Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 dicembre 2017
Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi. (Ordinanza n. 44).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 8, il quale disciplina gli interventi di immediata esecuzione per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici che a seguito degli eventi sismici abbiano riportato danni lievi e tuttavia siano stati dichiarati inagibili;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, successivamente modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, e dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, con la quale e' stata disciplinata la riparazione immediata degli edifici e delle unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, e dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, n. 13, recante la «Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016»;
Ritenuta la necessita', anche in conseguenza delle problematiche applicative ed esecutive segnalate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, di definire criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze suindicate, dei quali tener conto sia nella scelta degli interventi sia in sede di istruttoria delle domande di contributo;
Visto il documento approvato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 24 ottobre 2017.
Precisato che i criteri approvati nel detto documento, che vengono recepiti dalla presente ordinanza, sono stati gia' anticipati agli Uffici speciali con lettera circolare a firma del Commissario straordinario del 27 ottobre 2017, prot. n. CGRTS 0020041.
Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 2 novembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (d'ora innanzi «decreto-legge»), i criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi, cosi' come definiti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016.
2. Gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1 sono contenuti nell'allegato 1 «Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale» predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge.
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2 si applicano ai soli progetti presentati, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza.
 
Art. 2

Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, come gia' modificato dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilita' dell'intero edificio, secondo quanto indicato all'art. 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se gia' eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilita' secondo quanto disposto all'art. 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge».
2. All'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente ordinanza sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilita' presenti nell'intero edificio»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La riduzione delle vulnerabilita' viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017».
 
Art. 3

Efficacia

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
Roma, 15 dicembre 2017

Il Commissario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2390
 
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