Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202
Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare l'articolo 35 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo;
Visto l'articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
Tenuto conto delle disposizioni legislative adottate nel corso dell'approvazione della legge n. 220 del 2016, con particolare riferimento alla disciplina della materia del lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Contratti a tempo determinato

1. All'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre
1947, n. 298, ediz. straord.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno
potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 14 novembre 2016, n. 220, recante
«Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2016, n. 277.
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n.
277:
«Art. 35 (Delega al Governo per la riforma delle norme
in materia di rapporti di lavoro nel settore
cinematografico e audiovisivo). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e
coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le
finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in
quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e
unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo
specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e
l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore
cinematografico e audiovisivo.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) conseguire obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli
adempimenti a carico di cittadini e imprese;
b) rafforzare le opportunita' d'ingresso nel mondo
del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per
renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del
contesto occupazionale e produttivo nel settore
cinematografico e audiovisivo;
c) prevedere le opportune misure adeguate alle
peculiari modalita' di organizzazione del lavoro e di
espletamento della prestazione lavorativa ovvero
professionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
«Art. 36 (Procedura di adozione dei decreti
legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dal
presente capo sono adottati su proposta del Ministro,
previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato,
che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione dello schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli
schemi dei decreti legislativi sono successivamente
trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono comunque essere adottati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni
dalla data della loro entrata in vigore.
3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Ciascuno schema di decreto legislativo e' corredato di una
relazione tecnica che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O.
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 30 giugno 2015, concernente la definizione di
un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013 n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 20 luglio 2015, n. 166.
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 dicembre 2014, n. 290.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno
2015, n. 144, S.O., come modificato dal presente decreto
legislativo:
«2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'
da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25,
commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il
periodo di quattro anni dalla costituzione della societa'
ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3
del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'art. 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.».
 
Art. 2
Apprendistato professionalizzante

1. All'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 44, comma 5, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno
2015, n. 144, S.O., come modificato dal presente decreto
legislativo:
«5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali, i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. La
previsione di cui al primo periodo trova applicazione
altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali
che si svolgono nel settore del cinema e
dell'audiovisivo.».
 
Art. 3
Classificazione delle professioni nei settori
del cinema e dell'audiovisivo

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.
2. La classificazione di cui al comma 1 e' definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche' delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalita' operanti nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, detta classificazione e' adottata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attivita' del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, e di seguito riportate:
a) sviluppo e pre-produzione;
b) produzione;
c) post-produzione;
d) distribuzione;
e) esercizio.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n.
214, S.O.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2013, n.
39:
«Art. 3 (Sistema nazionale di certificazione delle
competenze). - 1. In linea con gli indirizzi dell'Unione
europea, sono oggetto di individuazione e validazione e
certificazione le competenze acquisite dalla persona in
contesti formali, non formali o informali, il cui possesso
risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.
2. L'ente titolato puo' individuare e validare ovvero
certificare competenze riferite alle qualificazioni
ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a
livello nazionale o regionale secondo i criteri di
referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a
parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze
costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto
disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le
universita' si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 14,
comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le
competenze riferite a qualificazioni di repertori
ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'art. 8,
fatto salvo quanto previsto all'art. 11.
4. Il sistema nazionale di certificazione delle
competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'individuazione e validazione e la certificazione
delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della
persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di
esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralita'
della persona e volontarieta' del processo richiedono la
garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di
semplicita', accessibilita', trasparenza, oggettivita',
tracciabilita', riservatezza del servizio, correttezza
metodologica, completezza, equita' e non discriminazione;
b) i documenti di validazione e i certificati
rilasciati rispettivamente a conclusione
dell'individuazione e validazione e della certificazione
delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo
il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa
vigente;
c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale
di certificazione delle competenze, nel regolamentare e
organizzare i servizi ai sensi del presente decreto,
operano in modo autonomo secondo il principio di
sussidiarieta' verticale e orizzontale e nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
universita', organicamente nell'ambito della cornice
unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo
con il partenariato economico e sociale;
d) il raccordo e la mutualita' dei servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle
competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale
unica informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge
28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva
interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali
esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
e) l'affidabilita' del sistema nazionale di
certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e
progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di
qualita' su tutto il territorio nazionale.
5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze,
nel rispetto dei principi di terzieta' e indipendenza,
provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il
presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,
composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in qualita' di enti pubblici titolari ai sensi del presente
decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti
designano i propri rappresentanti tecnici in seno al
comitato. Ai componenti del comitato non e' corrisposto
alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso spese.
Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone
l'adozione di apposite linee guida per l'interoperativita'
degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni
prioritariamente finalizzate:
a) alla identificazione degli indicatori, delle
soglie e delle modalita' di controllo, valutazione e
accertamento degli standard minimi di cui al presente
decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle
prestazioni e della garanzia dei servizi;
b) alla definizione dei criteri per l'implementazione
del repertorio nazionale di cui all'art. 8, anche nella
prospettiva del sistema europeo dei crediti per
l'istruzione e la formazione professionale, e per
l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre
anni;
c) alla progressiva realizzazione e raccordo
funzionale della dorsale informativa unica di cui all'art.
4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il comitato organizza periodici incontri con le parti
economiche e sociali al fine di garantire informazione e
partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee
guida, anche su richiesta delle parti stesse.
6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
unificata a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e
sociali.».
«Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello
comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e
dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui
all'art. 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione
degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni
professionali attraverso la loro correlabilita' anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea.
3.Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i
repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, pubblicamente
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle
relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove
applicabile, ai codici statistici di riferimento delle
attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del
repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF),
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse
nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
all'art. 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».
- Per il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 30 giugno 2015 e per la legge 14
novembre 2016, n. 220, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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