Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 dicembre 2017
Disciplina dei contributi relativi alle attivita' di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina delle modalita' di erogazione dei contributi per l'attivita' di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. (Ordinanza n. 43).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e ss.mm.ii. e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;
b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 6 il quale:
al comma 6, stabilisce che il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al medesimo decreto-legge;
al comma 9, prevede che le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
d) l'art. 14 il quale:
alla lettera a-bis) del secondo comma, stabilisce che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;
al comma 3-bis, prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del novellato art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che «nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
e) l'art. 30 il quale prevede:
al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
f) l'art. 31 il quale prevede:
al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari;
al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;
al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata;
al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010, e' altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30;
al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile;
al comma 6 che, nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati;
al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale;
g) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali;
Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;
Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;
Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;
Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, contenente la determinazione degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;
Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;
Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;
Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Visto l'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il protocollo quadro di legalita', allegato alle seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Rilevato che l'art. 3, commi 9 e 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 rimette a successive ordinanze commissariali la determinazione:
degli importi massimi delle spese sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;
delle spese sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;
delle spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis, dell'attivita' di demolizione degli edifici esistenti e di conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto necessario integrare le previsioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedendo l'ammissibilita' a contributo anche delle attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici, previste dalle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo art. 3, trattandosi di attivita' prodromiche ed indispensabili per la progettazione dei lavori e per il loro affidamento;
Considerato che i comuni e le province, proprietari degli immobili inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, hanno avviato le procedure necessarie per affidare ed realizzare gli interventi previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e che, pertanto, appare necessario disciplinare le modalita' di riconoscimento da parte del Commissario straordinario del contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2017;
Ritenuto necessario, in considerazione dell'intervenuta approvazione del «Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e del «Primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», disciplinare l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 2 novembre 2017;
Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017

1. All'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera: «d) le spese sostenute dai comuni e dalle province per attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso»;
b) al comma 10, le parole «quarto comma» di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti «quinto comma»;
c) al comma 10, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera: «d) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso».
 
Art. 2
Modalita' di riconoscimento contributi relativi all'attivita' di
rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata
alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della
relazione geotecnica/geologica relative agli interventi
disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017
e ss.mm.ii.

1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili oggetto degli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo tutta la documentazione afferente l'attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativi agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14 del 2017.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:
a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
b) bando di gara/lettera di invito;
c) disciplinare di gara;
d) contratto;
e) provvedimento di aggiudicazione;
f) atti inerenti l'esecuzione dell'attivita';
g) certificato di regolare esecuzione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:
a) la riferibilita' delle attivita' agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;
b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo;
c) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' di quelli stabiliti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei Comuni e delle Province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verra' riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.
5. Nessun contributo verra' riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3.
6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita' dei comuni e delle province.
7. Relativamente alle attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione.
8. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
 
Art. 3
Modalita' di riconoscimento contributi relativi all'attivita' di
demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative
agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del
16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-bis dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo:
a) tutta la documentazione afferente l'attivita' di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 gia' ultimate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
b) tutta la documentazione afferente l'attivita' di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
c) la documentazione, afferente le procedure di affidamento dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie in corso di espletamento ovvero ancora da espletare alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:
a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
b) bando di gara/lettera di invito;
c) disciplinare di gara;
d) capitolato;
e) schema di contratto o contratto;
f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
g) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
h) provvedimento di aggiudicazione;
i) atti inerenti l'esecuzione dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori);
j) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;
k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:
a) la riferibilita' della demolizione agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;
b) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione;
c) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei comuni e delle province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verra' riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.
5. Nessun contributo verra' riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 della presente disposizione, l'entita' del contributo viene determinata sulla base dell'importo dei lavori, comprensivo dell'IVA.
6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita' dei comuni e delle province, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 della presente disposizione.
7. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3;
b) una somma pari al 30% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3;
b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;
c) una somma pari al 35% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Relativamente alle attivita' di demolizione e di conferimento in discarica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e, sempreche' non vi abbiano gia' provveduto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della presente ordinanza copia conforme all'originale del contratto di donazione.
10. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
 
Art. 4
Modalita' di riconoscimento contributi relativi all'attivita' di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli
interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16
gennaio 2017 e ss.mm.ii.

1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-bis dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo:
a) tutta la documentazione afferente l'attivita' di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 gia' ultimate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
b) tutta la documentazione afferente l'attivita' di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni e le province di cui al comma 1 trasmettono tutta la documentazione, afferente le procedure di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ancora da espletare.
3. La documentazione di cui al precedente comma 2 consiste in:
a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
b) bando di gara/lettera di invito;
c) disciplinare di gara;
d) capitolato;
e) schema di contratto o contratto;
f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
g) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
h) provvedimento di aggiudicazione;
i) atti inerenti l'esecuzione dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori);
j) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;
k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:
a) la riferibilita' dell'attivita' agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;
b) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione;
c) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei comuni e delle province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verra' riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.
6. Nessun contributo verra' riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 della presente disposizione, l'entita' del contributo viene determinata sulla base dell'importo dei lavori, comprensivo dell'IVA.
7. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita' dei comuni e delle province, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 della presente disposizione.
8. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3;
b) una somma pari al 30% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Nelle ipotesi di al comma 2 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4;
b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;
c) una somma pari al 35% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Relativamente alle attivita' poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 3 e, sempreche' non vi abbiano gia' provveduto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della presente ordinanza copia conforme all'originale del contratto di donazione.
11. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
 
Art. 5

Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione pubblica

1. In relazione agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., ed ammessi a contributo, l'entita' del contributo erogato e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalita' previste dal medesimo art. 14.
2. Al momento della trasmissione dei progetti esecutivi al Commissario straordinario del governo, ai fini della loro approvazione ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., i soggetti attuatori ovvero i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono ad attestare:
a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento;
b) in caso di esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento, l'entita' dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;
c) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l'erogazione di indennizzo cumulativo per due o piu' immobili danneggiati, l'utilizzazione dell'intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale e fino a concorrenza dell'importo riconosciuto di uno o piu' degli interventi riguardanti l'ente beneficiario dell'indennizzo ed inseriti in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii..
3. Il decreto di concessione del contributo di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, reca la determinazione del contributo al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento, gia' percepiti alla data della trasmissione del progetto esecutivo. In tutti gli altri casi, la determinazione del contributo non tiene conto dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento. Entro quindici giorni dalla riscossione dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico, l'Ente beneficiario dello stesso, direttamente ovvero tramite il soggetto attuatore, provvede a:
a) trasferire tutte le somme riscosse sulla contabilita' del soggetto attuatore dell'intervento;
b) darne comunicazione al Commissario straordinario del governo, affinche' proceda alla rideterminazione del contributo concesso ed all'eventuale restituzione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso gia' ad esso trasferite per l'esecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione delle somme di cui al precedente periodo, entro dieci giorni dalla ricezione del nuovo decreto di determinazione del contributo.
4. La mancata riscossione dell'indennizzo assicurativo previsto o del contributo pubblico, per fatto imputabile all'Ente beneficiario, comporta la revoca del decreto di concessione del contribuito e l'obbligo del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso gia' ad esso trasferite per l'esecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione delle somme di cui al precedente periodo, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di revoca e del contributo.
5. Il Commissario straordinario procede alla revoca del decreto di concessione del contributo ed al recupero delle somme gia' trasferite nelle ipotesi previste dal comma 4 e seguenti casi:
a) falsita' delle attestazioni di cui al comma 2 risultino, in sede di controllo, in tutto o in parte false;
b) omessa comunicazione dell'avvenuto incasso da parte dell'ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento;
c) omesso versamento da parte dell'ente beneficiario sulla contabilita' del soggetto attuatore dell'intero importo dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito;
d) versamento da parte da parte dell'Ente beneficiario sulla contabilita' del soggetto attuatore dell'intero importo dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito con un ritardo superiore a novanta giorni.
6. Qualora una delle situazioni previste nel precedente comma 5 si verifichi in fase di esecuzione dell'intervento, non si procede all'adozione del provvedimento di revoca del contributo ed al recupero delle risorse trasferite sulla contabilita' dei soggetti attuatori laddove:
a) sia stato gia' erogato in favore dell'impresa esecutrice un compenso pari ad almeno il 50% del contributo concesso, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii;
b) in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a), lo stato di esecuzione dei lavori sia cosi' avanzato da rendere antieconomica un'interruzione dei lavori ovvero la loro ultimazione.
7. Nei casi di cui al precedente comma 6, il Commissario straordinario del governo, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, dispone l'eliminazione ed il non inserimento nei programmi approvati ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge di tutti gli interventi da effettuarsi nel territorio dell'Ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo o il contributo.
 
Art. 6

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) si provvede con le risorse gia' previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
3. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 dicembre 2017

Il Commissario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2389
 
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