Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 settembre 2017, n. 176
Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 80;
Visto l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha previsto, tra l'altro, una riduzione delle risorse statali stanziate per gli incentivi al trasporto ferroviario;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata «marebonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 1.814.749;
Vista la Comunicazione della Commissione europea 2004/C n. 43: «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» e, in particolare, il punto 10 riguardante gli aiuti diretti al trasporto marittimo a corto raggio;
Vista la decisione C(2016)8459 del 19 dicembre 2016, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44628 - Italia - «Marebonus» - regime per incentivare le autostrade del mare, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 22 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2227 del 26 ottobre 2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;
Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1404 del 9 marzo 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6407 del 30 maggio 2017;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) soggetto gestore: la Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.a., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) impresa armatrice: il proprietario dell'unita' o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unita' o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilita' e che assume l'esercizio di unita' nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
d) slot agreement: accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacita' della stiva di una nave;
e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;
f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
g) tecnologie ITS: sistemi che integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e' pubblicato nella GUCE n. 317 del 23
dicembre 1957, S.O.
- Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n.
268/L.
- Si riporta l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Si riportano gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'emanazione di un
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale,
processuale e amministrativa vigente in materia di
contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa
quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura
penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla
lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla
lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla
presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
d) l'adeguamento della normativa italiana alle
disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
previa ricognizione della normativa vigente in materia di
misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a
coordinare e armonizzare in modo organico la medesima
normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere
esercitata anche indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all'art.
23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possano essere richieste e approvate
disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere
disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per
la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel
corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti
degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la
categoria dei destinatari delle misure di prevenzione
personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a
presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare
all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano
l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per
le sole misure personali, anche alla sussistenza del
requisito della pericolosita' del soggetto; che venga
comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini
patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o
trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che
l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in Camera di
consiglio;
7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli
articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere
allo sgombero degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene
disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione
del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano
essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso
di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti
delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente
nucleo di polizia economico - finanziaria del Corpo della
guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
della confisca dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo
anche se i beni sono stati trasferiti o intestati
fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei
confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di
prevenzione definitiva, stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del
procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali
definitive, sopravvenute in epoca successiva alla
conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in
modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione
della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata
motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di
atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine
di dimostrare il difetto originario dei presupposti per
l'applicazione della misura di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena
di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si
verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che
l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per
causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di
revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad
eccezione dei beni culturali di cui all' art. 10, comma 3,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni,
possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione
possa pregiudicare l'interesse pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il
procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario
possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la
rappresentanza e l'assistenza legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la
confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo
che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano
essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a
sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro
penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al
medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del
bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate
all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a
detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma
1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto,
l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni
periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla
destinazione dei beni si applichino le norme relative alla
confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene
prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone
la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in
ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o
alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai
terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione,
stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non
possono comunque essere iniziate o proseguite dopo
l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca
dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il
principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane
sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla
legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei
terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di
prevenzione; e in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di
sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione
del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo
la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che
all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di
un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data
certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza,
insinuare il proprio credito nel procedimento entro un
termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta
giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive
in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del
patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni
confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia
patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo
strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in
contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti
regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di
pagamento degli stessi da parte dell'amministratore
giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando
emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo,
errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione e le procedure
concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle
possibili interferenze illecite nel procedimento di
liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento
di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del
fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo
le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori
insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano
rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle
spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto
di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere
effettuata in sede fallimentare secondo i principi
stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata
fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
le disposizioni previste per il procedimento di
prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le
azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai
rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di
prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al
curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al
tribunale competente la dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in
stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
prima della chiusura del fallimento, i beni siano
nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
o la confisca sono revocati dopo la chiusura del
fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che,
se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita
dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua
dalla liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai
beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie
reddituali previste dal testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa
dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a
seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti
dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto
d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti
per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e
le procedure previste dal capo III del titolo I della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i
procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata
avanzata proposta o applicata una misura alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.
Art. 2 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la modifica e l'integrazione della
disciplina in materia di documentazione antimafia di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base
di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma,
delle procedure di rilascio della documentazione antimafia,
anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei
limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo
Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico
non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti
e i subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o
consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato
art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa
l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle
cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all' art. 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle
imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli
effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza,
di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
alla lettera a), accertati successivamente alla
stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti
autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica
della documentazione antimafia, con immediata efficacia
delle informative antimafia negative su tutto il territorio
nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche gia'
in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata
all'accelerazione delle procedure di rilascio della
medesima documentazione e al potenziamento dell'attivita'
di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
dall'estero e secondo modalita' di acquisizione da
stabilirsi, nonche' della possibilita' per il procuratore
nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a
implementare la raccolta dei medesimi e di quelli
autorizzati, secondo precise modalita', ad accedervi con
indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad
altri elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita' di accedere alla
banca di dati di cui alla lettera c) da parte della
Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'art. 371-bis del codice di procedura
penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, delle diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione, di cui all' art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente
al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, indipendentemente dal valore
economico degli stessi;
h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato,
comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica
appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale;
i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo
scioglimento di cui all' art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica
appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle
procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo
ente locale;
l) previsione dell'innalzamento ad un anno della
validita' dell'informazione antimafia qualora non siano
intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale
dell'impresa oggetto di informativa;
m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali
rappresentanti degli organismi societari, di comunicare
tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta
modificazione dell'assetto societario e gestionale
dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui alla lettera m).
2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti
delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione
vigente nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta l'art. 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC). -
(Omissis).
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del
presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
(Omissis).
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma
553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di
amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista
l'acquisizione del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente
articolo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 647, 648 e 649 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".
- Si riporta il testo dell'art. 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, S.O. n. 10/L:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225:
«Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4.260 milioni di
euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1-bis. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro
per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma
2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per
l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a
5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni
di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto
derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa
relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco
allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo
previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a
4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di
euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno
2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli
articoli 3, 4, 6 e 9.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove
necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei
titolari di indennizzi per infortunio o malattia
professionale e di semplificare il contenzioso in materia,
la rendita per inabilita' permanente erogata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 66, numero 2), del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria
del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento
invalidante. La medesima rendita non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini tributari.".
- Si riporta l'art. 13, comma 1, del decreto - legge 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 13 (Riduzione dotazioni missioni e programmi di
spesa dei Ministeri). - 1. Ai fini del concorso delle
amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi programmatici indicati nel documento di
economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere,
le missioni e i programmi di spesa degli stati di
previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al
presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli
importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more
dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli
importi indicati in termini di competenza e cassa
nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti,
potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei
saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto
agli importi indicati nel citato elenco anche relative a
missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
(Omissis).».
- La Comunicazione C(2004) 43 della Commissione
(Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 gennaio 2004, C 13/3.
 
Allegato A - Rotte marittime ammissibili al contributo
===================================================================== | | |km sottratti alla rete | | | | stradale nazionale | | | | utili al calcolo | |   Origine | Destinazione | dell'incentivo* | +========================+==================+=======================+ |   Ancona | Igoumenitsa | 353 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Ancona | Patrasso | 361 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Ancona | Spalato | 431 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Ancona | Trieste | 463 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Bari | Patrasso | 519 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Bari | Igoumenitsa | 444 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Bari | Ravenna | 638 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Bari | Venezia | 760 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Brindisi | Catania | 552 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Brindisi | Igoumenitsa | 469 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Brindisi | Patrasso | 524 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Brindisi | Ravenna | 750 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Catania | Livorno | 1152 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Catania | Genova | 1280 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Catania | Napoli | 589 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Catania | Ravenna | 1160 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Catania | Salerno | 537 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Catania | Savona | 1340 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Civitavecchia | Barcellona | 577 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Civitavecchia | Palermo | 994 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Civitavecchia | Termini Imerese | 957 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Genova | Barcellona | 160 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Genova | Livorno | 187 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Genova | Palermo | 1408 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Genova | Patrasso | 513 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Genova | Salerno | 753 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Genova | Savona | 54 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Livorno | Barcellona | 339 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Livorno | Palermo | 1260 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Livorno | Savona | 234 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Livorno | Valencia | 339 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Messina | Salerno | 442 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Napoli | Palermo | 717 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Palermo | Salerno | 664 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Ravenna | Igoumenitsa | 202 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Ravenna | Patrasso | 214 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Ravenna | Venezia | 144 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Salerno | Valencia | 903 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Savona | Barcellona | 116 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Savona | Patrasso | 555 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Savona | Valencia | 116 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Trieste | Igoumenitsa | 41 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Trieste | Patrasso | 42 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Venezia | Igoumenitsa | 113 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |   Venezia | Patrasso | 119 | +------------------------+------------------+-----------------------+


 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all'avvio e/o al miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici derivanti dall'uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento, agli incidenti.

Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 649 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del relativo rifinanziamento ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 645, della legge
28 dicembre 2015, n. 208. Per il testo del comma 647 del
medesimo articolo, si veda nelle note all'art. 1:
"645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito
d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per
autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2
allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta
per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi
conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati
in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni
di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di monitoraggio delle risorse
derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre
di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono
quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi
rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono
assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto
a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, provvede, con proprio decreto, alla
rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse
assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648,
650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese
rimodulabili iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da
assicurare la neutralita' rispetto ai saldi di finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta l'art. 47-bis, comma 5, del citato decreto -
legge 24 aprile 2017, n. 50:
"Art. 47-bis. Disposizioni in materia di trasporto su
strada
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
" 1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come
individuato dall'art. 1, comma 4, la comunicazione
preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo,
copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal
conducente distaccato in territorio italiano per conto
della stessa impresa di autotrasporto indicata nella
medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda
in euro del conducente distaccato e le modalita' di
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da
questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di
distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a
bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia
stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso
di controllo su strada; un'altra copia della medesima
comunicazione deve essere conservata dal referente
designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del
comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli
organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
verificano la presenza a bordo del mezzo della
documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le
informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga";
b) all'art. 12, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
" 1-bis. Chiunque circola senza la documentazione
prevista dall'art. 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater,
ovvero circola con documentazione non conforme alle
predette disposizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si
applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285".
2. All'art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le
disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013".
3. Al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita
dalla seguente:
" g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose";
b) all'art. 10, comma 3, lettera e), dopo le parole:
"contenitori o casse mobili di tipo unificato" sono
inserite le seguenti: "o trainino rimorchi o semirimorchi
utilizzati in operazioni di trasporto intermodale";
c) all'art. 158, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente:
"o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e
lo scarico di merci, nelle ore stabilite";
d) all'art. 180, comma 4, secondo periodo, sono
premesse le seguenti parole: "Per i rimorchi e i
semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t,";
e) all'art. 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le
parole: "alle aree pedonali," sono inserite le seguenti:
"alle piazzole di carico e scarico di merci,".
4. Al fine di consentire gli interventi per la
protezione ambientale e la sicurezza della circolazione,
anche con riferimento all'uso delle infrastrutture,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e'
incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. E'
altresi' incrementata di 10 milioni di euro per gli anni
2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle
agevolazioni di cui all'art. 1, commi 103 e 106, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per
migliorare il sistema del trasporto intermodale e della
catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di
euro per l'anno 2018 per le finalita' di cui all'art. 1,
comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'art. 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'art. 1, comma 294, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese
ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma
294 e dell'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal
gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti
esistenti, a investimenti per il miglioramento delle
connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai
poli di generazione e attrazione del traffico o
all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali
risorse saranno inserite nel contratto di programma - parte
investimenti tra la societa' Rete ferroviaria italiana Spa
e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono
finalizzate.
7. All'art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tal fine e' autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro
per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018".".
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio che verra' stipulato tra il Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella societa' RAM spa.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore dovra' svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' del Ministero;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate da RAM spa, di cui all'articolo 12. A tal riguardo la predetta Societa' assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.

Note all'art. 4:
Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto - legge 1
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"Art. 19. Societa' pubbliche
(Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).".
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
b) operare nel settore di «Trasporto marittimo e costiero di merci» (codice ATECO 2007 50.20.00);
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della societa', o concordato preventivo senza continuita' aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
e) possedere una situazione di regolarita' contributiva;
f) in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), dimostrare di avere capacita' di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno per l'intera durata del progetto o, in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), di aver svolto servizi marittimi impiegando una capacita' di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno negli ultimi due anni solari al momento dell'invio della domanda;
g) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
h) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali e' stata gia' disposta la restituzione;
m) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da b) ad e) e da g) a m) costituisce causa di revoca determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 17.
5. Le imprese richiedenti il contributo si obbligano, altresi', ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.

Note all'art. 5:
Si riporta l'art. 80 del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
"Art. 80. Motivi di esclusione
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o
concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione
di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n.
268/L.
Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Oggetto e destinazione dell'incentivo

1. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.
2. I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.
3. I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unita' di carico che il loro equivalente in carico sfuso.
4. E' ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest'ultimo non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto.
5. Sono ammissibili i progetti finalizzati a:
a) istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea si intendono quelli avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tali servizi inoltre non dovranno alterare gli equilibri concorrenziali con le modalita' di trasporto ambientalmente sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria;
b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento del servizio e' valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del presente decreto e deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento:
1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea;
2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; la riduzione dei tempi puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco;
3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi;
4) maggiore frequenza del servizio di linea;
5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;
6) implementazione delle tecnologie ITS;
7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security);
8) incremento della capacita' di stiva offerta.
6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire, pena l'ineleggibilita' al contributo per l'anno successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per cento della capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio al carico delle merci di cui al comma 3.
7. Non sono ammissibili progetti inerenti linee stagionali o periodiche.
 
Art. 7

Modalita' di riconoscimento del contributo

1. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unita' di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.
2. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo e' individuato il tratto chilometrico incentivabile secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. Costituiscono unita' di trasporto le casse mobili e i seguenti veicoli o complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati e veicoli, anche di massa inferiore purche' costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.
4. Il diritto al contributo deve essere periodicamente comprovato al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.
5. Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilita' finanziaria dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti secondo quanto disciplinato all'articolo 9.
6. Le linee di servizio marittimo che operano in convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento integrale dell'incentivo a favore della propria clientela.
7. Le imprese beneficiare devono, altresi', impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione, al netto della componente bunker, costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.
 
Art. 8

Rotte marittime ammissibili al contributo

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresi' indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo e' pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalita'.
 
Art. 9

Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

1. I beneficiari sono tenuti al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al contributo. Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno tenuti al riversamento integrale del contributo ricevuto.
2. Per le imprese clienti che abbiano effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di cui al comma 1 e' elevata all'80 per cento.
3. Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.
4. In caso di consorzi il ribaltamento e' effettuato in favore del consorzio stesso.
5. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'impresa armatrice trasmette al Ministero la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
 
Art. 10

Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi

1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente compatibilmente con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il contributo potra' essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procedera' alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
3. Il diritto al contributo e' comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.
4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento.
5. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 viene notificata dal Ministero all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.
6. In nessun caso il livello del contributo potra' superare il 30 per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50 per cento del differenziale del costo delle esternalita' tra strada e mare.
7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, verifica annualmente il conseguimento degli obiettivi fissati nei progetti ammessi al contributo, nonche' la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari.
8. Il Ministero verifica, altresi', che le tariffe di listino dei servizi marittimi interessati rimangano costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.
 
Art. 11

Procedura di accesso

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria per valutare il rispetto dei requisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Per accedere ai contributi le imprese devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', via Caraci 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto marebonus».
4. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso la citata Direzione generale. In tale ultima ipotesi l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascia ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Per il rispetto del termine perentorio fanno fede la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano.
5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Attivita' istruttoria

1. I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti ad una istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie di ammissibilita' sono svolte dal soggetto gestore e sottoposte all'esame di una apposita commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate istituita presso il Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuate tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.
2. Il Ministero comunica, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita' dei progetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilita' dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), sono verificati, sulla base della documentazione prodotta in fase di istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilita' economica ed ambientale. E', altresi', verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino gli equilibri concorrenziali con le altre modalita' di trasporto ambientalmente sostenibili gia' esistenti, marittima, fluviale e ferroviaria.
4. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilita' dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), per il miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono considerati i seguenti criteri:
a) l'uso di carburanti meno inquinanti;
b) l'uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni;
c) trattamenti con prodotti speciali della carena.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l'impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altresi', fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto.
6. Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l'effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci.
7. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l'implementazione delle tecnologie ITS nonche' per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security) e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un confronto rispetto ai livelli precedenti al periodo di incentivazione e dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico.
8. La riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, della riduzione dei tempi della catena intermodale complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di riduzione percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento.
9. Per la maggiore frequenza del servizio di linea, nonche' per l'incremento della capacita' di stiva offerta, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, dell'aumento della frequenza del servizio di linea conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al 5 per cento.
10. Ogni progetto deve contenere almeno quattro iniziative specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di miglioramento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b). Il beneficiario deve fornire prova dell'effettivo miglioramento conseguito, attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico, trasmettendo idonea documentazione che attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.
11. Il beneficiario deve proporre la situazione antecedente al progetto e, per lo scenario di progetto, tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta progettuale, con particolare riferimento alle tecnologie, all'utilizzo delle dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalita' gestionali, nonche' a tutti gli ulteriori elementi utili per la comprensione della portata del miglioramento e per la sua stima economica in rapporto all'entita' dell'incentivo potenzialmente erogabile.
12. Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di cui ai commi 3 e 4, non sono ritenuti validi gli adeguamenti, in particolare sulle emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti di carattere nazionale, comunitario o internazionale.
13. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vengano ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.
14. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale.».
 
Art. 13

Rendicontazione e monitoraggio

Ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 3 e 4:
a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicita' dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione;
c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui.
1. Il contributo e' quantificato a consuntivo dell'annualita' di riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per i chilometri sottratti alla rete stradale nazionale corrispondenti alle rotte incentivate di cui all'allegato A.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare del contributo tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.
3. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
4. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 12.
 
Art. 14

Termini e modalita' di erogazione delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, l'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento e' effettuata dall'amministrazione sulla base di un rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto sino a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per singola annualita'.
2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata:
a) alla verifica da parte del Ministero della regolarita' contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;
b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese beneficiarie, da parte dell'INPS e dell'INAIL. In caso di irregolarita' contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. L'erogazione del contributo e' subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' alla disponibilita' delle risorse cosi' come rimodulate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione):
"Art. 46. Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati
1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se
rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento
(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1°
luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso
l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'art. 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in
possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i
dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al
presente articolo alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti.
4.».
 
Art. 15

Cumulo dell'incentivo

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l'anno 2019 previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.
2. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o con altri aiuti erogati a livello locale, regionale, nazionale o dall'Unione europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.
 
Art. 16

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalita' definite con il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 11, comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi commi del medesimo articolo 11.
3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.
 
Art. 17

Recupero dei contributi

1. Nei casi di decadenza di cui all'articolo 5, comma 4, il beneficiario e' tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 9.
3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
 
Art. 18

Entrata in vigore e clausola d'invarianza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 settembre 2017

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4587
 
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