoriale non puo' chiedere spazi finanziari per investimenti se e' in grado di effettuarli nel rispetto del proprio saldo finanziario. Al riguardo, si precisa che, per la determinazione dell'ammontare degli spazi che possono essere richiesti, occorre tenere conto dell'eventuale quota di avanzo vincolato che l'ente intende utilizzare per spesa corrente o per altri investimenti programmati nel medesimo esercizio.
Resta fermo, infatti, che gli enti territoriali possono effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo.
Giova precisare, inoltre, che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonche' al relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4). Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare solo ed esclusivamente impegni esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti negli anni precedenti, e non anche al Fondo pluriennale vincolato di spesa.
Il comma 486-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 - introdotto dall'articolo 1, comma 874, lettera b), della legge di bilancio 2018 - precisa, infine, che i comuni facenti parte di un'unione di comuni (ai sensi dell'articolo 32 del T.U.E.L.), che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionali, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.
Si precisa, poi, che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalita'. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.
A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, nel rispetto delle modalita' sopra descritte.
Al riguardo, il comma 507, come modificato dal comma 874, lettera q), dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 - nel precisare che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' (tutti) previsti dall'articolo 10 del ripetuto D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 - stabilisce che, qualora i predetti spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. Tale sanzione, giova ribadire, e' a valere per qualsiasi richiesta di spazi finanziari.
I richiamati impegni di spesa in conto capitale sono, altresi', oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta. Al riguardo, si precisa che l'applicazione della sanzione di cui al citato comma 508 decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l'invio delle informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Da ultimo, con riguardo al citato articolo 10, si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 2017, ha preso in esame, tra l'altro, le questioni legittimita' costituzionale sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e da alcune Regioni in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), dichiarandole fondate.
In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243:
1) non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;
2) prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano disciplinate, tra l'altro, « le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», atteso che le modalita' attraverso le quali puo' essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome devono essere previste da un atto fornito di valore di legge e non da un decreto.7

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 7 Per quanto attiene al punto 1), si segnala che, come
chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88
del 2014, i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge n. 243
del 2012, trovano fondamento costituzionale nell'articolo
5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del
2012, che prevede una disciplina statale attuativa da
adottare con legge rinforzata, cosicche' e' da escludere
che lo Stato possa esercitare in materia una potesta'
regolamentare integrativa e non meramente tecnica. La
Corte, pertanto, afferma che "Ebbene, quanto al comma 3,
non vi e' dubbio che il riferimento alle intese in termini
cosi' generali potrebbe comportare l'esercizio di un potere
tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura
discrezionale. E' anzi da presumere che la novita' e la
rilevanza dell'istituto esigano una disciplina
caratterizzata per la maggior parte da scelte
discrezionali". Nel comma 4, invece, " il riferimento e' ai
patti di solidarieta' nazionale, da porre in essere qualora
la cessione o la richiesta di spazi finanziari, finalizzati
ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non
sia stata soddisfatta dalle intese, e cio' senza ulteriori
specificazioni. Anche questo istituto, dunque, richiede una
disciplina di dettaglio, che potrebbe costituire esercizio
di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di
natura discrezionale". Da quanto premesso, deriva la
necessita' di riservare al decreto un compito attuativo
meramente tecnico per ricondurre a legittimita'
costituzionale la norma impugnata. Ne consegue che il comma
5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, e' pertanto
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e
modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente
articolo». Quanto al punto 2), ossia la rimessione al
decreto delle modalita' attuative del potere sostitutivo
dello Stato, secondo la Corte la questione e' fondata, per
violazione dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione atteso che la richiamata disposizione
introduce una riserva di legge in materia di disciplina del
potere sostitutivo, disciplina che in effetti e' stata
adottata con l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3).
Alla stregua di tale chiaro disposto costituzionale, la
Corte ha, infatti, piu' volte affermato (sentenze n. 338
del 1989 e n. 177 del 1988) che le ipotesi in cui puo'
essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei
confronti delle regioni o delle province automodalita' di
esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto
fornito di valore di legge.
Pertanto, secondo la Corte "e' costituzionalmente
illegittima, perche' lede i principi enunciati dall'art.
120, secondo comma, Costituzione, la previsione impugnata
che rimette al decreto le modalita' di attuazione del
potere sostitutivo dello Stato in relazione all'inerzia o
ritardo delle Regioni o delle Province ad autonomia
speciale"

Pertanto, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2017, viene meno l'articolo 3 del ripetuto D.P.C.M. n. 21 del 2017, concernente le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di mancato/ritardato avvio delle intese regionali. Restano ferme, in ogni caso, le sanzioni previste dal comma 506 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale.
I.1 Intese regionali
Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, disciplina, all'articolo 2, le intese regionali di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni finalizzate a operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. A tal fine, i predetti enti possono cedere/richiedere per uno o piu' esercizi successivi spazi finanziari (c.d. Intesa regionale "orizzontale") assicurando, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della predetta legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Resta fermo che ciascun ente puo' fare richiesta di spazi finanziari solo se "aggiuntivi" rispetto a quelli gia' disponibili nel pieno rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relative a:
- avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente;
- fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno;
- quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato d'amministrazione.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese regionali entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (per il 2018, entro il 15 febbraio), attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione/richiesta di spazi finanziari comunicando, contestualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, l'avvenuto avvio delle stesse. Inoltre, al fine di assicurarne la piu' ampia divulgazione, e' previsto il pieno coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali.
L'avviso di avvio delle intese regionali, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, deve contenere, tra l'altro, alcune informazioni minime:
- l'importo delle richieste/cessioni di spazi finanziari per uno o piu' esercizi oggetto dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni);
- le modalita' di copertura degli investimenti (avanzo di amministrazione e/o ricorso al debito).
Giova precisare che l'avviso, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, non puo' prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel D.P.C.M come, ad esempio, limitazioni agli esercizi finanziari di riferimento dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni), ovvero limitazioni ai criteri prioritari previsti per la ripartizione degli spazi disponibili.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (per il 2018, entro il 31 marzo), le domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (per il 2018, entro il 30 aprile) approvano con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili tenendo conto del seguente ordine di priorita':
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione,  risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti,  risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i successivi criteri di cui alle lettere b), c) e d). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorita' individuate alle predette lettere a), b), c) e d), nonche' ulteriori modalita' applicative, ferme restando le scadenze previste e il rispetto del saldo del territorio regionale.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari. A tal fine, le predette regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dovranno tener conto:
- prioritariamente delle richieste che pervengono dagli enti che cedono spazi finanziari relative ai tempi e alle modalita' attraverso le quali ottenere una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi. Resta fermo che la predetta variazione positiva del saldo deve essere distribuita su un minimo di due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo anno non puo' superare il 50 per cento);
- e, se compatibili, delle richieste che pervengono dagli enti che acquisiscono spazi finanziari relative ai tempi e alle modalita' attraverso le quali ottenere una variazione con effetti peggiorativi (minore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi. Resta fermo che la predetta variazione negativa deve essere distribuita su un minimo di due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo anno non puo' essere inferiore al 50 per cento).
Il richiamato D.P.C.M., prevede, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, possono cedere ai propri enti locali, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi (c.d. Intesa regionale "verticale").
Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (per il 2018, entro il 30 aprile), le regioni comunicano, quindi, agli enti locali interessati, i saldi di finanza pubblica rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiorna, quindi, il saldo di finanza pubblica degli enti interessati alla cessione/acquisizione degli spazi finanziari per ciascun anno, attraverso l'aggiornamento del modello VARPATTI/18 e successivi, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it) (cfr. paragrafo B.4).
Si soggiunge che, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restando, pero', i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o della provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
Ai fini della comunicazione della chiusura delle richiamate intese regionali, il Ministero dell'economia e delle finanze ha concordato, per ciascun anno:
- con la regione Friuli Venezia Giulia la data del 15 novembre
- con la regione Valle d'Aosta la data del 30 novembre;
- con la provincia autonoma di Bolzano la data del 15 novembre;
- con la provincia autonoma di Trento la data del 30 novembre.
Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono, inoltre, le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":
- con la voce "Intese regionali - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Intese regionali - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.
Da ultimo, si ricorda che il comma 506 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, prevede che alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal succitato D.P.C.M., si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al medesimo articolo 1, comma 475, lettere c) ed e), ossia: 1) divieto di impegnare spese correnti - al netto delle spese per la sanita' (per le regioni) in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente, ridotti dell'1 per cento (lettera c); 2) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (lettera e).
I.2 Patti di solidarieta' nazionale
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento dei richiamati enti territoriali non soddisfatte dalle intese regionali, possano essere effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.
Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, all'articolo 4, introduce la disciplina generale in materia di patti di solidarieta' nazionale e relativo avvio dell'iter (c.d. Patto di solidarieta' nazionale "orizzontale").
In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno (1° giugno 2018) provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarieta' nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei seguenti criteri prioritari:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione,  risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti,  risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano, quindi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it le predette domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari, entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno (15 luglio 2018). I richiamati enti territoriali possono:
1) cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento;
2) richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita',  risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno (31 luglio 2018), provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei criteri prioritari di cui alle predette lettere a), b) e c).
Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla richiamata lettera a), la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui alle successive lettere b) e c). In ogni caso, fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorita' di cui alle predette lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.
Cio' premesso, si segnala che:
- agli enti che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla meta' della quota ceduta;
- agli enti che acquisiscono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il predetto termine del 31 luglio di ciascun anno (31 luglio 2018), aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.
Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":
- con la voce "Patto nazionale - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.
Patti di solidarieta' nazionale (c.d. Patti di solidarieta' nazionale "verticali")
Giova ricordare che l'articolo 1, commi da 485 a 500 e da 506 a 508, della legge n. 232 del 2016, come modificati dalla legge di bilancio 2018, disciplina i patti di solidarieta' nazionale c.d. "verticali", prevedendo l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel limite complessivo di 900 milioni annui (di cui 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023), e, alle regioni, nel limite complessivo di 500 milioni annui, per gli anni 2018 e 2019, per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
Il comma 502 prevede, invece, l'assegnazione di spazi finanziari alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna provincia.
Gli spazi in parola non possono essere richiesti, qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, cioe' ove l'ente consegua, sia in fase di previsione che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Tali spazi finanziari, ai sensi dei richiamati commi da 485 a 489 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, sono assegnati agli enti locali secondo la seguente procedura di concessione che si articola:
- quanto agli spazi riferibili all'edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:
1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative (comma 487):
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.
La predetta Struttura di missione individua gli spazi finanziari, per ciascun ente locale, tenendo conto del seguente ordine prioritario (comma 488):
- interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nonche' interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente;
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.
Si soggiunge che il comma 488-bis prevede che i comuni facenti parte di un'unione di comuni (articolo 32 del TUEL), che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono richiedere spazi finanziari secondo le modalita' sopra descritte, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorita' di cui al sopra citato comma 488.
- quanto agli spazi riferibili all'impiantistica sportiva, secondo le seguenti fasi:
1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet: https://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative (comma 487-bis):
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.
Il predetto Ufficio per lo Sport individua gli spazi finanziari, per ciascun ente locale, tenendo conto del seguente ordine prioritario (comma 488-ter):
- interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalita' per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalita' per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.
Il comma 489, come sostituito dall'articolo 1, comma 874, lettera h), della legge di bilancio 2018, prevede, quindi, che la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per l'edilizia scolastica - e la Presidenza del Consiglio- Ufficio per lo Sport - individuino gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-citta' e le autonomie locali, entro il 10 febbraio di ciascun anno (10 febbraio 2018), comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.
Ferme restando le priorita' di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino:
a) superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione;
b) inferiori agli spazi finanziari disponibili, l'importo eccedente e' destinato alle finalita' degli interventi previsti al successivo comma 492;
- quanto agli interventi diversi dall'edilizia scolastica e dall'impiantistica sportiva, ai sensi dei commi da 490 a 493 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, la procedura di concessione - sostanzialmente identica alla precedente - prevede che:
1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
2) entro il 20 febbraio di ciascun anno (20 febbraio 2018) con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario (comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016):
a) investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici, individuati dall'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, dall'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, e delle relative province, nonche' delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento (lettera 0a);
b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito dei danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato d'emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (lettera 0b);
c) investimenti gia' avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al precedente punto 2) (lettera 0c);
d) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento (lettera a):
1) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all'anno di riferimento a seguito di fusione; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (lettera a.1);
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (lettera a.2);
3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lettera a.2-bis);
e) investimenti finanziati con avanzo d'amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 (lettera a-bis);
f) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software preesistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo gia' in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unita' organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario8 (lettera a-ter):

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 8 Priorita' introdotta dall'articolo 66, comma 7, lett.
a), del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217,
recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11
dicembre 2017 e pubblicato nella G.U. n. 9 del 12 gennaio
2018. Tenendo conto che il decreto legislativo n. 217 del
2017 e' entrato in vigore in data successiva (27 gennaio
2018) alla scadenza della richiesta di spazi finanziari per
l'anno 2018 (20 gennaio 2018), la priorita' e' valida a
decorrere dall'esercizio 2019.

1) interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei datacenter e all'adozione del cloud, nonche' per la connettivita'; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche' all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilita'; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati (lettera a-ter.1);
2) interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (lettera a-ter.2);
g) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera c);
h) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera d);
i) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione (lettera d-bis);
j) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera d-ter);
Ferme restando le priorita' di cui alle precedenti lettere a), b), c),d), e), f), g), h), i) e j), in presenza di richieste pervenute dagli enti locali che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento, nonche' al relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4).
Si ritiene, altresi', opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell'anno di riferimento, anche se assunti negli anni precedenti, e non anche Fondo pluriennale vincolato di spesa.
Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":
- con la voce "Patto nazionale - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.
Sempre al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari, ai sensi dei commi da 495 a 500 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, secondo la seguente procedura di concessione:
1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) le regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
2) entro il 20 febbraio di ciascun anno (20 febbraio 2018) con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione sulla base del seguente ordine prioritario:
a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.
Ferme restando le priorita' di cui alle precedenti lettere a) e b), in presenza di richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
Si ricorda che le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalita' d'investimento di cui al comma 495 da realizzare con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, qualora le operazioni d'investimento possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
Al riguardo, si ricorda che l'Intesa Conferenza Stato-regioni del 23 febbraio 2017 ha stabilito la ripartizione degli spazi disponibili (500 milioni di euro) per l'anno 2017 tra le regioni a statuto ordinario prevedendo che ciascuna regione utilizzi gli spazi finanziari di cui alla tabella riportata al comma 495-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni dal 2017 al 2021.
A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni oggetto dell'intesa, ogni regione adotta gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni per ciascun anno di riferimento per la quota di competenza. Gli investimenti sono considerati nuovi o aggiuntivi se e' rispettata una delle seguenti condizioni:
a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di cui al citato comma 495-bis;
b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al presente comma, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
Patti di solidarieta' - enti locali sisma
Il comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, agli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono assegnati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Al riguardo, si precisa che per "miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione" si intendono tutti gli interventi su immobili e infrastrutture, ivi incluse le nuove costruzioni, ancorche' non legati alla ricostruzione post sisma. Di conseguenza, restano esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di automezzi e attrezzature informatiche.
Al riguardo, si precisa che gli enti possono utilizzare, nel triennio 2017-2019, l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e/o fare ricorso al debito per gli investimenti sopra richiamati senza alcuna limitazione.
Gli spazi finanziari concessi saranno pari agli investimenti effettuati. Di conseguenza, non occorre effettuare ex ante alcuna richiesta di spazi finanziari ne' per l'esercizio 2017, ne' per gli esercizi 2018 e 2019.
Cio' premesso, l'unico obbligo in capo ai comuni, ai sensi del comma 2 del citato articolo 43-bis, sara' quello di attestare, in sede di certificazione digitale (articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016), che l'eventuale differenza negativa tra saldo conseguito e saldo obiettivo deriva dall'applicazione delle citate disposizioni.
Si ricorda, inoltre, che, i predetti enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale, ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.
Patti di solidarieta' - chiusura contabilita' speciali (Protezione civile)
Come accennato nella premessa, i commi da 787 a 791 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, dispongono che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura delle contabilita' speciali, riversate nel bilancio degli enti territoriali, nonche' le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali. Le norme precisano, inoltre, che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilita' speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018, gli enti territoriali devono conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
Il comma 789, poi, assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo sopra citato, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali.
Al fine di dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni, gli enti territoriali devono:
- comunicare, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale;
- assicurare che la somma degli spazi finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
Parimenti, per quanto riguarda le regioni, il comma 791, nell'introdurre modifiche all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2017, recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni" prevede che tali enti, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017.
Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali.
A tal fine, le regioni devono:
- comunicare entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.
Patti di solidarieta' nazionale (Regioni sisma)
Il comma 792 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, nel modificare l'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016, aggiungendo, dopo il comma 6 del medesimo articolo 44, i commi 6-bis e 6-ter, prevede che:
1) sia verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021 - anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato;
2) sia determinato, in base agli esiti della predetta verifica, in ciascun anno del periodo 2018-2021, l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi finanziari sono assegnati alle predette regioni nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del citato decreto legge n. 189 del 20169 .Tali spazi finanziari sono destinati a interventi connessi ai richiamati eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici. La norma precisa, infine, che, ai fini della determinazione degli spazi finanziari, puo' essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

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 9 Il richiamato comma 4 dell'articolo 44 del decreto legge
n. 189 del 2016, prevede che "Il versamento della quota
capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento
sulla base del quale e' effettuato il rimborso delle
anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna
regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura
finanziaria delle predette disposizioni normative, da
riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato
decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle
Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1,
e' sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote
capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in
quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano
di ammortamento originario, a decorrere dal 2022".

Per il conseguimento delle finalita' di cui al richiamato decreto legge n. 189 del 2016, relativo agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono coinvolte le corrispondenti Ragionerie territoriali alle quali sono trasmesse le rendicontazioni effettuate dai Presidenti delle medesime regioni in qualita' di Vice Commissari e intestatari delle apposite contabilita' speciali aperte presso la Tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati, per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Le predette Ragionerie territoriali, appena ricevute tali rendicontazioni - e, comunque, entro il termine del 28 febbraio 2018 - dovranno inoltrare, tra l'altro, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilita' e la Finanza Pubblica, i dati relativi alle somme ricevute, alle spese effettuate e alla giacenza di ciascuna contabilita' speciale.
In base agli esiti della predetta verifica, il Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine del 31 marzo per ciascun anno del periodo 2018-2021, determina l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi finanziari sono ripartiti tra le medesime regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del citato decreto legge n. 189 del 2016.
I.3 Tempistica e adempimenti
Intese regionali (D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21)
- entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (15 febbraio 2018): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le altre informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicita' delle predette informazioni;
- entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (31 marzo 2018): gli enti territoriali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (30 aprile 2018): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, concludono con atto formale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
Patti di solidarieta' nazionale "verticali" (legge di bilancio 2017)
- entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018): gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano destinati ad interventi :
- a) per l'edilizia scolastica alla "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- b) per impiantistica sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport secondo le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet http://sportgoverno.it/ ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo, per la quota di spazi non riferita impiantistica sportiva, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- entro il 10 febbraio di ciascun anno (10 febbraio 2018): la Struttura di missione e l'Ufficio per lo sport comunicano, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva da attribuire a ciascun ente locale sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 488 e 488-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;
- entro il 20 febbraio di ciascun anno (20 febbraio 2018): con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' determinato l'ammontare dello spazio finanziario, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva, attribuito a ciascun ente locale sulla base delle priorita' di assegnazione di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2017.
Patti di solidarieta' nazionale "orizzontale" (D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21)
- entro il 1° giugno di ciascun anno (1° giugno 2018): il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarieta' nazionale tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21;
- entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno (15 luglio 2018): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le predette domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il 31 luglio di ciascun anno (31 luglio 2018): il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei predetti criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.
L. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE
L'applicazione delle nuove regole di finanza pubblica potrebbero generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Dipartimento e' necessario pervengano:
a) per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/18 alla presente circolare), all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it. Per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rgs@mef.gov.it;
d) per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail ediliziascolastica@pec.governo.it, scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it;
e) per i chiarimenti in merito agli interventi di impiantistica sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport al seguente indirizzo e-mail ufficiosport@palazzochigi.it.
Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.
Annotazioni finali
Gli atti amministrativi in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e government/ amministrazione locali/pareggio bilancio/index.html
Roma, 20 febbraio 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO


 

Allegato 1

ACCESSO WEB/18 - Modalita' di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dalle norme che disciplinano le nuove regole di finanza pubblica (monitoraggio, certificazione etc.) e' stato predi-sposto un nuovo sito web, appositamente creato per il "Pareggio di bilancio", a cui si accede me-diante l'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.
Modalita' di accesso
L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Fi-refox e Google Chrome).
Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menu' "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva bastera' selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.
Identificativo utente (user-ID cioe' nome utente) e Password
L'accesso al sistema informatico sara' effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioe' il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).
Gli Enti che sono gia' in possesso di un'utenza per accedere al "Monitoraggio del Patto di Stabilita' Interno", potranno utilizzare quest'ultima per accedere al "Pareggio di Bilancio".
Gli Enti che ancora non hanno un'utenza di accesso ne' al "Monitoraggio del Patto di Stabilita' Interno" ne' al "Pareggio di biancio", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: http://pareggiobilancio.mef.gov.it cliccando sul link Richiesta Nuova Utenza.

Parte di provvedimento in formato grafico

Figura 1: pagina iniziale

E' necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).

Parte di provvedimento in formato grafico

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:
a. nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
b. codice fiscale
c. ente di appartenenza (regione, citta' metropolitana, provincia, comune, Consigli re-gionali, Altri enti e organismi strumentali, Unione di Comuni - Comunita' montane e isolane)
d. recapito telefonico
e. indirizzo e-mail utente
Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono - in modo univoco - l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.
Alla conferma, il sistema invia:
- una e-mail all'utente, contenente l'avvenuta conferma dell'abilitazione richiesta;
- una email all'indirizzo istituzionale dell'Ente, con le credenziali di accesso del nuovo Utente. Sara' cura dell'ente trasmettere le credenziali di accesso all'utente che ne ha fatto richiesta.
Se l'utente e' gia' in possesso di credenziali per l'accesso ad altri applicativi MEF (ad es., certi-ficazione crediti, Partecipazioni, Concessioni, Geocos etc...), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovra' utilizzare quelle gia' in uso/in Suo possesso, per accedere all'applicativo "Pareggio di bilancio".
Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche
Si sottolinea l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Pertanto, si raccomanda di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it.it, le seguenti informazioni:
• eventuali utenze in disuso, ovvero nomi di utenti che andrebbero disabilitati (es. perche' non lavorano piu' nell'ufficio che si occupa del "Pareggio di bilancio");
• variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).
La User-ID (nome utente) e' costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).
I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le u-tenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).
Password
La password dovra' essere gestita secondo le seguenti norme:
a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;
b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
c. deve avere una lunghezza minima di 10 caratteri e deve essere composta almeno da:
• un carattere numerico
• un carattere maiuscolo
• un carattere speciale
• iniziare con una lettera dell'alfabeto
• essere diversa dal nome, cognome o username
d. la password deve essere mantenuta riservata;
e. la password puo' essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cam-bio password" contenuto nella pagina del nome utente;
f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed e' possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validita'.
Dopo l'inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiedera' di inserire/confermare tutta una serie di informa-zioni relative all'utente:
a. un indirizzo email aziendale
b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
c. un numero di telefono cellulare
d. una domanda segreta da impostare
e. la risposta alla domanda segreta
E' estremamente consigliato inserire una Domanda e una Risposta segreta in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potra' recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.
Si precisa che la password e' strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potra' richiederne una nuova (reset password) mediante la segnala-zione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@mef.gov.it , specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'ente di appartenenza: si pre-ga cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.
"Reset Password"
Utilizzando il link "Reset Password" si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo u-tente (figura 4).

Parte di provvedimento in formato grafico

Figura 4: Amministrazione del profilo utente

Utilizzando il link "Desidero cambiare la mia password" l'utente puo' aggiornare la propria password.
Utilizzando il link "Ho dimenticato la mia password" si apre una nuova pagina che permette l'inserimento del "Nome Utente" e successivamente di rispondere alla "Domanda Segreta" prece-dentemente impostata.
Utilizzando il link "Ho dimenticato il mio nome utente" si apre una nuova pagina che permette l'inserimento del Codice Fiscale dell'utente, e successivamente di rispondere alla "Domanda Segre-ta" precedentemente impostata.
Utilizzando il link "Desidero modificare le informazioni del mio account" l'Utente puo' modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alterna-tivo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto "Salva Modifiche".
Help Desk
Le funzionalita' del sistema informatico "Pareggio di bilancio" ed il loro utilizzo, sono descrit-te nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menu' contenuto all'interno del sito web do-po essersi autenticati), scaricabile dall'applicazione stessa.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informa-tica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema- richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo ca-so, il nominativo e l'ente di appartenenza; l'assistenza tecnica e' disponibile, dal lunedi' al venerdi', dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.
Requisiti tecnici e impostazioni - Regole Generali
Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.
L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Pareggio di bilancio": non gestisce il dominio del sito web del "Pareggio di bilancio".
L'applicativo "Pareggio di bilancio" funziona correttamente al seguente indirizzo: http://pareggiobilancio.mef.gov.it come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.
L'applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.
Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:
• l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menu', e' SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioe' quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menu' in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo : http://pareggiobilancio.mef.gov.it . Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficolta' persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioe' bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalita' di configurazione dello stesso.
• Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menu' in alto a destra.
• Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattivita' utente (time out), cioe' senza digitare niente sulla ta-stiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sara' pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
• Se non si e' certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interro-gazione" del modello e, se presente, sara' la conferma dell'acquisizione dei dati. Consi-gliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
• Se non si e' certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finan-za pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".
Certificato di Sicurezza
Le regole di sicurezza del sistema informatico "Pareggio di bilancio" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.
Il certificato di protezione del sito e' autogenerato dal Ministero dell'Economia e delle Finan-ze.
In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilita' del cer-tificato.
Cliccando su "Si'" si accede al sistema informatico "Pareggio di bilancio" le cui modalita' di navigazione e funzionalita' sono descritte nel Manuale Utente.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione)
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3 - Scadenzario adempimenti 2018

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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