Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2018 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA
DECRETO RETTORALE 25 gennaio 2018
Modifiche allo Statuto.



IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2016 - 2018 e le disposizioni di cui all'art. 2 «Obiettivi del sistema universitario» ed in particolare l'obiettivo B_A_3 dell'Allegato 1 al citato decreto ministeriale, secondo cui la Scuola Normale Superiore (SNS) ha proposto, in partenariato con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSUP) e l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), un progetto di federazione tra le tre Scuole Superiori che comporta, tra l'altro, l'istituzione di un unico Consiglio di amministrazione e l'unificazione di attivita' di formazione sia di tipo undergraduate (allievi ordinari) che graduate (allievi PhD), ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa degli Atenei federati;
Visto il «Programma Triennale 2016-2018» della Scuola Superiore Sant'Anna inviato dal Rettore al MIUR, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, nel quale la Scuola, unitamente alla Scuola Normale Superiore (SNS) e all'Istituto Universitario di Studi Superiore di Pavia (IUSS), ha previsto una sezione ad hoc all'azione federativa e si e' impegnata a dare avvio al processo di revisione statutaria congiunto;
Visto il decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017 con il quale, all'esito della valutazione degli atti programmatori delle universita' italiane formulati per il triennio 2016 -2018, e' stata data approvazione ministeriale al Programma presentato da SNS-SSSUP-IUSS, e conseguentemente il MIUR ha concesso parte delle risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa a valere sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO);
Preso atto che in un'ottica funzionale al progetto di federazione trilaterale, il percorso di revisione interna, curato dall'Ufficio legale di SSSUP, e' giunto alla fase conclusiva e che gli Organi di competenza, per ciascuna Istituzione, hanno provveduto ad approvare le revisioni dei rispettivi Statuti con deliberazioni specifiche che prevedono un articolato comune riferito all'istituzione degli organi: Consiglio di amministrazione federato, Nucleo di valutazione federato e Collegio dei Revisori federato;
Visti agli atti della Scuola le delibere n. 159 e n. 187 rispettivamente del 27 settembre e del 13 ottobre 2017 assunte dal Consiglio di amministrazione e la delibera n. 167 del 10 ottobre 2017 assunta dal Senato accademico, con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola con riferimento agli articoli 3, 16, 17, 20, 21, 21-bis, 22, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 45, 54 e 57;
Vista la Nota del 2 novembre 2017 con la quale i Rettori di SSSUP e IUSS ed il Direttore SNS hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR le modifiche statutarie, unitamente alle delibere adottate, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dai citati decreti ministeriali n. 635 e 827 e sui rispettivi Statuti ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tenuto conto che il MIUR, nei termini di legge, ha esercitato il controllo di legittimita' e di merito sulle disposizioni statutarie dei tre Atenei federati ed in particolare ha provveduto a formulare le proprie osservazioni, confidando nel recepimento di quanto contenuto nella Nota del 30 novembre 2017 inviata al Rettore della Scuola;
Tenuto conto altresi' di quanto comunicato dal MIUR al Rettore di IUSS e al Direttore di SNS con Note specifiche;
Constatato che i tre Atenei hanno svolto un esame congiunto delle osservazioni ministeriali relative a:
possibilita' di istituire dei corsi di laurea magistrale con gli atenei federati (art. 3, comma 1, lettera d) e art. 39, comma 1 e art. 43, comma 3);
Collegio dei revisori dei conti e al Nucleo di Valutazione federati (articoli 23 e 24);
mandato biennale componente studentesca (art. 24, comma 4 e art. 57, comma 1, lettera e); ed hanno deciso di recepire gran parte delle stesse, ad eccezione della previsione relativa ai criteri di costituzione ed organizzazione dei Dipartimenti federati, di cui all'art. 26, comma 2;
Viste altresi' le delibere n. 238 e n. 241 rispettivamente del 5 dicembre e del 19 dicembre 2017 assunte dal Consiglio di amministrazione e la delibera n. 235 del 15 dicembre 2017 assunta dal Senato accademico, con le quali e' stata data definitiva approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola, ai sensi e per effetti dell'art. 55 dello Statuto vigente;
Preso atto della seconda Nota, datata 22 dicembre 2017, trasmessa congiuntamente dai Rettori di SSSUP e IUSS e dal Direttore SNS alla Direzione generale del MIUR con la quale e' stato dettagliatamente comunicato il recepimento delle osservazioni ministeriali nei testi statutari, allegando al dossier le deliberazioni dei rispettivi Organi di governo;
Riscontrata la Nota del 19 gennaio 2018 con la quale, il Direttore generale del MIUR ha comunicato ai Rettori di SSSUP e IUSS e al Direttore SNS di aver preso atto con favore delle ultime modifiche apportate agli articolati ed ha espresso il nulla osta alla pubblicazione dei tre testi statutari nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, condizionato alla seguente riformulazione dell'art. 57, comma 2 «Norme finali e Disposizioni transitorie»: «L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati (...) e' condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 240/2010»;
Vista la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3;
Visto lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2015;
Considerata l'opportunita' di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie al fine di rendere possibile l'istituzione di Consiglio di amministrazione federato, Nucleo di valutazione federato e Collegio dei revisori federato, quali organi comuni ai tre Atenei;
Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto vigente, all'emanazione in via definitiva della modifiche apportate allo Statuto, come precedentemente indicato;
Sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico che hanno approvato la riformulazione della disposizione transitoria di cui all'art. 57, comma 2, come da indicazione ministeriale;
Tenuto conto altresi' degli interventi di coordinamento e revisione formale apportati dall'Ufficio legale della Scuola al testo statutario nella versione definitiva ai fini dell'emanazione di cui al presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 3, 16, 17, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 46, 54 e 57 dello Statuto della Scuola, emanato con decreto rettorale n. 94 del 9 marzo 2015, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le deliberazioni e le specifiche indicate in premessa. Sulla base di tali determinazioni risulta soppresso l'art. 22 e sono introdotte due nuove disposizioni rubricate come di seguito: «Facolta' di recesso dalla federazione» e «Diploma di "Philosophiæ Doctor honoris causa"».
Gli articoli emendati, a seguito di coordinamento formale, riportano la seguente numerazione 3, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 39, 43, 44, 46, 47, 55, 56 e 57.
 
Allegato A

Statuto della Scuola Superiore di Studi universitari
e di perfezionamento Sant'Anna

(Testo completo)

Emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011; integrato e modificato con decreto rettorale n. 94 del 9 marzo 2015; integrato e modificato con decreto rettorale n. 48 del 25 gennaio 2018; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. XX del XX.XX. 2018.

PREAMBOLO

La Scuola, le cui origini, nel contesto della realta' universitaria pisana, si radicano nel Collegio medico giuridico gia' annesso alla Scuola Normale Superiore e nel Collegio «Antonio Pacinotti», e' stata formalmente istituita con la legge 14 febbraio 1987 n. 41 che ha sancito l'unificazione tra la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967 n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908 n. LXXVIII.
N. B.: nel presente Statuto per brevita' e' usato solamente il maschile, resta inteso che viene utilizzata la forma breve per indicare entrambi i generi gli/le allievi/e, i/le docenti etc.

Art. 1.

Natura, fini e sede della Scuola

1. La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, e' un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. A tal fine essa opera nei seguenti ambiti:
a) la formazione integrativa a livello universitario;
b) la formazione alla ricerca;
c) la formazione universitaria in corsi universitari di alta qualificazione scientifica;
d) la formazione continua;
e) l'attivita' di ricerca;
f) la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno.
3. In questi ambiti si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarieta', l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresi' nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gesti orali.
4. La Scuola, dotata di personalita' giuridica, adotta il presente Statuto in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
5. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.
6. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti, ricercatori, assegnisti e personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalita' di partecipazione ai processi decisionali secondo quanto previsto dal presente Statuto.
7. La Scuola ha la sede legale in Pisa e puo' utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata «Scuola Superiore Sant'Anna».
8. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico gia' sede del Conservatorio Sant'Anna. Puo' istituire o partecipare a Centri e Poli di ricerca e formazione in altre localita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola puo' destinare personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.

 
Art. 2

Testo vigente

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nel testo completo dello Statuto riprodotto nell'allegato «A», che viene allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.

Natura collegiale della Scuola

1. La Scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione, ai piu' alti livelli, di giovani studiosi nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
2. La Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.
3. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.
4. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo il suddetto regolamento che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalita' per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonche' l'accesso alle strutture di servizio. Il Senato accademico stabilisce annualmente il contributo didattico per gli allievi ordinari nonche' contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola, compatibilmente con le risorse previste dal bilancio annuale e pluriennale.

 
Art. 3

Pubblicita' ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello Statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello Statuto, allegato «A», nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto viene altresi' pubblicato sull'Albo ufficiale on-line della Scuola.
Pisa, 25 gennaio 2018

Il rettore: Perata
 
Art. 3.

Corsi e titoli rilasciati

1. La Scuola attiva:
a) corsi integrativi per gli allievi ordinari di I livello, iscritti ai corsi di laurea anche a ciclo unico, dell'Universita' di Pisa, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;
b) corsi integrativi per gli allievi ordinari di II livello, iscritti ai corsi di laurea magistrale dell'Universita' di Pisa, degli Atenei federati o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;
c) corsi di perfezionamento di durata triennale (Philosophiae Doctor), equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41;
la Scuola puo' inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
d) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari con uno o piu' degli Atenei federati e corsi di laurea magistrale con altre Universita' italiane e straniere, tramite la stipula di apposite convenzioni;
e) corsi di dottorato di ricerca (PhD), anche in collaborazione con altre Universita' italiane e straniere;
f) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Universita' italiane e straniere;
g) altri corsi di alta formazione, di formazione continua e percorsi formativi del tipo «Graduate Program», nei quali e' definito un percorso complessivo di laurea magistrale, o master, e perfezionamento (PhD) o dottorato, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
2. Su autorizzazione del Senato accademico puo' essere prevista la frequenza di allievi in corsi di laurea o laurea magistrale in Universita' diverse dall'Universita' di Pisa.
3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo e da specifici regolamenti.
4. La Scuola puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
5. La Scuola rilascia, in lingua italiana e in lingua inglese, i seguenti titoli:
a) Licenza;
b) Licenza Magistrale;
c) Laurea Magistrale congiunta con uno o piu' degli Atenei federati;
d) Laurea Magistrale congiunta con Universita' italiane e straniere;
e) Perfezionamento di durata triennale (PhD);
f) Dottorato di Ricerca (PhD);
g) Master universitario di primo e secondo livello;
h) Attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

 
Art. 4.

Ammissione

1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
2. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi.

 
Art. 5.

Ricerca scientifica

1. La Scuola promuove l'attivita' di ricerca contribuendo a fornire i necessari strumenti materiali, anche attivando la collaborazione con Organismi di Ricerca ed altri Atenei nazionali ed internazionali.
2. Per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica la Scuola puo' conferire borse di studio ed assegni di ricerca.

 
Art. 6.

Internazionalizzazione

1. La Scuola promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
2. A tal fine la Scuola puo' stipulare accordi di collaborazione interuniversitari a che possono prevedere l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

 
Art. 7.

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.
3. Il personale della Scuola potra' essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilita'.

 
Art. 8.

Promozione di imprese spin-off e start up

1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di spin-off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attivita' di ricerca condotte al proprio interno.
2. La Scuola considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la societa', con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.

 
Art. 9.

Gestione della proprieta' intellettuale

1. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprieta' intellettuale per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprieta' intellettuale con finalita' di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende partner e specialmente con aziende spin-off originate dalla Scuola stessa in conformita' alla normativa vigente.

 
Art. 10.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

 
Art. 11.

Collaborazione con l'Associazione Allievi
e con l'Associazione ex Allievi

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex Allievi e riconosce e sostiene l'Associazione ex Allievi che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi, tra questi e la Scuola e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola.
2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'Associazione Allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'Associazione ex Allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.
3. La Scuola puo' stipulare con l'Associazione Allievi e con l'Associazione ex Allievi convenzioni che disciplinino i campi di collaborazione e le modalita' di reciproca erogazione di contributi finanziari.

 
Art. 12.

Principi di amministrazione ed organizzazione

1. Nell'attivita' amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilita' delle informazioni, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.
3. La Scuola valorizza il principio di pari opportunita', promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi di ateneo, di occupazione e di impiego.
4. La Scuola adotta un Codice etico della comunita' universitaria. Le sanzioni previste per la violazione del Codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero nel richiamo pubblico. Qualora una condotta integri oltre che una violazione del Codice etico anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.
5. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilita', ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilita' economico-patrimoniale e analitica in conformita' alle previsioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

 
Art. 13.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di assegni di ricerca, di posizioni di professore e alla promozione di attivita' culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;
c) proventi di contratti e convenzioni, attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.
2. Per le sue attivita' istituzionali la Scuola utilizza e mantiene:
a) i beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprieta';
b) le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.


 
Art. 14.

Fonti interne

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalita' di elezione degli organi, nonche' le regole di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento (PhD), di dottorato di ricerca (PhD) e dei servizi didattici integrativi.
4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.
5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono comunque modificare i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.
8. I manuali e i disciplinari sono approvati secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale.

 
Art. 15.

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento generale e' approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, ed e' emanato con decreto del Rettore. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' e' approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed e' emanato con decreto del Rettore.
2. I regolamenti della Scuola, compresi quelli predisposti dagli Istituti, sono approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.
3. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.
4. I regolamenti di cui all'art. 14 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Essi sono altresi' pubblicati nell'Albo on-line della Scuola.

 
Art. 16.

Strumenti di programmazione

1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.
2. In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola fonda la sua gestione su un programma triennale ai sensi della legislazione vigente.
3. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita'.
4. Il Piano di orientamento strategico e' deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli delle Classi accademiche, la Consulta del personale tecnico-amministrativo, gli Istituti e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilita' economica e gestionale.
5. Il programma triennale e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, i Consigli delle Classi accademiche e gli Istituti.
6. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
7. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e degli Istituti, puo' proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del programma triennale e al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.


 
Art. 17.

Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:
a) il Rettore;
b) il Senato accademico;
c) il Consiglio di amministrazione federato;
d) il Collegio dei revisori dei conti federato;
e) il Nucleo di valutazione federato;
f) il Direttore generale.

 
Art. 18.

Attribuzioni degli organi

1. La Scuola opera come un sistema integrato in tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attivita' di indirizzo, di controllo e attivita' di gestione.
2. La Scuola ripartisce le competenze tra gli organi prevedendo l'attribuzione delle attivita' di gestione della didattica e della ricerca e la programmazione strategica al Senato accademico e delle attivita' di programmazione triennale, di controllo e di verifica dei risultati al Consiglio di amministrazione.
3. La rappresentanza legale della Scuola compete al Rettore.

 
Art. 19.

Rettore

1. Il Direttore, a cui sono attribuite le funzioni di Rettore ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 41, assume la qualifica di Rettore ed e' eletto a scrutinio segreto fra i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre Universita' italiane.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta ai professori ordinari e associati e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al diciotto per cento del complesso dell'elettorato attivo: a) ricercatori; assegnisti di ricerca; personale tecnico-amministrativo; e un peso pari al ventidue per cento b) allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca, allievi ordinari di I e II livello. Qualora risulti eletto un professore di altro ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico dei professori della Scuola.
3. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
4. Il Rettore ha la rappresentanza legale della Scuola, convoca il Senato accademico, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di amministrazione. Stipula convenzioni ed accordi in materia didattica, scientifica e culturale.
5. Al Rettore competono:
a) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) la responsabilita' del perseguimento delle finalita' della Scuola secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) la proposta del Piano di orientamento strategico e del documento di programmazione triennale, di cui all'art. 16 del presente Statuto, nonche' la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
d) la proposta di nomina del Direttore generale, di cui all'art. 25;
e) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, ricercatori e degli allievi e l'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;
f) l'adozione di provvedimenti di urgenza di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi nella seduta immediatamente successiva;
g) l'emanazione dei provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli atti amministrativi, nonche' l'adempimento di ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore puo' avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Il Rettore puo' inoltre nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori ordinari o associati e tra i ricercatori, di durata al massimo pari a quella del proprio mandato. Le deleghe sono revocabili.

 
Art. 20.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica e della ricerca della Scuola. Ha la responsabilita' del funzionamento complessivo dell'Istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni che il presente Statuto affida al Consiglio di amministrazione, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti.
2. Il Senato accademico nel predisporre il Piano di orientamento strategico, di cui all'art. 16, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca.
3. Il Senato accademico inoltre:
a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle Classi accademiche, degli Istituti e dell'International Advisory Board e delle relative attivita';
b) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca (PhD), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua;
c) verifica annualmente che le sedi e le strutture residenziali, didattiche e scientifiche della Scuola siano adeguate alle esigenze manifestate dai Direttori di Istituto, dalle Assemblee degli allievi e degli assegnisti;
d) approva e modifica il Codice etico, i regolamenti di cui all'art. 14, il regolamento per le procedure di reclutamento nonche' i regolamenti degli Istituti e delle altre strutture didattiche;
e) esprime parere sul programma triennale e sul bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di amministrazione;
f) delibera sul programma edilizio della Scuola in attuazione del programma triennale;
g) puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
h) stabilisce annualmente il contributo didattico ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola.
4. Il Senato, nella sua composizione allargata a tutti i professori ordinari per le chiamate dei professori ordinari, a tutti i professori ordinari e associati per le chiamate dei professori associati; infine con la partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe per le chiamate dei ricercatori, propone al Consiglio di amministrazione per la delibera di competenza la chiamata dei docenti e dei ricercatori individuati secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure di reclutamento del personale.
5. Il Senato accademico e' composto da 11 membri:
a) il Rettore;
b) due Presidi dei Consigli delle Classi accademiche;
c) due Direttori di Istituto, eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, uno afferente alla Classe di Scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe di Scienze sociali;
d) due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati;
e) un ricercatore eletto dai ricercatori e dagli assegnisti di ricerca ed un tecnico-amministrativo eletto dal personale tecnico-amministrativo;
f) due allievi, uno eletto dagli allievi ordinari e l'altro dagli allievi dei corsi PhD;
ed e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei suoi membri.
6. In caso di parita' di voti prevale il voto del Rettore.
7. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti e' rinnovabile una sola volta. E' presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario del Senato sono svolte dal Direttore generale.
8. In deroga a quanto sopra previsto la durata in carica dei rappresentanti degli allievi ordinari e allievi dei corsi PhD nel Senato accademico e' di due anni.
9. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, puo' indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
10. Alle sedute partecipa il Prorettore vicario, se diverso dalle persone gia' componenti il Senato accademico, senza diritto di voto.
11. I Senatori che non partecipano ad almeno meta' delle sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore.

 
Art. 21.

Consiglio di amministrazione federato

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 e del decreto ministeriale 12 maggio 2017, n. 264, la Scuola Superiore di Studi Universitari di Studi e di Perfezionamento Sant'Anna e' federata con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia, di seguito Scuola IUSS, e con la Scuola Normale Superiore, di seguito Scuola Normale, anch'essi aventi natura di Istituti universitari ad ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun ateneo.
2. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 e del decreto ministeriale 12 maggio 2017, n. 264, e' istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola Sant'Anna/Scuola Normale/Scuola IUSS.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri:
a) il Rettore della Scuola Sant'Anna;
b) il Direttore della Scuola Normale;
c) il Rettore della Scuola IUSS;
d) tre consiglieri esterni agli atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun ateneo federato, su proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli degli atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonche' per i tre anni successivi al termine della stessa;
e) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
f) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
g) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno.
4. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera d) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e), f) e g) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.
5. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri di cui alla lettera d) il Presidente del Consiglio di amministrazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, ad esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Rettore/Direttore piu' anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i Direttori generali /Segretario generale degli atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'ateneo di appartenenza e per le attivita' di verbalizzazione.
6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori/Direttore degli atenei federati. Il Consiglio e' convocato altresi' su richiesta scritta e motivata presentata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche comuni agli atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.
8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente puo' invitare soggetti afferenti ad uno degli atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.
9. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 2 lettere d), e), f) e g) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei Rettori/Direttore degli atenei federati.

 
Art. 22.

Consiglio di amministrazione federato - funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione federato e' l'organo collegiale di governo della Scuola Sant'Anna e degli altri atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita' economica - finanziaria delle attivita' di ciascun ateneo federato.
2. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:
a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e degli altri atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;
b) esprimere parere sulle modifiche dello Statuto;
c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;
d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul Codice etico;
e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
f) conferire l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;
g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico;
i) approvare le proposte del Rettore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinando il relativo trattamento economico;
j) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca (PhD), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente Statuto;
k) deliberare, sentiti i Direttori generali /Segretario generale, in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente Statuto;
l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, societa' ed associazioni;
m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche' atti relativi a diritti reali su beni immobili;
n) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennita' di carica;
o) deliberare gli atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
p) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;
q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;
s) determinare l'indennita' di carica di cui all'art. 55 del presente Statuto;
t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennita' di carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonche' dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari dell'indennita' di carica.
u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo Statuto.

 
Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato e' l'organo collegiale della Scuola Sant'Anna e degli altri atenei federati che provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
il Presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei Rettori/Direttore degli atenei federati, e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

 
Art. 24.

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato e' l'organo collegiale della Scuola Sant'Anna e degli altri atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri, di cui:
a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;
b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli atenei federati; tra questi i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;
c) un allievo degli atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo e' individuato con modalita' previste dai regolamenti interni di ciascun ateneo federato.
3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli atenei federati, ne' rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli atenei federati, e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Il componente di cui alla lettera c) del comma precedente dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere q) e r) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Il Nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarita' degli atenei federati; gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

 
Art. 25.

Direttore generale

1. Il Direttore generale e' competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. Il Direttore generale e' a capo della Direzione amministrativa ed e' responsabile delle relative attivita'. Al Direttore generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In attuazione delle direttive del Rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando il Rettore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi. Il Direttore generale, con atto scritto e motivato, puo' delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate.
2. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, ad un dirigente della Scuola, ovvero di altra Universita', ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore generale e' regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina l'impossibilita' di rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravita' dei casi, la sua revocabilita' secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 
Art. 26.

Articolazione della Scuola

1. La Scuola si articola in Classi accademiche e si organizza in Istituti. Le Classi accademiche hanno funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica, deliberano sul percorso formativo degli allievi ordinari e sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali. Le Classi promuovono l'integrazione fra la formazione multidisciplinare e la ricerca ed esprimono parere sull'istituzione di nuove lauree magistrali.
2. Nell'ambito della Federazione, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, puo' istituire anche a titolo sperimentale altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.
3. Il personale docente della Scuola afferisce ad uno degli Istituti o in alternativa ad un Dipartimento federato ed e' membro di una delle Classi.
4. Le Classi accademiche e gli Istituti coadiuvano il Rettore nella elaborazione della proposta del Piano di orientamento strategico e del programma triennale, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 27.

Classe accademica

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987, n. 41, le Classi accademiche di Scienze sociali e di Scienze sperimentali e applicate.
2. La Classe accademica di Scienze sociali comprende le aree scientifiche di: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche.
3. La Classe accademica di Scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; Scienze mediche.
4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i professori ed i ricercatori della Scuola gli allievi ed i professori a contratto.
5. Sono aggregati alla Classe accademica di Scienze Sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.
6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione dei docenti ad una delle due Classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

 
Art. 28.

Consiglio della Classe accademica

1. Il Consiglio della Classe accademica e' composto da:
a) il Preside della Classe accademica;
b) i Professori ordinari e associati;
c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica;
d) due Rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica.
2. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalita' previste dal regolamento generale.
3. I membri di cui alla lettera d) durano in carica due anni.
4. Su invito del Preside possono partecipare, con voto consultivo, al Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario piu' giovane in ruolo.
6. I Consigli delle Classi accademiche coordinano le attivita' didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe accademica. In particolare:
a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;
b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all'art. 45.
7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente Statuto, puo' proporre al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante per il coordinamento degli Istituti e lo sviluppo della ricerca interdisciplinare.

 
Art. 29.

Preside del Consiglio della Classe accademica

1. Il Preside e' eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta. Puo' nominare un Vice-Preside scelto tra i docenti che afferiscono alla Classe.
2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Classe, dirige la Classe, sovraintende alle responsabilita' dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e tutori al i rivolte agli allievi ordinari, esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del Consiglio della Classe accademica.

 
Art. 30.

Centri di spesa

1. Le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono coadiuvate dai servizi offerti dalla struttura organizzativa. La struttura organizzativa viene definita da deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
2. Il Consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia dei Centri di spesa con apposito atto secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 
Art. 31.

Istituti e Direttore di Istituto

1. Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attivita' di ricerca e delle attivita' formative previste dall'art. 3, con l'unica eccezione di quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), secondo le modalita' stabilite nei regolamenti della Scuola. Gli Istituti sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalita' stabilite nei regolamenti della Scuola.
2. I docenti e ricercatori afferenti agli Istituti svolgono attivita' didattica rivolta agli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi, d'intesa con il Collegio dei Direttori degli Istituti.
3. La costituzione di Istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono Centri di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'.
4. Ciascun Istituto opera sotto la responsabilita' di un Direttore di Istituto nominato con decreto del Rettore ed eletto al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di Istituto.
5. Il mandato del Direttore dell'Istituto e' triennale e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il Direttore e' responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.
6. E' istituito il Collegio dei Direttori degli Istituti per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivita' e per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.
7. Il Collegio dei Direttori degli Istituti e' presieduto dal Rettore.

 
Art. 32.

International Advisory Board

1. La Scuola istituisce un International Advisory Board (IAB) quale organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.
2. L'International Advisory Board e' composto da almeno sei membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.
3. I membri dell'International Advisory Board sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore nell'ambito di una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da nominare; i curricula saranno resi pubblici nel sito internet della Scuola dopo il conferimento dell'incarico.
4. Il mandato dei membri dell'International Advisory Board e' di tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. L'International Advisory Board redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato entro la scadenza prefissata dagli organi della Scuola e propone l'adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo della Scuola ad attivita' formative e di ricerca di rilievo internazionale.

 
Art. 33.

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato e' designato dal Senato accademico della Scuola ed i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento interno.
5. I Presidenti dei Comitati Unici di Garanzia degli atenei federati possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attivita' di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

 
Art. 34.

Commissione paritetica allievi e docenti

1. E' istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno sei allievi e sei docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione puo' articolarsi nelle Classi accademiche.
2. La predetta Commissione, come previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. Il funzionamento della Commissione e' definito in un apposito regolamento.

 
Art. 35.

Assemblea degli allievi

1. E' istituita l'Assemblea degli allievi ordinari, degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca. L'Assemblea puo' essere convocata per una sola della sue componenti.
2. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualita' dei servizi e delle strutture al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.
3. Il funzionamento dell'Assemblea e' stabilito con regolamento autonomo.

 
Art. 36.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Scuola istituisce la Consulta del personale tecnico-amministrativo con funzioni consultive rispetto agli Organi di Governo, che esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo e puo' presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
2. La Consulta, nominata con decreto dal Rettore, e' composta da dieci membri rappresentativi delle diverse componenti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo le modalita' definite dall'apposito regolamento. Elegge al proprio interno un Presidente. Alla Consulta puo' partecipare su invito il Direttore generale.
3. Il funzionamento della Consulta e le tematiche affrontate sono definiti in un regolamento autonomo.

 
Art. 37.

Organizzazione ed accesso alla documentazione scientifica

1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonche' dell'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
2. La Scuola fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile.
3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.


 
Art. 38.

Corsi integrativi per gli allievi ordinari

1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 3, lettera a), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea e dei corsi di laurea a ciclo unico, dell'Universita' di Pisa.
2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 3, lettera b), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritti gli allievi dei corsi ordinari stessi.
3. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria degli allievi ordinari, sviluppandone lo spirito critico. Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola; ad essi si affiancano lettorati di lingue straniere e altre attivita' esterne alla Scuola volte ad arricchire la formazione degli allievi ordinari.
4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Universita' di Pisa ed alle attivita' formative interne della Scuola.

 
Art. 39.

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale istituiti con uno o piu' degli atenei federati e con altre Universita' italiane e straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli studenti.
3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

 
Art. 40.

Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (PhD)

1. I corsi di perfezionamento (PhD) ed i corsi di dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) ed e), hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi gli allievi conseguono il titolo di Philosophiæ Doctor (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

 
Art. 41.

Master universitari

1. I Master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.
3. Per compiti di supporto alle attivita' didattiche e di tutorato puo' essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico scientifica e professionale.

 
Art. 42.

Altri corsi di formazione

1. La Scuola puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, nonche' percorsi formativi del tipo Graduate Program anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

 
Art. 43.

Titoli

1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico.
2. La Scuola rilascia il titolo di Licenza Magistrale agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico.
3. La Scuola rilascia il titolo di Laurea Magistrale congiuntamente ad uno o piu' degli atenei federati e con altre Universita' italiane e straniere, agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.
4. La Scuola rilascia il titolo di Philosophiae Doctor (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di perfezionamento o dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.
5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo percorso di studi.
6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3, comma 2, del presente Statuto e' disciplinato dal regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.

 
Art. 44.

Diploma di «Philosophiæ Doctor honoris causa»

1. La Scuola puo' conferire il diploma di «Philosophiæ Doctor honoris causa» a persone con profilo scientifico di livello assoluto e chiara fama nelle Scienze sociali e nelle Scienze sperimentali e applicate. La deliberazione relativa e' assunta dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei voti, su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato di ricerca (PhD) di riferimento e previo parere del Consiglio di Istituto competente. La proposta e' trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la dovuta approvazione.


 
Art. 45.

Allievi ordinari della Scuola

1. Sono allievi ordinari della Scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 4, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di ateneo.
2. In attuazione dell'art. 3, lettere a) e b) dello Statuto, entro il mese di marzo, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario per l'anno accademico successivo, proposti dai Consigli delle Classi accademiche.
3. La Scuola garantisce di norma agli allievi l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

 
Art. 46.

Studenti dei corsi di laurea magistrale

1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d), coloro che sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.
2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 45, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennita' di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri e modalita' da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilita' degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

 
Art. 47.

Allievi dei corsi di perfezionamento
e dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono allievi dei corsi di perfezionamento (PhD) e dei corsi di dottorato di ricerca (PhD) gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi.
2. Il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva il bando di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per l'anno accademico successivo.

 
Art. 48.

Obblighi didattici

1. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.
2. Gli allievi ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di ateneo.
3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievo.

 
Art. 49.

Diritto allo studio ed inserimento dei laureati
nel mondo del lavoro

1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato» al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
2. La Scuola promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi erogati dalla stessa.
3. La Scuola favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

 
Art. 50.

Attivita' culturali, sportive e ricreative

1. La Scuola promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico puo' riconoscere.


 
Art. 51.

Organizzazione e organico

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola e' definita con apposito regolamento di organizzazione.

 
Art. 52.

Incarichi dirigenziali

1. La Scuola puo' attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto previsto nel regolamento di organizzazione.

 
Art. 53.

Valorizzazione della professionalita'

1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito, attitudine e capacita' professionali.


 
Art. 54.

Collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti e' affidato ad un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari da tre professori associati e da tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nonche' da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato accademico. Il Collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti puo' essere rinnovato solo una volta.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e nella composizione di tre membri.
3. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari, avviati dal Rettore; uditi il Rettore o un suo delegato ed il docente/ricercatore sottoposto all'azione disciplinare, esprime in merito un parere sulla proposta avanzata dal Rettore.
4. Il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina commina la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 
Art. 55.

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di Rettore, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico ad eccezione dei Direttori di Istituto eletti in Senato accademico dal Collegio dei Direttori di Istituto, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei conti, componente del Nucleo di valutazione, membro dell'International Advisory Board, non sono cumulabili.
2. I mandati di Preside del Consiglio della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, membro dell'International Advisory Board, sono triennali; i mandati di componente del Collegio dei Revisori dei conti e di componente del Nucleo di valutazione sono quadriennali; essi non possono essere rinnovati per piu' di una volta, ad esclusione dei rappresentanti degli allievi che hanno un mandato biennale.
3. Al Rettore, Prorettore Vicario, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, ai componenti del Senato accademico, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, ai membri dell'International Advisory Board spetta un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un'indennita' la cui misura e' determinata dal Consiglio medesimo previo parere del Senato accademico.

 
Art. 56.

Facolta' di recesso dalla federazione

1. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola Sant'Anna puo' decidere di recedere dalla federazione, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Rettore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne da' comunicazione al MIUR, agli altri atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attivita' in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo Statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi resta in carica come previsto dal presente Statuto.

 
Art. 57.

Norme finali e disposizioni transitorie

1. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato e' composto da:
a) i tre Rettori/Direttore pro tempore degli Atenei federati;
b) i tre consiglieri esterni, che gli Atenei federati provvederanno a designare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie;
c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione Scuola Sant'Anna-Scuola IUSS che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS;
d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola Normale nel Consiglio direttivo scelto dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola.
2. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dall'art. 3, comma 1, lettera d), e di cui all'art. 39, comma 1 e all'art. 43, comma 3 e' condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art 1, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il Collegio dei revisori dei conti federato, di cui all'art. 23 e il Nucleo di valutazione federato, di cui all'art. 24, sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato restano in carica i preesistenti Organi.

 
Art. 58.

Modifiche di Statuto

1. La revisione dello Statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto e' promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico.

 
Art. 59.

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti della Scuola vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.
 
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