Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2017
Modalita' di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito il conto fiscale;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale;
Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante le norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce il limite massimo, per ciascun anno solare, dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;
Visto il comma 4-ter del citato art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalita' di attuazione del comma 4-bis del medesimo art. 1;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai rimborsi da conto fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «struttura di gestione», l'apposita struttura individuata ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) «ambito provinciale», la struttura territoriale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione e di Riscossione Sicilia S.p.A. competente per il rimborso;
c) «ufficio», l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per il rimborso;
d) «data di erogabilita'», la data a partire dalla quale il rimborso e' erogabile ai sensi dell'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
 
Art. 3
Adempimenti relativi ai pagamenti effettuati da struttura di gestione

1. La struttura di gestione, utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», effettua mediante accreditamento su conto il pagamento dei rimborsi di cui all'art. 1, sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali. In fase di predisposizione dell'accreditamento, la struttura di gestione aggiunge all'importo da rimborsare gli eventuali interessi di cui all'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, maturati successivamente alla trasmissione dei dati di cui all'art. 4, comma 1, e alle disposizioni dei rimborsi di cui all'art. 5.
2. Ferma restando la priorita' all'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto individuati ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i fondi disponibili sono utilizzati per l'erogazione dei rimborsi aventi, nell'ordine:
a) data di erogabilita' piu' remota;
b) data di presentazione piu' remota;
c) periodo di riferimento, infra annuale o annuale, piu' remoto;
d) importo minore.
3. La struttura di gestione comunica gli esiti dell'attivita' di cui al comma 1 agli ambiti provinciali.
4. Nel caso di mancato accredito l'ufficio o l'ambito provinciale, per le attivita' di rispettiva competenza, si attiva per l'eliminazione delle cause che hanno determinato il mancato accredito.
5. Eventuali variazioni delle generalita' dei beneficiari, ivi comprese quelle derivanti da cessioni di credito, e dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi continuano ad essere comunicate dai beneficiari, secondo le vigenti disposizioni, esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.
 
Art. 4

Attivita' degli ambiti provinciali

1. Per le richieste di rimborso effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, ivi compresi i rimborsi gia' richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati, l'ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso, ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione, da quelle eventualmente necessarie all'attivita' di riscossione che l'ambito provinciale dovra' espletare nei confronti dello stesso beneficiario. Ai fini delle attivita' di cui all'art. 3, l'ambito provinciale indica, tra l'altro, i codici IBAN e gli intestatari dei conti sui quali effettuare l'accreditamento.
2. Per i rimborsi di cui all'art. 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l'ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i codici IBAN e i dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
 
Art. 5

Attivita' degli uffici

1. Per le richieste di rimborso non effettuate con le modalita' di cui all'art. 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, l'ufficio, prima di disporre il rimborso, chiede all'ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all'attivita' di riscossione che lo stesso ambito provinciale dovra' espletare nei confronti del beneficiario del rimborso. In tali casi, l'ufficio dispone un rimborso a favore del beneficiario e, sulla base delle informazioni di cui al periodo precedente, un pagamento a favore dell'ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione dei codici IBAN e dei dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
 
Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rimborsi erogabili mediante le modalita' di cui all'art. 78, commi da 33 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ai relativi decreti concernenti l'istituzione e il funzionamento del conto fiscale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le contabilita' speciali di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 1999, «Apertura di contabilita' speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, sono chiuse, restando temporaneamente aperte nel caso di pignoramenti in essere al 31 dicembre 2017 sino al completamento delle procedure esecutive.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati i contenuti e le modalita' di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente decreto.
Roma, 22 dicembre 2017

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella
Il Ragioniere generale dello Stato
Franco
 
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