Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 dicembre 2017
Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di funzione dirigenziale generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017, registro n. 212;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006, recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) 1626/94»;
Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano:
a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
b) in un piano pluriennale;
c) in una zona di restrizione della pesca;
d) nella pesca a fini scientifici;
e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto in particolare l'art. 5 del suddetto regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita';
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, concernente l'individuazione delle unita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato che l'art. 14 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ha fissato, alla data del 31 maggio 2010, la scadenza della deroga all'uso degli attrezzi per la pesca speciale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), e che pertanto da tale data non e' stato piu' possibile pescare tali specie ittiche;
Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto regolamento (CE) n. 1967/2006 si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Considerato, altresi', che l'art. 13 del predetto regolamento (CE) n. 1967/2006, pur vietando l'attivita' di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' per la Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;
Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea per fattispecie analoghe, di definire, per l'attivita' di pesca in questione, precise e dettagliate informazioni scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite delle 3 miglia nautiche;
Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere prevalentemente svolta a una distanza ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni;
Considerato che la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), in quanto altamente selettiva, non puo' essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano un impatto significativo sugli habitat protetti poiche' non entrano in contatto col fondo marino;
Considerata la necessita' di individuare i livelli delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima, nonche' quella di dare prova di un'elevata selettivita' della flotta, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie;
Considerato che l'attivita' di pesca sperimentale connessa alla richiesta di deroga non dovra' manifestare carenze di natura scientifica;
Considerata la tradizione storica legata a tale tipo di attivita' di pesca nelle aree interessate;
Considerata la richiesta della Regione siciliana formulata con la nota prot. n. 12551 in data 27 novembre 2017 intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'avvio di un programma di raccolta dati per l'attivita' di pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, finalizzata alla definizione di un redazione di un apposito piano di gestione;
Considerato che, come si evince dalla suddetta nota, la Regione siciliana ha affidato all'organismo scientifico UNIMAR societa' cooperativa di Roma, il monitoraggio e l'attivita' di raccolta dei dati necessari a valutare l'impatto delle catture accessorie e la sostenibilita' economica di tale tipologia di pesca;
Considerato che l'attivita' di pesca sperimentale sara' attuata attraverso l'utilizzo delle imbarcazioni gia' indicate dalla Regione siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2017;
Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei compartimenti marittimi della Regione siciliana al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006;
Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha svolto l'attivita' di pesca in questione;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico da inserire nel piano di gestione di cui alle premesse, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli interessati (armatori o proprietari) le cui navi sono state inserite nell'elenco fornito dalla Regione siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017, sono autorizzate alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa.
2. La suddetta autorizzazione viene concessa fino al 31 marzo 2020.
 
Art. 2

1. L'organismo scientifico responsabile del monitoraggio e dell'attivita' di raccolta dati necessari a valutare l'impatto, la natura e la quantita' delle catture accessorie, nonche' della sostenibilita' economica della pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) e' il consorzio UNIMAR societa' cooperativa, con sede legale in Roma alla via Nazionale n. 243.
2. Tale organismo dovra' predisporre questionari volti all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire alle imprese di pesca autorizzate dalla Regione siciliana.
3. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico utili alla predisposizione del piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), l'organismo scientifico, di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 31 maggio 2020, dovra' trasmettere alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate, una relazione recante i dati relativi a:
a) caratteristiche biologiche del rossetto e del cicerello: taglia, sesso, alimentazione, maturita', stato di condizione, tassi di crescita, di mortalita', periodi di reclutamento, distribuzione spaziale in funzione della taglia, ecc.;
b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il tempo trascorso in mare, l'eventuale cattura di altre specie oltre al rossetto.
4. E' autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo per consentire l'osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture.
5. Nell'acquisizione dei dati dovranno essere fornite informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie in termini di peso e/o numero di individui.
6. Particolare attenzione dovra' essere portata agli eventuali dati di cattura di specie sottoposte a taglia minima di cui all'allegato III del regolamento n. 1967/2006, al fine di dimostrare il rispetto del criterio stabilito all'art. 13, paragrafo 9, lettera c) del medesimo regolamento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche' affisso presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione siciliana.
Roma, 14 dicembre 2017

Il direttore generale: Rigillo
 
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