Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 febbraio 2018
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
Visto il proprio decreto del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, e' stato differito al 28 febbraio 2018;
Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) in data 5 febbraio 2018 e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), di ulteriore differimento fino al 31 marzo 2018 del predetto termine, per la complessita' del quadro giuridico e finanziario di riferimento;
Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2018/2020;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 31 marzo 2018.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2018

Il Ministro: Minniti
 
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