Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2018 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERA 24 gennaio 2018
Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.


LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuto di darvi attuazione con l'istituzione di appositi organi giudicanti;
Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato con delibera 16 dicembre 1999, successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006;
Sentita la Commissione per gli studi e per i regolamenti;

Delibera:

Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999, successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006, e' sostituito dal seguente:

Regolamento per i ricorsi in materia di impiego
del personale della Corte costituzionale

Art. 1

1. I provvedimenti attinenti alla materia dell'impiego del personale della Corte in attivita' di servizio e in quiescenza sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si puo' procedere alla consegna, la comunicazione e' effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attivita' di servizio.
 
Art. 2

1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. A tal fine sono istituiti i collegi giudicanti di primo grado e di appello di cui agli articoli successivi.
 
Art. 3

1. Il Collegio giudicante di primo grado e' composto da un magistrato amministrativo, da un magistrato ordinario e da un magistrato contabile, in quiescenza da non piu' di cinque anni, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni, indicati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Corte costituzionale previa deliberazione della Corte in sede non giurisdizionale. La presidenza del Collegio e' assegnata al magistrato piu' anziano.
 
Art. 4

1. Il Collegio giudicante d'appello e' composto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, da uno della Corte di cassazione e da uno della Corte dei conti, in quiescenza da non piu' di cinque anni, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni, indicati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Corte costituzionale su deliberazione della Corte in sede non giurisdizionale. La presidenza del Collegio e' assegnata al magistrato piu' anziano.
 
Art. 5

1. I componenti dei collegi giudicanti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. L'incarico e' incompatibile con altri incarichi presso la Corte costituzionale.
2. Insieme ai componenti effettivi sono nominati con le stesse modalita' altrettanti componenti supplenti aventi le medesime qualifiche e gli stessi requisiti dei componenti effettivi.
3. I componenti effettivi e supplenti nominati nel corso del quadriennio del Collegio rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.
4. L'incarico e' onorifico. Ai componenti effettivi e supplenti spetta il rimborso delle spese sostenute.
 
Art. 6

1. I collegi di cui all'art. 2 giudicano con i poteri propri della giurisdizione esclusiva.
 
Art. 7

1. Il ricorso e' depositato in cancelleria entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuta piena cognizione.
2. I ricorsi e tutti gli atti del giudizio sono annotati dal cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.
 
Art. 8

1. Avverso le decisioni del Collegio giudicante di primo grado e' ammesso ricorso al Collegio di appello.
2. Il ricorso e' depositato in cancelleria entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.
 
Art. 9

1. I provvedimenti decisori sono depositati in cancelleria, che ne cura la comunicazione alle parti.
2. Alla esecuzione attendono gli Uffici della Corte.
 
Art. 10

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice del processo amministrativo.
 
Art. 11

1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento si applica anche alle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Roma, 24 gennaio 2018

Il Presidente: Grossi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone