Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2018 (vai al sommario)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 25 gennaio 2018
Modifiche allo Statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l'art. 6;
Vista la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi inerenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2016 - 2018, ed in particolare l'obiettivo B di cui all'art. 4 recante il «Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche», secondo cui lo stesso puo' essere tradotto dalle universita' attraverso, tra l'altro, la realizzazione di progetti di federazione con altre universita' o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, ai sensi dell'art. 3 della legge 240/2010;
Visto il Programma Triennale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, di seguito la Scuola IUSS, 2016 - 2018 inviato al MIUR, nei termini indicati, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, con il quale la Scuola IUSS ha programmato l'unificazione del Consiglio di amministrazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, di seguito Scuola Sant'Anna e la Scuola Superiore Normale, di seguito Scuola Normale, dedicando un'apposita sezione all'azione federativa;
Visto il decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017 con il quale, valutati gli atti programmatori delle universita' italiane formulati nel triennio 2016 - 2018, e tra questi i programmi presentati dalla Scuola IUSS, dalla Scuola Sant'Anna e dalla Scuola Normale, sono state concesse le risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa, ex decreto ministeriale n. 635 citato;
Viste la delibera del Senato accademico del 19 settembre 2017 della Scuola IUSS con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al proprio statuto, la deliberazione n. 165 del 10 ottobre 2017 del Senato accademico della Scuola Sant'Anna con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al proprio statuto e la deliberazione n. 124 del 9 ottobre 2017 del Consiglio Direttivo della Scuola Normale con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al proprio statuto;
Vista la Nota del 2 novembre 2017 con la quale il rettore della Scuola IUSS, il rettore della Scuola Sant'Anna e il direttore della Scuola Normale hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR gli statuti revisionati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispettivi organi, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dal citato decreto ministeriale n. 635, e sui rispettivi statuti ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (di seguito legge n. 168/1989);
Vista la Nota n. 2363 del 30 novembre 2017 del MIUR, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzione della formazione superiore, con la quale sono state formulate alcune osservazioni al testo di proposta di modifica dello statuto inviato dalla Scuola;
Viste la delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2017 della Scuola IUSS con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al proprio statuto per recepire le osservazioni formulate dal MIUR, la deliberazione n. 240 del 19 dicembre 2017 del Senato accademico della Scuola Sant'Anna con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al proprio statuto per recepire le osservazioni formulate dal MIUR e la deliberazione n. 153 del 12 dicembre 2017 del Consiglio Direttivo della Scuola Normale con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al proprio statuto per recepire le osservazioni formulate dal MIUR;
Vista la Nota del 22 dicembre 2017 con la quale il rettore della Scuola IUSS, il rettore della Scuola Sant'Anna e il direttore della Scuola Normale hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR gli statuti revisionati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispettivi organi;
Vista la Nota n. 95 del 19 gennaio 2018 del MIUR, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzione della formazione superiore, con la quale si prende atto con favore delle modifiche apportate, esprime il nulla osta alla pubblicazione dei tre testi statutari nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a condizione che siano riformulate, prima di procedere alla pubblicazione, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 55 comma 10, dello statuto della Scuola Normale Superiore, nell'art. 57, comma 2 dello statuto della Scuola Sant'Anna e nell'art. 58 dello statuto dell'Istituto IUSS di Pavia come segue: «L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati ( ... ) e' condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 2 legge 240/2010»;
Vista la comunicazione al Senato accademico del 24 gennaio 2017;
Visto il vigente statuto della Scuola IUSS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 69 del 24 marzo 2015, ed in particolare l'art. 51;
Considerato di dover provvedere alla revisione dello statuto della Scuola, come da delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2017;
Ritenuto, d'intesa con gli altri atenei federati, di conformarsi al rilievo contenuto nella Nota Miur n. 95 del 19 gennaio 2018;

Decreta:

di approvare la modifica dell'art. 58 dello statuto, al fine di recepire il rilievo ministeriale in premessa indicato;
di emanare le modifiche al testo dello statuto della scuola, tutte inserite nel documento allegato A.
Le modifiche statutarie emanate con il presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene altresi' pubblicato all'albo ufficiale on line della Scuola.
Pavia, 25 gennaio 2018

Il rettore: Di Francesco
 
Allegato A

STATUTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS DI PAVIA
Preambolo
L'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS di Pavia ha origine dall'Accordo di Programma, siglato il 19 febbraio 1997, tra il Ministero dell'Universita' e della Ricerca e l'Universita' degli Studi di Pavia. Tale Accordo prevedeva la sperimentazione in Pavia di percorsi formativi di alta qualificazione diretti ad integrare gli studi universitari nella fase pre-laurea e post-laurea e finalizzati al perseguimento dei specifici obiettivi attraverso la costituzione di un consorzio tra l'Universita' di Pavia, Collegio Borromeo, Collegio Ghislieri, Collegio Santa Caterina, Collegio Nuovo ed ente per il diritto allo studio denominato EDiSU. Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 istituisce l'ente pubblico Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS come Scuola Universitaria Superiore ad ordinamento speciale.

Art. 1.

Natura della Scuola

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS di Pavia e' un istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale e puo' utilizzare nei suoi rapporti esterni e interni la denominazione Scuola Universitaria Superiore IUSS, per brevita' Scuola IUSS.
2. La Scuola IUSS si articola in due strutture accademiche: la classe di Scienze umane e della vita e la classe di Scienze, tecnologie e societa'.
3. La Scuola IUSS e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia attraverso lo Statuto e la normativa interna.
4. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola IUSS ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione, di insegnamento e di ricerca.
5. La Scuola IUSS assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, la Scuola IUSS e' federata con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, di seguito Scuola Sant'Anna, e con la Scuola Normale Superiore di Pisa, di seguito Scuola Normale, anch'esse aventi natura di Istituti universitari ad ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.

 
Art. 2.

Finalita'

1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. La Scuola IUSS si propone altresi' di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.
2. Per le finalita' di cui sopra, la Scuola IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire la qualita' ed efficacia alla prima. Di tale interazione deve tenersi conto anche ai fini dell'individuazione di nuovi programmi didattici.
3. Nel perseguimento delle sue finalita', la Scuola IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese e lombardo. A livello pavese, la Scuola IUSS promuove la collaborazione con l'Universita' di Pavia, i Collegi universitari di merito pavesi e l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU) ed i Collegi universitari a quest'ultimo afferenti. Con questo orientamento la Scuola IUSS intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall'estero.

 
Art. 3.

Sede

1. La Scuola IUSS ha sede legale in Pavia.
2. La Scuola IUSS puo' istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

 
Art. 4.

Corsi e titoli rilasciati

1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' formative, la Scuola IUSS attiva:
a) corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell'Universita' di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola IUSS;
b) corsi di Dottorato di ricerca.
2. Puo' inoltre attivare:
a) nell'ambito della Federazione di cui all'art. 1 comma 6, corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Universita' italiane e straniere;
c) altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti approvati dal Senato accademico.
4. La Scuola IUSS puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
5. Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento, la Scuola IUSS puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale.

 
Art. 5.

Ammissione

1. L'ammissione ai corsi attivati dalla Scuola IUSS e' aperta ai cittadini di ogni nazionalita' e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico.
2. La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

 
Art. 6.

Ricerca scientifica

1. La Scuola IUSS organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e laboratori di ricerca. I Centri di ricerca e laboratori sono la sede principale dell'attivita' scientifica della Scuola IUSS, e offrono supporto alle attivita' di formazione post-laurea.
2. La Scuola IUSS promuove, con pari dignita', la ricerca di base ed applicata ed incoraggia la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con universita' e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica la Scuola IUSS puo' conferire borse di studio ed assegni di ricerca.

 
Art. 7.

Partecipazioni istituzionali dei Collegi

1. La Scuola IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi pavesi ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo della Scuola Universitaria Superiore IUSS nel quadro delle Scuole Superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, la Scuola IUSS puo' anche assicurare una qualificata residenzialita' alle proprie attivita' didattiche e di ricerca, nonche' organizzare con i collegi stessi attivita' culturali e formative.
2. Sono partecipazioni istituzionali della Scuola IUSS dalla sua fondazione: l'Almo Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena e l'Ente gestore per il Diritto allo Studio Universitario.
3. Nei suoi regolamenti, la Scuola IUSS determina le eventuali modalita' di partecipazione di altri Collegi universitari, previa acquisizione del parere del Consiglio dei Collegi.

 
Art. 8.

Internazionalizzazione

1. La Scuola IUSS promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
2. A tal fine la Scuola IUSS puo' stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere l'istituzione di corsi e programmi di ricerca congiunti.

 
Art. 9.

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS puo' attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola IUSS, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.
3. Il personale della Scuola IUSS potra' essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilita'.

 
Art. 10.

Rapporto con il territorio

1. Nell'ambito delle proprie finalita' e specifiche competenze, la Scuola IUSS collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Una speciale attenzione verra' riservata alla disseminazione culturale del sapere e alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di «spin off» e «start up». Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo, la Scuola concorrera' a caratterizzare il sistema universitario pavese e lombardo come polo nazionale e internazionale di competenza in specifici settori di ricerca avanzata.

 
Art. 11.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola IUSS puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

 
Art. 12.

Collaborazione con Ex Allievi

1. La Scuola IUSS cura e valorizza le relazioni con gli Ex Allievi al fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli Ex Allievi, tra questi e la Scuola IUSS e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola IUSS.

 
Art. 13.

Attivita' culturali e sportive

1. La Scuola IUSS favorisce le attivita' formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
2. La Scuola IUSS favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

 
Art. 14.

Principi di amministrazione e organizzazione

1. La Scuola IUSS impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicita', efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicita', pari opportunita'.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola IUSS garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle strutture e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio di amministrazione.
3. In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di Governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di Governo.
4. La Scuola IUSS adotta un proprio sistema di finanza e contabilita', ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilita' economico-patrimoniale e analitica in conformita' alle previsioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

 
Art. 15.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola IUSS sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalita' di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attivita', rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attivita' istituzionali, la Scuola IUSS si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili di proprieta';
b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario e archivistico di sua proprieta' o a sua disposizione;
d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprieta' ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali di ricerca.

 
Art. 16.

Esercizio finanziario e contabilita'

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo puo' avvenire entro il 30 giugno.


 
Art. 17.

Strumenti di programmazione

1. La Scuola IUSS adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.
2. In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS fonda la sua gestione su un programma triennale ai sensi della legislazione vigente.
3. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita'.
4. Il Piano di orientamento strategico e' deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli di Classe e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilita' economica e gestionale.
5. Il programma triennale e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico e i Consigli di Classe.
6. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
7. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico e dei Consigli di Classe, puo' proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del programma triennale e al Senato accademico, anche su sollecitazione del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Classe, eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

 
Art. 18.

Fonti interne

1. La Scuola IUSS, in conformita' alla normativa vigente e al presente Statuto, puo' emanare regolamenti, manuali e disciplinari.
2. I regolamenti della Scuola IUSS sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:
a) dal Consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' e per gli altri regolamenti indicati dalla legislazione o dal presente Statuto;
b) dal Senato accademico, per quanto attiene al regolamento generale, ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonche' ad ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.
3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione e parti di competenza del Senato accademico sono approvati nell'identico testo integrale da entrambi gli organi.
4. I manuali e disciplinari contengono norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati dal Rettore o dal Direttore Generale secondo le rispettive competenze.


 
Art. 19.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola IUSS, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) della legge 240/2010:
a) il Rettore;
b) il Senato accademico;
c) il Consiglio di amministrazione federato;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti federato;
e) il Nucleo di Valutazione federato;
f) il Direttore Generale.
Sono altresi' organi statutari:
g) il Consiglio dei Collegi;
h) l'Advisory Board.

 
Art. 20.

Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta la Scuola IUSS ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola IUSS e del perseguimento delle relative finalita'.
2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'. In particolare, il Rettore:
a) ha la rappresentanza legale della Scuola IUSS;
b) svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
c) assicura il perseguimento delle finalita' della Scuola IUSS secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, pari opportunita';
d) convoca e presiede il Senato accademico;
e) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, la nomina del Direttore Generale;
f) assicura il collegamento con il sistema dei Collegi universitari pavesi;
g) conferisce i diplomi e rilascia gli attestati;
h) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;
i) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza degli organi di Governo, sottoponendoli agli stessi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
j) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
k) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi della Scuola IUSS;
l) esercita la funzione di proposta Piano di orientamento strategico della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Classe;
m) esercita la funzione di proposta del documento di programmazione triennale della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e dei Consigli di Classe;
n) ) esercita la funzione di proposta del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
o) cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano di orientamento strategico e il programma annuale di attivita';
p) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Scuola IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
q) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari, incaricando il Collegio di Disciplina dell'istruttoria. Nel caso di provvedimenti disciplinari non superiori alla censura puo' provvedere direttamente alla loro irrogazione;
r) vigila sull'osservanza del codice etico della Scuola IUSS e segnala le violazioni al Senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dello specifico regolamento e di quanto previsto all'art. 23, comma 1, m);
s) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili;
t) propone al Senato accademico i componenti di sua competenza dell'Advisory Board.

 
Art. 21.

Elezioni del Rettore

1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Universita' italiane e Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo.
L'elettorato attivo e' costituito da:
a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato;
b) il rappresentante del Consiglio dei Collegi nel Senato accademico;
c) i Rettori degli Atenei federati;
d) i ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010;
e) il personale tecnico e amministrativo;
f) gli allievi dei Corsi ordinari e Corsi di Dottorato.
Gli elettori di cui alle lettere a), b) e c) dispongono di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:
il voto espresso collettivamente dai ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010 sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore;
il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore;
il voto espresso collettivamente dagli allievi sara' pari al 15% dei voti esprimibili con peso 1, con arrotondamento all'unita' inferiore.
In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovra' avere un peso non superiore all'unita'.
2. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano ed e' nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato, il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno.
3. Le modalita' di elezione sono definite con regolamento dal Senato accademico, che disciplina anche le modalita' di presentazione delle candidature.
4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.

 
Art. 22.

Prorettori

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari della Scuola IUSS, un Prorettore Vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Prorettore Vicario dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
2. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore puo' designare uno o piu' Prorettori Delegati, individuati tra i professori di ruolo della Scuola IUSS, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento.
3. Il Rettore puo' invitare il Prorettore Vicario ed i Prorettori Delegati a partecipare alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto.

 
Art. 23.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' organo di programmazione, indirizzo e Governo della didattica e della ricerca della Scuola IUSS ed in tale veste approva il piano di orientamento strategico. Ha la responsabilita' del funzionamento complessivo della Scuola IUSS ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni affidate agli altri organi dagli articoli successivi.
Il Senato accademico inoltre:
a) approva il piano di orientamento strategico;
b) esprime parere sul piano di programmazione triennale;
c) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche;
d) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente;
e) approva le modifiche statutarie previo parere del Consiglio di amministrazione;
f) approva e modifica il Codice etico e i regolamenti di cui all'art. 18;
g) esprime parere in materia di convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e di ricerca;
h) esprime parere obbligatorio sulle chiamate, nel rispetto delle composizioni previste dall'art. 18 legge 240/2010;
i) determina il numero dei posti di allievo e approva i relativi bandi dei corsi ordinari, dei corsi di Dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master da mettere a concorso;
j) designa il componente del Consiglio di amministrazione di sua competenza;
k) designa il componente del Nucleo di Valutazione;
l) nomina i componenti dell'Advisory Board;
m) nomina i componenti del Collegio di disciplina;
n) delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del Codice etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina;
2. Il Senato accademico e' composto da:
il Rettore della Scuola IUSS;
il Preside della Classe di Scienze umane e della vita, eletto dal rispettivo consiglio di classe;
il Preside della Classe di Scienze, tecnologie e societa', eletto dal rispettivo consiglio di classe;
quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia e dei ricercatori della Scuola IUSS eletti tra i docenti ed i ricercatori stessi;
un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dal personale stesso;
un rappresentante del Consiglio dei Collegi eletto all'interno del Consiglio stesso;
due rappresentanti degli allievi della Scuola IUSS, uno eletto dagli allievi dei Corsi ordinari tra gli stessi e uno eletto dagli allievi iscritti ai corsi di Dottorato tra gli stessi.

 
Art. 24.

Consiglio di amministrazione federato

1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, e' istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati.
2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri:
a) il Rettore della Scuola IUSS;
b) il Rettore della Scuola Sant'Anna;
c) il Direttore della Scuola Normale;
d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun Ateneo federato, su proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonche' per i tre anni successivi al termine della stessa;
e) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno.
f) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
g) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli Atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera d) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e), f) e g) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.
4. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri, di cui alla lettera d), il Presidente del Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 58 in fase di prima applicazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, ad esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Rettore/Direttore piu' anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i Direttori/Segretario generale degli Atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'Ateneo di appartenenza e per le attivita' di verbalizzazione.
5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori/Direttore degli Atenei federati. Il Consiglio e' convocato altresi' su richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente puo' invitare soggetti afferenti ad uno degli Atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.
8. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 2 lettere d), e), f) e g) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei Rettori/Direttore degli Atenei federati.

 
Art. 25.

Consiglio di amministrazione federato - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione federato e' l'organo collegiale di Governo della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita' economica - finanziaria delle attivita' di ciascun Ateneo federato.
2. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:
a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;
b) esprimere parere sulle modifiche di Statuto;
c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;
d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul Codice Etico;
e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
f) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;
g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge n. 240/2010;
h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico;
i) approvare le proposte del Rettore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010 e determinando il relativo trattamento economico;
j) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente Statuto;
k) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentiti direttori generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente Statuto;
l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, societa' ed associazioni;
m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche' atti relativi a diritti reali su beni immobili;
n) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennita' di carica;
o) deliberare gli Atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
p) adottare gli Atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;
q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;
s) individuare le cariche cui attribuire una indennita', determinando il relativo ammontare;
t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennita' di carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonche' dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, non titolari dell'indennita' di carica;
u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo Statuto.

 
Art. 26.

Direttore Generale

1. L'incarico di direttore generale e' assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il direttore generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.
3. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta dal Rettore, sentito il Senato accademico. L'incarico di Direttore Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a 4 anni e rinnovabile.
4. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale presenta al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attivita' svolta, anche ai fini della concessione dell'indennita' di risultato.

 
Art. 27.

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato e' l'organo collegiale della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri, di cui:
a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;
b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;
c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo e' individuato con modalita' previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato.
3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati ne' rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lettera c) del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'Ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettere q) e r) della legge n. 240/2010.
5. Il Nucleo opera in raccordo con gli Organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarita' degli Atenei federati, gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

 
Art. 28.

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato e' l'organo collegiale della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati, che provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
il presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta.

 
Art. 29.

Consiglio dei Collegi

1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra la Scuola IUSS e Collegi universitari di cui all'art. 7, comma 2, viene istituito il Consiglio dei Collegi, con funzioni consultive e propositive del Senato Accademico.
2. Il Consiglio dei Collegi deve fornire pareri sui seguenti argomenti:
a) bando e criteri di ammissione ai Corsi ordinari;
b) provvedimenti di espulsione dai Corsi ordinari dei singoli Allievi;
c) modifiche di Statuto;
d) modifiche del regolamento generale della Scuola IUSS;
f) partecipazione altri Collegi al Consiglio dei Collegi;
Il Consiglio dei Collegi puo' essere consultato dal Rettore della Scuola IUSS su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di Governo.
3. Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS proposte in merito a:
a) attivita' didattica;
b) attivita' internazionale.
4. Il Consiglio dei Collegi e' composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei Collegi fa altresi' parte il Rettore della Scuola IUSS o un suo delegato.
5. Il Consiglio dei Collegi e' presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non puo' essere immediatamente rieletto.
6. Il Consiglio dei Collegi elegge un proprio rappresentante nel Senato accademico.
7. Il Consiglio dei Collegi propone al Senato accademico la nomina di un componente dell'Advisory Board.

 
Art. 30.

Advisory Board

1. L'Advisory Board e' un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico. In particolare svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilita' di docenti e studenti.
2. L'Advisory Board e' composto da almeno cinque personalita' di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso la Scuola IUSS, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dello stesso e la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne della Scuola IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attivita' didattiche e di ricerca.
3. Un componente e' proposto dal Consiglio dei Collegi di cui all'art. 29, un componente e' proposto dal Rettore dell'Universita' di Pavia e gli altri componenti sono proposti dal Rettore o da almeno tre membri del Senato accademico.
4. I componenti dell'Advisory Board rimangono in carica quattro anni dalla nomina e svolgono la propria attivita' a titolo gratuito.


 
Art. 31.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e di ricerca scientifica della Scuola IUSS.
2. Sono organi delle strutture accademiche:
a) i Presidi;
b) I Consigli di Classe.

 
Art. 32.

Presidi

1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Classe. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di Governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascun Preside e' eletto dal rispettivo Consiglio di Classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica..
3. I Presidi sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi.
4. Ciascun Preside, sentito il parere del Consiglio di Classe, puo' nominare un Vicepreside.
5. Ai Presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 33.

Consigli della Classe

1. I Consigli di Classe sono composti da:
a) il Preside;
b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe;
c) i professori, aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla Classe;
d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla Classe;
e) da un minimo di due a un massimo di quattro rappresentanti degli allievi comunque almeno corrispondenti al 15% dei componenti, afferenti alla Classe, dei quali almeno un allievo del Corsi ordinari e almeno un allievo del corso di Dottorato di ricerca.
Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) e' di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) e' biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) e' determinato nella meta' del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe, con arrotondamento all'unita' inferiore; tale numero viene suddiviso a meta' fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unita' superiore alla meta'.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b).
4. Il Consiglio di Classe e' convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico. Il Preside puo', quando ne ravvisi l'opportunita', estendere la partecipazione a tutti i ricercatori afferenti alla classe. In questo caso i ricercatori parteciperanno senza diritto di voto - esclusi quelli di cui alla lettera d).
5. I Consigli di Classe svolgono le seguenti funzioni:
a) organizzano le attivita' didattiche;
b) organizzano le attivita' di verifica della preparazione degli allievi;
c) organizzano le attivita' di ricerca delle varie aree scientifico- disciplinari afferenti alle rispettive Classi;
d) affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della Scuola IUSS, secondo le modalita' definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e le deliberazioni del Senato accademico.
6. I Consigli di Classe emettono pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attivita' didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione.
7. Ai Consigli di Classe spetta deliberare su: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'Universita' diversa da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola IUSS; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS presso l'Universita'; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilita' economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato.
8. I Consigli di Classe esprimono parere al Senato accademico su: chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonche' dei ricercatori o modifica dell'appartenenza ai settori scientifico-disciplinari; provvedimenti relativi alle persone dei professorie dei ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Ph. D. honoris causa.
9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio di Classe e' ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento, ai soli professori e ricercatori per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
10. I Consigli di Classe hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico; costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
11. Il Preside della Classe ha facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attivita' didattiche e di ricerca della Scuola.

 
Art. 34.

Dipartimenti federati

Nell'ambito della federazione, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, puo' istituire anche a titolo sperimentale altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.

 
Art. 35.

Commissione paritetica allievi e docenti

1. E' istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione puo' articolarsi nelle Strutture accademiche.
2. La predetta Commissione, come previsto dalla legge n. 240/2010, e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. Il funzionamento della Commissione e' definito in un apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

 
Art. 36.

Conferenza dei docenti

1. La Conferenza dei docenti e' composta da tutti i professori di ruolo della Scuola IUSS. E' convocata e presieduta dal Rettore per udirne il parere su argomenti di interesse generale della Scuola IUSS, e comunque almeno due volte in un anno accademico.
2. Per la trattazione di specifiche questioni di carattere strategico il Rettore puo' invitare alla discussione rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

 
Art. 37.

Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Senato accademico sentito il competente Consiglio di Classe, il Consiglio di amministrazione istituisce centri di ricerca e laboratori, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione. Centri di ricerca e laboratori sono la sede principale dell'attivita' scientifica della Scuola IUSS e possono essere attivati anche in collaborazione con altri enti di ricerca e alta formazione. I Centri e i laboratori organizzano le proprie attivita' nell'ambito delle Classi a cui afferiscono. Il Senato accademico puo' autorizzare anche l'istituzione di unita' di ricerca costituite per un periodo determinato, destinate allo sviluppo di progetti pluriennali in ambiti specifici.
2. Centri e unita' di ricerca sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 38.

Centri di supporto

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione di centri di supporto anche tra le Scuole federate, per lo svolgimento di funzioni di particolare complessita' e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a piu' strutture didattiche e di ricerca.
2. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.


 
Art. 39.

Anno Accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

 
Art. 40.

Corsi Ordinari

1. I Corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritti gli allievi dei Corsi ordinari stessi.
2. I Corsi ordinari hanno la finalita' di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in Universita'. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie.
3. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola IUSS avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Ateneo cui sono iscritti ed alle attivita' formative interne della Scuola IUSS.
5. I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dalla Scuola IUSS.
6. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni di Collegi universitari. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico della Scuola IUSS.

 
Art. 41.

Premi di studio e agevolazioni agli allievi dei Corsi ordinari

1. La Scuola IUSS, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana, opera affinche' sia costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed affinche' l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati. In quest'ottica la Scuola IUSS auspica e si adopera a raggiungere una condizione di piena gratuita' degli studi universitari dei propri allievi dei Corsi ordinari.
2. Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, usufruiscono di un contributo il cui ammontare e' fissato dal Consiglio di amministrazione. Il contributo ovvero altre forme di agevolazioni sono destinati al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza.
3. Il contributo di cui al comma precedente e' soggetto, ai fini fiscali, alla vigente normativa di agevolazione in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.

 
Art. 42.

Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunita' di approfondimento teorico e metodologico implementato in esperienze di ricerca avanzata.
2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni. A conclusione dei corsi, la Scuola IUSS conferisce il titolo di dott. di ricerca (Ph.D.)
3. I corsi di Dottorato possono essere svolti dalla Scuola IUSS in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita' ricerca, italiani o stranieri con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.
4. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

 
Art. 43.

Corsi di laurea magistrale
e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 4, secondo comma, lettera a), del presente Statuto, istituiti con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli studenti.
3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-ateneo.

 
Art. 44.

Corsi di master di primo e secondo livello

1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non inferiore a dodici mesi, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

 
Art. 45.

Altri corsi di formazione

1. La Scuola IUSS puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione permanente, corsi brevi e seminari anche in collaborazione con Universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
2. La Scuola IUSS puo' istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professioni, anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche convenzioni.

 
Art. 46.

Rilascio dei titoli

1. I titoli di:
a) diploma di licenza;
b) diploma di licenza triennale di primo livello;
c) diploma di licenza biennale di secondo livello sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito con profitto i Corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico.
2. Il titolo di laurea magistrale congiunta con almeno uno degli Atenei federati e/o con almeno un'Universita' italiana o straniera e' rilasciato agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.
3. Il titolo di dottore di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.
4. Il titolo di master universitario di primo o secondo livello e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 45 del presente Statuto e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.

 
Art. 47.

Ph.D. honoris causa

1. La Scuola IUSS puo' conferire il diploma di «Philosophiæ Doctor honoris causa» (Ph. D.) a persone di chiara fama. La deliberazione relativa e' assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio di Classe di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


 
Art. 48.

Allievi

1. Sono allievi della Scuola IUSS gli studenti dei Corsi ordinari e dei corsi di Dottorato.

 
Art. 49.

Posti di allievo

1. Il Senato accademico determina il numero dei posti di allievo per ciascun anno accademico, approva i relativi bandi relativamente ai Corsi ordinari e ai corsi di Dottorato da mettere a concorso, previa verifica dei presupposti di sostenibilita' economica da parte del Consiglio di amministrazione.
2. I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.

 
Art. 50.

Diritto allo studio ed inserimento dei laureati
nel mondo del lavoro

1. La Scuola IUSS ricorre all'istituto del «tutorato» al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione negli studi. A tal fine la Scuola IUSS puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
2. La Scuola IUSS promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi erogati dallo stesso.
3. La Scuola IUSS favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

 
Art. 50-bis

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei Corsi ordinari e di Dottorato costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola IUSS puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico.


 
Art. 51.

Amministrazione

1. La Scuola IUSS conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 14.
2. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola IUSS e' riferita all'anno solare.

 
Art. 52.

Personale/Organico

1. La Scuola IUSS determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter-accademica e con gli enti di ricerca e gli Atenei federati. La Scuola IUSS si avvale anche di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola IUSS in materia.
3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, la Scuola IUSS puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalita' previste dalla legge.

 
Art. 53.

Dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo gli indirizzi del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola IUSS, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi e' disposta con atto motivato del direttore generale, previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.
4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

 
Art. 54.

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola IUSS promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.
2. La Scuola IUSS promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.


 
Art. 55.

Collegio di Disciplina

1. Al Collegio di Disciplina e' demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito.
2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.
3. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
4. Il Collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal Consiglio di amministrazione.
5. La nomina dei componenti del Collegio di disciplina e' effettuata dal Senato accademico su proposta del Rettore. I suoi componenti restano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

 
Art. 56.

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola IUSS e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola IUSS, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprieta' intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta del Rettore.
Il Senato accademico puo' disporre l'archiviazione oppure irrogare una o piu' delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati tramite la Scuola IUSS.

 
Art. 57.

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere. Il Presidente del Comitato e' designato dal Senato accademico della Scuola IUSS ed i componenti rimangono in carica quattro anni, l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono definite con apposito regolamento interno.
5. I Presidenti dei Comitato Unico di Garanzia delle Scuole federate possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attivita' di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ogni tipo.

 
Art. 58.

Disposizioni transitorie, comuni e finali

1. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato e' composto da:
a) i tre Rettori/Direttore pro tempore degli Atenei federati;
b) i tre consiglieri esterni, che gli Atenei federati provvederanno a designare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie;
c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione Scuola Sant'Anna-Scuola IUSS che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS;
d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola Normale nel Consiglio direttivo scelto dal medesimo dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola.
2. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti federato e nuovo Nucleo di valutazione federato, restano in carica i preesistenti Organi.
3. I membri del Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto della costituzione dell'organo stesso nella composizione prevista dall'art. 23.
4. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dall'art. 4 comma 2 lettera a), articoli 43, comma 1 e 46 comma 2 e' condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 2 legge 240/2010.
5. Il Nucleo di valutazione federato (art. 27) e il Collegio dei revisori dei conti federato (art. 28) sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 4 della legge 240/2010.
6. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola IUSS puo' decidere di recedere dalla federazione di cui all'art. 1 comma 6, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Rettore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne da' comunicazione al MIUR, agli altri Atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attivita' in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo Statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi resta in carica come previsto dal presente Statuto.

 
Art. 59.

Entrata in vigore e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto e' abrogato lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 15 del 9 marzo 2015.
3. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione, in casi di particolare urgenza.
 
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