Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2017
Disciplina della pesca con l'attrezzo denominato totanara.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 luglio 1998 relativo alla disciplina sull'utilizzo della totanara;
Considerato che le attuali modalita' d'impiego della totanara, come disciplinate dal richiamato decreto ministeriale 27 luglio 1998, presentano profili di criticita' direttamente correlati alle possibili interazioni con la presenza di mammiferi marini, tra cui, in particolare, i tursiopi (Tursiops truncatus) i grampi (Grampo grisou) e le stenelle (Stenella coeruleoalba), tali da compromettere le effettive possibilita' di prelievo mediante l'impiego della medesima totanara, con rilevanti conseguenze di natura socio economica per l'intero comparto interessato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una corretta rimodulazione delle predette disposizioni nazionali, adottando opportune misure tecniche che, in ossequio al principio precauzionale, consentano tanto di mitigare le suddette criticita', quanto di mantenere inalterato lo sforzo di pesca;

Decreta:

Articolo unico

1. I titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria, recante l'autorizzazione all'utilizzo delle lenze e/o degli attrezzi da posta, sono autorizzati anche all'utilizzo dell'attrezzo denominato totanara.
2. Gli operatori, di cui al precedente comma 1, sono autorizzati all'utilizzo contemporaneo di un massimo di tre lenze, ciascuna delle quali armata con una unica totanara.
3. E' consentito l'impiego di fonti luminose.
4. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto, abroga e sostituisce il decreto 27 luglio 1998 citato in premessa citato, ed e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 novembre 2017

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-906
 
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