Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 dicembre 2017
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale e' stata disposta la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 nonche' l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 nel predetto decreto;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale e' stata disposta la modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2006, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale e' stato modificato l'allegato 4 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Visto il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli allegati al suddetto decreto legislativo, recanti linee guida in materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono possedere per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene degli animali e relativi aspetti veterinari nonche' in materia di protezione e sicurezza del pubblico e degli operatori, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2015 con il quale sono stati modificati gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 21 marzo 2015, n. 73;
Vista l'istruttoria del tavolo tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti della Amministrazioni interessate le cui riunioni si sono svolte nei giorni 27 marzo, 10 maggio, 3 luglio, 24 luglio 2017;
Considerato che si e' concordato all'esito dei suddetti tavoli di aggiornare l'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 con le specifiche prescrizioni concernenti le attivita' di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversita' con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus;
Visti i formali concerti espressi dal Ministero della salute acquisito con nota prot. PNM/22950 del 24 ottobre 2017, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. 12567 del 24 ottobre 2017 e dall'Arma dei Carabinieri con nota prot. 6775 del 6 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 37, e' sostituito dal seguente:
«37. Il nuoto con i delfini e' permesso solo all'addestratore. Al medico veterinario, al biologo e al curatore e' consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o all'ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per scopi scientifici, dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica CITES. E' altresi' consentito l'ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attivita' di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversita' con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti preventivamente l'idoneita' sanitaria e comportamentale dei delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di cui all'allegato 2, lett.C), paragrafo 4, dl decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. Tali programmi devono essere comunicati preventivamente al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della salute nonche' all'Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva competenza. L'attivita' di educazione e sensibilizzazione previste non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'ingresso in vasca e' consentito anche al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o collaboratori della struttura competenti nelle attivita' svolte.»;
b) il paragrafo 39, e' sostituito dal seguente:
«39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio nonche', ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche di mantenimento.».
c) il terzo periodo del paragrafo 41 e' sostituito dal seguente:
«41. Il pesce congelato deve essere conservato a -18°C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie.».
 
Art. 2

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

 
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