Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 gennaio 2018
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, tramite consorzio di collocamento.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2018 ammonta a 16.046 milioni di euro;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di NatWest Markets, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' alla «Offering Circular» del 10 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
importo: 9.000 milioni di euro;
decorrenza: 1° settembre 2017;
scadenza: 1° settembre 2038;
tasso di interesse: 2,95% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento: 17 gennaio 2018;
dietimi d'interesse: 138 giorni;
prezzo di emissione: 99,766;
rimborso: alla pari;
commissione di collocamento: 0,215% dell'importo nominale dell'emissione.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato A);
 
Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 
Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2038, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 
Art. 4

Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei BTP in conformita' all'«Offering Circular» del 10 gennaio 2018.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di NatWest Markets.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
 
Art. 5

Il giorno 17 gennaio 2018 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 2,95% annuo lordo, per centotrentotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 17 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.
 
Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2038 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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