Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 gennaio 2018
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini. (Ordinanza n. 497).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 luglio 2017, n. 468 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 che disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, stanziando la somma di euro 4.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare l'esecuzione dei primi interventi urgenti;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile anche nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Estensione dei poteri del Commissario delegato

1. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017, e' autorizzato a provvedere con i poteri e le modalita' di cui alla medesima ordinanza, integrando il piano degli interventi ivi previsto, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
 
Art. 2
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del
Servizio nazionale della protezione civile

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 15 settembre 2017 al 30 settembre 2017. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° ottobre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 15 settembre 2017 al 30 settembre 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° ottobre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017, come integrato ai sensi dell'art. 1 del presente provvedimento, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 del presente provvedimento, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 citata in premessa, che confluiscono nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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